Poiché la misura di cui all’articolo 94, D.P.R. numero 309/1990, è tesa ad assicurare la prevenzione di reati, la pericolosità del condannato la rende inidonea a tale scopo. Il giudice, infatti, lungi dall’accettare supinamente il programma stesso, deve valutare la pericolosità del condannato e la sua attitudine ad intraprendere positivamente un trattamento al fine di garantire un reinserimento nel consorzio civile.
Tuttavia, a fronte di una valutazione a priori di pericolosità del condannato, il programma terapeutico diviene di per sé inidoneo ad arginare le attitudini criminose del soggetto, posto che la riuscita del progetto di recupero dipende dalla collaborazione del medesimo interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa. Lo ha affermato la S.C. con la sentenza numero 18342/13, depositata il 22 aprile. L’affidamento «terapeutico». Con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo veniva rigettata l’istanza del prefato volta all’ottenimento dell’affidamento terapeutico al servizio sociale ex articolo 94, D.P.R. numero 309/1990. Il rigetto veniva motivato sulla scorta del fatto che questi aveva abbandonato il precedente programma terapeutico seppure per una ragione che poteva apparire plausibile, cioè l’impossibilità di pagare il mantenimento in un programma residenziale e non l’aveva sostituito con un programma di natura ambulatoriale. Proponeva, di contro, ricorso per cassazione il condannato, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione. Deduceva il ricorrente come l’interruzione del programma residenziale era dovuta a causa di forza maggiore incapienza patrimoniale , e che, d’altra parte, il SERT non gli aveva proposto alcun programma ambulatoriale che, comunque, non sarebbe stato adatto al tipo di tossicodipendenza dello stesso. Obiettivi dell’istituto e necessaria valutazione del giudice di merito. La Corte ha accolto il ricorso. Affermano gli Ermellini che la misura di cui all’articolo 94 è tesa ad assicurare la prevenzione di reati il giudice, pertanto, deve valutare, ai fini della sua concessione, la pericolosità del condannato e la sua attitudine ad intraprendere positivamente il trattamento, al fine di garantire un suo reinserimento sociale. Sul punto, viene richiamata anche la sentenza numero 377 del 1997 della Corte Costituzionale, con la quale si è chiarito che la ratio dell’affidamento «terapeutico» è quella di perseguire la cura del reo, ai fini di un futuro affrancamento dello stesso dalla droga o dall’alcool o, comunque, dal mondo della devianza esso pertanto può essere concesso solo a chi abbia già un programma di recupero in corso o ad esso voglia sottoporsi in presenza di un comprovato stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza. Tale istituto si propone l’obiettivo di ampliare, e parzialmente modificare, l’ambito applicativo dell’affidamento in prova ex articolo 47 O.P. e, tuttavia, diviene inidoneo ad arginare attitudini criminose del soggetto quando vi sia una valutazione negativa della sua personalità. Nel caso di specie, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata, in quanto il giudice di merito non ha valutato in concreto la pericolosità del soggetto, né le ragioni di abbandono del programma residenziale, limitandosi a formulare una prognosi negativa, stante la carenza di una volontà di recupero, desunta presuntivamente dal solo fatto di non aver voluto frequentare un programma ambulatoriale.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 marzo – 22 aprile 2013, numero 18342 Presidente Bardovagni – Relatore Barbarisi Ritenuto in fatto 1. — Con ordinanza deliberata in data 10 maggio 2012, depositata in cancelleria il 22 maggio 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di M.R. volta a ottenere l'affidamento terapeutico al servizio sodale ex articolo 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309. Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il prefato aveva abbandonato il precedente programma terapeutico che, seppur per una ragione che poteva apparire anche plausibile, come l'impossibilità di pagare la retta per il mantenimento in un programma residenziale, non l'aveva sostituito tuttavia con un programma di natura ambulatoriale. 2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione M.R. chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare è stato rilevato dal ricorrente che l'interruzione del programma residenziale era dovuto a motivi di forza maggiore incapienza patrimoniale , mentre il SERT non gli aveva proposto alcun programma ambulatoriale, peraltro non adatto al tipo di tossicodipendenza del prefato. Osserva in diritto 3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. 3.1. — Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui la pericolosità rende inidonea la misura ex D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 94. Il legislatore, con la L. numero 49 del 2006, proprio in riferimento all'istituto dell'affidamento terapeutico, disciplinato dal D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 94, prevede infatti al comma 4 che tale programma debba assicurare la prevenzione dei reati, così uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, che più volte aveva segnalato come il giudice, ben lungi dall'accettare supinamente il programma stesso, dovesse valutare la pericolosità del condannato, la sua attitudine a intraprendere positivamente un trattamento, al fine di garantire un effettivo reinserimento nel consorzio civile cfr. Cass., Sez. 1, 4 aprile 2001, Di Pasqua Sez. 1, 10 maggio 2006, numero 18517 . La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 1997, numero 377, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 32 Cost., dell'articolo 67 L. 24 novembre 1981 numero 689, in relazione all'articolo 47 bis L. 26 luglio 1975, numero 354 e successive modificazioni, nonché all'articolo 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, ha chiarito che la ratio dell'affidamento terapeutico di persona tossicodipendente o alcooldipendente, è quella appunto di perseguire la cura del reo, per cui il programma di recupero assume un ruolo di centralità nella applicazione della misura vista sempre nell'ottica di un affrancamento del soggetto vuoi dalla droga e/o dall'alcool vuoi dal mondo della devianza. A fronte però di una valutazione a priori di pericolosità del condannato, il programma terapeutico diviene di per sé inidoneo ad arginare, per sua natura, le attitudini criminose del soggetto, posto che la riuscita del progetto di recupero dipende dalla collaborazione del medesimo interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa. Inoltre va osservato che il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 94 , nelle più recente versione offerta dal D.L. 30 dicembre 2006, numero 272, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, numero 49, ha sottoposto la concessione dell'affidamento in prova in casi particolari a condizioni sicuramente più rigide rispetto al passato e tali da impedire un ricorso strumentale all'istituto al fine di ottenere benefici altrimenti non concedibili, specie in relazione a scadenze di pena che non consentono la concessione di altre misure alternative. Ferma restando la natura discrezionale del provvedimento, l'articolo 94 citato richiede, ai fini dell'ammissione al beneficio, oltre al fatto che la domanda provenga da un condannato tossicodipendente o alcooldipendente, anche che questi abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda soggiacersi e che alla domanda sia allegata una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato comma primo . È del resto giurisprudenza consolidata di questa Corte Cass., Sez. 1, 24 Maggio 1996, Bartolomeo ritenere che l'istituto persegua l'obbiettivo non tanto di creare una nuova figura di misura alternativa, quanto piuttosto di ampliare e parzialmente modificare l'ambito applicativo della ordinaria misura dell'affidamento in prova di cui all'articolo 47 L. 354/75. 3.2. — Alla luce di questi principi il giudice dell'esecuzione ha valutato in modo ostativo l'istanza senza approfondire le tematiche dianzi indicate in punto di pericolosità e delle ragioni di abbandono del programma residenziale proposto, limitandosi a formulare una prognosi negativa della carenza di una concreta volontà di recupero desumibile presuntivamente dal solo fatto di non aver voluto frequentare, dopo l'uscita dal programma detto, per motivi di indisponibilità finanziaria, un programma ambulatoriale. Nessun rilievo è stato cioè formulato in modo concreto dal giudice né sulla sufficienza e affidabilità dei rilievi addotti dall'Istante, né sulla personalità del soggetto di intraprendere un effettivo recupero che vada al di là di una semplice e superficiale valutazione presuntiva. Addirittura del tutto negletta da parte del Tribunale è stata poi la richiesta ulteriore del M. di detenzione domiciliare, parimenti avanzata, che sarebbe dovuta essere per contro oggetto di attenta disamina, posto peraltro che, dal tenore del provvedimento gravato, già di per sé qui censurato per insufficienza motivazionale, nulla è inferibile per il diniego anche di tale invocato istituto. 4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'articolo 623 cod. proc. penumero come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Tribunale di Sorveglianza di Palermo.