Il pericolo di pregiudicare la missione non impedisce il dovere di predisporre misure a tutela della base militare

Con la decisione in oggetto la Corte di Cassazione, pur considerando i soli profili civilistici, delle responsabilità addebitabili agli imputati per non aver adeguatamente predisposto idonee misure di protezione atte a garantire la base italiana di Nassiriya da possibili attacchi terroristici, ha avuto modo di chiarire taluni aspetti sul valore che possa in effetti avere il “gioco” delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti in questa tristissima vicenda.

Nella sostanza, la Suprema Corte, con la sentenza numero 11994 del 14 marzo 2013, ha censurato l’assunto, fatto proprio dalla Corte penale militare di appello, secondo cui l’imputato, «che pure aveva il potere ed il dovere di effettuare autonome valutazioni del pericolo di attentati per mezzo di un camion bomba, e ciò al fine di predisporre qualunque misura idonea di protezione della base, ivi compresa la richiesta di chiusura della strada o la realizzazione di fatto della chiusura mediante allestimento di un check-point», era da ritenersi privo di responsabilità per il solo fatto che, nel non predisporre le misure di protezione adeguate, «non si discostò dalle valutazioni operate dagli organi superiori “anche per evitare di pregiudicare lo scopo della missione”». Un’affermazione illogica. Sul punto, la Corte di Cassazione ha bene e saggiamente evidenziato che una simile affermazione assolutoria è del tutto illogica se, infatti, da un lato, l’imputato aveva un dovere di tutela, dall’altro, non poteva essere del tutto impedito nel predisporre la protezione necessaria. Né potrebbe affermarsi – ha continuato l’Alta Corte – che dalla considerazione per cui la «scelta infelice di allocazione della base Maestrale all’interno della città fu dei Comandi superiori» possa derivarsi che «l’iniziativa per la chiusura della strada di accesso alla base, con la creazione di una fascia di rispetto, avrebbe significato una sconfessione delle motivazioni politiche sottese alla determinazione di assicurare prossimità tra militari e cittadinanza», poiché se l’imputato «avesse chiesto la chiusura della strada o, ancor più efficacemente, avesse realizzato nei fatti detta chiusura, rappresentando le ragioni di una così drastica soluzione, anche la scelta condizionante dell’allocazione della base sarebbe potuta essere rivalutata». La base militare andava comunque protetta. In definitiva, a dire della Suprema Corte, non essendoci peraltro stati sul punto ordini specifici contrari da parte dei Superiori, a fronte del pericolo di verificazione di un attentato e tenuto conto del parametro dell’agente modello, da considerarsi alla stregua di un soggetto «che svolge paradigmaticamente un determinata attività, che importa l’assunzione di certe responsabilità nella comunità, la quale esige che l’operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta», l’imputato non poteva ritenersi di per sé privo di colpa, visto altresì che nello specifico vi erano precisi ed inderogabili obblighi e doveri di protezione, che la stessa Corte di appello ha riconosciuti come esistenti e che la Corte di Cassazione ha giustamente ritenuto non confliggenti con i fini propri della missione militare de qua . Nello stesso modo, il fatto che si potesse agire diversamente e, dunque, predisporre adeguate misure di protezione non poteva essere un dato obliterato nel semplice presupposto che altri si sarebbero comportati nello stesso modo viste «le direttive impartite dai Comandi superiori e [le] finalità della missione», poiché ciò che interessa, appunto, è lo standard di comportamento adeguato, che si sarebbe dovuto avere e che in definitiva non si è tenuto, standard per la cui definizione non è sempre necessario far riferimento a perizie, posto che si può far leva sul «contributo informativo proveniente dal testimone esperto, le cui dichiarazioni sono ammissibili ed utilizzabili nella parte in cui riferiscano di dati di fatto, sia pur nella percezione qualificata, consentita dalle speciali conoscenze». Da qui l’annullamento della decisione impugnata e la rimessione della controversia al giudice civile, il quale, stando anche alla più diffusa interpretazione dell’articolo 622 c.p.p., ben potrà valutare la rilevanza penale della condotta censurata. Concludendo . In sé e per sé considerata la decisione in oggetto non ha statuito principi nuovi, ma ha sapientemente e coraggiosamente applicato, vista la natura dei soggetti coinvolti, criteri di giudizi consolidati a “nuovi” casi di responsabilità civile e penale. Non è il tempo ed il luogo, ovviamente, di entrare nel merito della vicenda in oggetto, che ha portato molto dolore e che ancor oggi vive come ferita aperta nelle memorie di molte famiglie. Tuttavia, non pare improprio rilevare che anche a livello militare ciò che conta è comunque la tutela della vita umana e non il pregiudicare talune visioni, assai spesso astratte, sulle finalità che questa o quella iniziativa dovrebbero raggiungere secondo i desiderata delle alte sfere. Dopo tutto, il diritto ed in specie il diritto penale non è essenzialmente proteso a tutelar o giustificare programmi politici o militari, quand’anche in sé condivisibili ma pur sempre a venire, ma a garantire inalienabili valori attuali e la dignità della persone.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 30 gennaio - 14 marzo 2013, numero 11994 Presidente Giordano – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto La Corte militare di appello ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale militare di Roma nei confronti di D.P.G. dal reato di distruzione colposa di opere militari articolo 40 cpv. c.p. e 167, primo e ultimo comma, c.p.m.p. , imputato per avere omesso, nell'esercizio delle funzioni di comando del reggimento MSU dell'Arma dei CC, operante sul territorio iracheno nell'ambito della missione internazionale denominata omissis , di provvedere, con specifiche disposizioni operative, ai mezzi necessari alla difesa della base omissis , ubicata nella città di Nassiriya, trascurando, con imprudenza, imperizia e negligenza di porla nelle condizioni di resistere all'attuazione di minacce terroristiche e per avere, così causato, venendo meno all'obbligo di impedire l'evento, la distruzione della base, avvenuta il omissis per mano di un gruppo di presunta matrice terroristica a mezzo di autobomba. Nell'occasione persero la vita diciannove cittadini italiani, di cui dodici militari dell'Arma CC, cinque militari dell'Esercito e due civili, oltre che otto cittadini iracheni e altre sei persone non identificate. La Corte militare, nel riassumere i contenuti di una memoria depositata dalle parti civili costituite, ha ricordato che l'originaria imputazione, diretta anche nei confronti dei generali dell'Esercito V L. e B S. , nella pari qualifica di comandanti dell’ omissis rivestita dal L. dall'inizio della missione omissis al omissis , e dallo S. dall' omissis al momento dell'evento, aveva ad oggetto il reato di omissione aggravata di provvedimenti per la difesa militare di cui agli articolo 47 e 98 c.p.m.g. e articolo 99 c.p.m.g Essa fu poi modificata, una volta che entrò in vigore la legge numero 247 del 2006, che ha disposto l'applicazione del codice penale militare di pace per i reati commessi dai militari impegnati nelle missioni di pace all'estero, ivi compresa la missione omissis . I generali L. e S. , ha aggiunto la Corte militare, hanno optato per il giudizio abbreviato e in quel separato procedimento è intervenuta la sentenza numero 20123 del 2011 di questa Corte, che, in accoglimento dei ricorsi delle parti civili, ha annullato, ai soli effetti civili, la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di B S. , rigettando invece i ricorsi, sempre delle parti civili, avverso la sentenza di assoluzione pronunciata per L.V. . La Corte militare, prima di prendere in esame le doglianze dei numerosi atti di impugnazione, ha valutato la questione dell'esistenza sia della giurisdizione che della competenza a decidere sulle domande delle costituite parti civili e della loro legittimazione ad causam . Ha quindi affermato che il giudice penale militare può conoscere dell'azione civile dei superstiti e dei parenti delle vittime dell'attentato di omissis , benché essa faccia riferimento anche ad altra fattispecie criminosa, di omicidio colposo plurimo, per il quale detto giudice difetta di giurisdizione, e ciò in quanto il danno di cui si chiede il risarcimento è astrattamente riferibile anche alla condotta omissiva colposa che rientra invece nella fattispecie di reato militare, di cui all'articolo 167 c.p.m.p., posto a tutela dell'interesse statuale alla conservazione di strutture e beni militari e non anche i beni della vita e dell'integrità fisica. Ha quindi riconosciuto l'ammissibilità delle impugnazioni delle parti civili avverso una sentenza di assoluzione, precisando, in linea con la consolidata giurisprudenza, che non possono condurre alla modifica delle statuizioni penali ma soltanto all'affermazione della responsabilità per i danni conseguenti al reato, oggetto di una pronuncia assolutoria ormai passata in cosa giudicata. Circa poi l'applicabilità nel caso di specie del codice penale militare di pace ha ritenuto che la legge numero 247 del 2006, che dispone l'applicazione di detta normativa penale panche per il personale militare che partecipi alla missione in XXXX, debba trovare applicazione anche se sopravvenuta al fatto in contestazione, commesso durante la vigenza della legge numero 219 del 2003 - che prevedeva invece l'applicazione del codice penale militare di guerra -, e ciò sia perché essa ha natura di legge temporanea e non eccezionale, secondo quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 26316 del 2008, sia perché alle leggi temporanee successive ed emesse durante il termine di vigenza, aventi la medesima ratio e dirette ad una migliore messa a punto della normativa destinata a fronteggiare la medesima situazione, deve farsi applicazione della regola di cui all'articolo 2 comma 4 c.p., e non di quella del successivo comma del medesimo articolo, con prevalenza pertanto della legge più favorevole. La legge più favorevole è, nel caso di specie, la legge penale miliare di pace, in quanto il reato da essa previsto è punibile soltanto a richiesta del Ministro della difesa. Peraltro, le parti civili non possono far valere un interesse giuridicamente apprezzabile in ordine alla questione dell'applicabilità dell'una o dell'altra normativa, perché se è pur vero che l'intero materiale probatorio potrebbe essere rivalutato alla luce della nuova qualificazione, nulla esse prospettano circa le conseguenze che tale rivalutazione comporterebbe in concreto. Nel merito della vicenda, la Corte militare ha osservato che l'imputato rimase estraneo, per le sue funzioni, alla scelta - oggettivamente rischiosa - di collocare la base OMISSIS all'interno della città, con inevitabili conseguenti livelli di sicurezza inferiori rispetto a quelli ottenibili con accampamenti dislocati al di fuori del centro cittadino ha quindi affermato che questi, quale comandante del Reggimento, aveva un preciso e concreto obbligo, oltre che il potere e la competenza, di adottare misure di sicurezza passiva adeguate, di predisporre un'adeguata area di sicurezza gli hesco-bastion avrebbero dovuto avere le caratteristiche di un muro di calcestruzzo di sei/otto metri di spessore ed altezza e di apprestare gli strumenti idonei a rallentare la velocità e arrestare i veicoli diretti all'interno della base omissis ad es., dossi artificiali c.d. bande chiodate, realizzazione di una serpentina fuori dal limite dell'area di rispetto , secondo le indicazioni contenute nel manuale edito dallo Stato maggiore della Difesa nel 1994, appositamente per le Operazioni Interforze per Operazioni di Pace, e quindi del tutto corrispondenti a quella della missione di pace in . L'imputato avrebbe potuto decidere di chiudere totalmente la strada pubblica che conduceva alla base omissis o, meglio, avrebbe potuto proporne la chiusura ai superiori competenti, seppure una tale misura di sicurezza fosse incompatibile con lo scopo della missione, di sostegno alla popolazione locale e di assistenza umanitaria senza caratteri di belligeranza. L'adozione di tutte queste misure di sicurezza avrebbe impedito l'evento, ossia l'attentato per mezzo di autobomba. La condotta omissiva dell'imputato, alla luce del c.d. giudizio controfattuale, fu dunque causa dell'evento senza che possa valutarsi in termini di fatto interruttivo del nesso causale l'azione criminosa degli attentatori. L'evento era, inoltre, soggettivamente prevedibile perché molteplici e specifiche furono le fonti informative che indicavano il pericolo di un attentato da realizzarsi mediante un camion-bomba contro la base omissis . I comandi superiori, però, non ritennero la notizia idonea a dimostrare l'esistenza di un pericolo concreto e l'imputato, nonostante fosse in suo potere, oltre che per lui doverosa, l'autonoma valutazione di quel materiale informativo in vista dall'adozione delle opportune misure di sicurezza, non si determinò a conclusioni diverse anche per evitare di pregiudicare lo scopo della missione, sì come chiunque altro avrebbe fatto al posto suo fl. 158-159. Le decisioni furono certo sbagliate, ma le cautele adottate furono del tutto coerenti con le valutazioni discrezionali effettuate in base agli elementi disponibili e alla complessiva situazione concreta. Come è emerso dall'istruzione dibattimentale, il rischio concretamente più temibile era quello di un attacco con mortaio e non con autobomba ciò non significa che l'imputato sottovalutò tale ultimo rischio, perché, nella limitata disponibilità di mezzi e risorse, dette ragionevolmente priorità ai lavori per le misure di difesa dal fuoco indiretto, e non mancò di richiedere ai Comandi superiori materiali e macchinai per provvedere ad ulteriori misure di sicurezza fl. 180-181. Va poi ricordato che gli alti ufficiali che si recarono in visita presso la base omissis si complimentarono per i lavori che l'imputato aveva fatto fare, sicché questi fu sicuramente rassicurato dalle valutazioni positive ricevute da esponenti militari di indiscutibile competenza ed esperienza. Quanto, infine, al tema dell'incauto collocamento all'interno della base di una riservetta munizioni all'interno di un container, riservetta che fu interessata dagli effetti dell'esplosione, la Corte militare ha osservato che, seppure la collocazione non fosse certamente felice, non sono emersi elementi tali da poter affermare con certezza che la morte di alcuno si sia verificata esclusivamente a causa di tale circostanza, né che vi sia stato un concreto aggravamento degli effetti della devastante esplosione sulla vita e l'integrità fisica delle vittime. Peraltro, la fattispecie omissiva oggetto di imputazione non implica che si prenda in esame questo aspetto. In conclusione, l'imputato fu certo consapevole del rischio di attentati a mezzo auto/camion-bomba e della necessità di incrementare le opere di difesa gli organi sovra ordinati e il suo stesso staff non considerarono che informazioni raccolte consegnassero un livello di concretezza, specificità ed attualità tali da indurre ad adottare l'unica misura possibile, e cioè di richiedere o disporre la chiusura della strada, pregiudicando così lo scopo ultimo della missione. Egli fece tutto quanto gli fu possibile in quel concreto contesto e la scelta di non spingersi sino al punto di pregiudicare, con la chiusura della strada, l'esito della missione, valutato ex ante in base al parametro dell'agente modello, appare non censurabile. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso le parti civili costituite. S B. ed altri, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Francesca Conte, con unico atto hanno dedotto violazione di legge. La legge penale militare è legge eccezionale nel significato fatto proprio dall'articolo 2 comma 4 e.p.p. e pertanto le disposizioni in essa contenute si applicano ai fatti commessi durante la sua vigenza. Nel caso di specie, pertanto, si deve fare applicazione della legge militare in vigore al tempo della commissione del fatto, e quindi alla legge penale militare di guerra. - Violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte militare ha reso una motivazione carente, illogica e contraddittoria, anche per travisamento delle prove, trascurando che l'imputato aveva il preciso dovere di attivarsi per mettere in atto le raccomandazioni del Manuale Interforze per le operazioni di pace - edito dallo Stato Maggiore della Difesa - in un contesto caratterizzato da avvertimenti dell'Intelligence italiana, che da tempo aveva informato le Autorità del nostro Paese presenti in circa le incombenti minacce sul nostro contingente militare, spingendosi ad indicare la possibile fonte di questi temuti attacchi, tanto che in data 6 ottobre 2003 Bollettini Confidential nnumero 4/4476 4/4477 si parlò di un imminente attacco ai militari di stanza a Nassiriya. Da quanto affermato nella sentenza impugnata emerge che l'imputato avrebbe potuto attivarsi per scongiurare, o quanto meno attenuare, gli effetti devastanti di possibili attacchi, meditante il rafforzamento delle difese passive ma, nonostante tutti i warnings e i documenti attestanti i pericoli imminenti, preferì privilegiare la ragioni di Stato rispetto alla salvaguardia della vita dei suoi uomini e della base omissis . Da tutti i documenti acquisiti al processo è emerso che la linea di Comando, e quindi l'imputato, fossero a conoscenza dell'esistenza di un pericolo concreto di attentati terroristici in danno del contingente italiano in omissis , ed anche che lo Stato Maggiore della Difesa avesse consigliato l'adozione di misure di sicurezza ad hoc. La Corte miliare ha irragionevolmente trascurato di considerare il contenuto di un documento in lingua araba, pur acquisito, con cui si invitavano i genitori di omissis a non mandare i propri figli a scuola perché il omissis ci sarebbe stata la giornata del terrore , documento che provocò un briefing mattutino in data omissis . Questo documento, in uno con tutto il materiale probatorio in atti, dimostra che l'evento infausto del omissis era prevedibile ed evitabile. Nello stesso senso la Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione le dichiarazioni rese da S.M.A.H. , terrorista di , che confessò di aver organizzato la strage di omissis , ed acquisite come atto irripetibile dopo che questi fu giustiziato in XXXX. Da queste dichiarazioni si apprende che fu deciso di colpire proprio la base omissis , perché particolarmente vulnerabile e facile obiettivo di un'autobomba. La Corte militare ha pure errato nel sottovalutare gli esiti delle indagini medico-legali che hanno accertato come alcune vittime furono colpite da proiettili esplosi ma non sparati, prova che essi provenivano dalla riservetta munizioni costituita all'interno di un container posto, per negligenza dell'Imputato, nel piazzale adibito a parcheggio dei mezzi di servizio della base militare. Ha quindi, in maniera scorretta, escluso la sussistenza del nesso causale tra l'omessa rimozione della riservetta dalla posizione insicura in cui era stata collocata e l'evento infausto per cui è processo. I ricorrenti hanno infine precisato che il fatto criminoso imputato ha causato non solo un danno patrimoniale, per la privazione dell'assistenza materiale ed economica assicurata dai congiunti deceduti, ma anche un danno non patrimoniale in riferimento alle lesioni mortali, psichiche e biologiche derivanti appunto dalla perdita dei congiunti. Successivamente i ricorrenti, sempre per mezzo dell'avv.to F. Conte, hanno depositato memoria con cui hanno ribadito le doglianze e le argomentazioni di ricorso. Iv Bu. e A M. , sia con atto sottoscritto personalmente che con atto del procuratore speciale, avv.to Battocletti R S. , Ma Bi. , G.R. , D.P L. , con atto sottoscritto personalmente Fr Mo. , per mezzo del difensore e procuratore speciale avv.to Piccioni, hanno proposto ricorsi, con articolazione di motivi sovrapponibili, deducendo - violazione di legge e difetto di motivazione. La legge applicabile nel caso di specie è il codice penale militare di guerra e operata la qualificazione del fatto alla luce della norma di detto codice occorrerebbe rivalutare il materiale probatorio, con conseguente perdita di rilievo del tema della causalità nella colpa su cui è fondato il giudizio di esclusione della rimproverabilità dell'omissione ascritta all'imputato. La tesi che ritiene applicabile il comma 4 e non il comma 5 dell'articolo 2 c.p. nel caso di specie, e quindi nella successione della legge numero 247 del 2006 alla legge numero 219 del 2003, non ha fondamento alcuno. Proprio la previsione contenuta nella legge numero 247 del 2006 deve ritenersi conseguenza delle mutate condizioni di eccezionalità rispetto a quelle che avevano ispirato la precedente normativa. Ma, anche a voler ritenere l'applicabilità del comma 4 dell'articolo 2 c.p., deve rilevarsi che la norma incriminatrice di cui all'articolo 98 c.p.m.g. si presenta meno grave, per il trattamento sanzionatolo, rispetto a quella di cui all'articolo 167 c.p.m.p., e che La Corte militare non ha operato nessuna valutazione, né in concreto né in astratto su quale sia la norma più favorevole, restando del tutto irrilevante il riferimento alla condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della difesa, prevista per il reato del codice penale militare di pace, perché in concreto la condizione di procedibilità è intervenuta. Violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte militare ha errato perché non ha considerato che, per accertare la rimproverabilità delle condotte omissive, non era necessario sostenere che il comportamento alternativo lecito avrebbe dovuto del tutto eliminare le conseguenze del fatto doloso del terzo, bastando la verifica che adeguate misure di protezione avrebbero determinato conseguenze meno devastanti dell'attentato. Quel che doveva essere accertato era l'evitabilità dell'evento hic et nunc , ovvero la sua possibile realizzazione con modalità meno lesive. Inoltre, la Corte militare avrebbe dovuto tener conto dei principi giurisprudenziali, pacifici, l'uno, secondo cui oggetto di prevedibilità deve essere una generica situazione di danno, non anche la specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso l'altro, per il quale si devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'esposizione a pericolo sino a quando non venga raggiunta la prova che la situazione di pericolo è rientrata. Nell'ambito della responsabilità colposa per esercizio di attività pericolose consentite, la soglia della prevedibilità è più aita, nel senso che gli eventi dannosi sono maggiormente prevedibili rispetto alle attività comuni, si che maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire le condizioni per la riduzione del rischio. Non può allora dirsi condivisibile, stante la riconosciuta prevedibilità dell'attacco con autobomba, la scelta di non chiudere la strada di accesso alla base, che l'imputato assunte nell'ambito dei suoi poteri e delle sue competenze. La Corte militare è incorsa in errore nell'affermare l'assenza di colpa dell'imputato nella scelta di non chiudere la strada, in considerazione delle finalità della Missione, perché la titolarità della posizione di garanzia imponeva all'imputato di privilegiare l'incolumità della base e con essa quella dei militari ivi presenti. Analogamente, è errata l'affermazione della sentenza circa l'irrilevanza del tema della collocazione della c.d. riservetta munizioni, perché i giudici avrebbero dovuto misurarsi con gli esiti delle indagini medico-legali che rilevavano come alcune vittime fossero state colpite da proiettili esplosi ma non sparati. Il rilievo circa la mancanza, in questa sede, di imputazione per il reato di omicidio colposo è una mera suggestione, non conferente rispetto al problema della colpa. L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria per il Ministero della Difesa, presente in giudizio come responsabile civile, concludendo che l'evento distruttivo non era prevedibile, secondo le corrette affermazioni della sentenza qui impugnata, e comunque non era prevenibile ed evitabile in concreto per opera dell'imputato. Ha quindi chiesto il rigetto dei ricorsi. Il difensore dell'imputato, avv.to Brunelli, ha depositato memoria, affermando l'intangibilità del giudicato formatosi anche sulla qualificazione giuridica del fatto imputato. Ha osservato che l'odierna qualificazione ai sensi delle disposizioni del codice penale militare di pace è il risultato non già di una mera riqualificazione dello stesso fatto prima ascritto come reato previsto dal codice penale militare di guerra, ma di una vera e propria modifica dei profili di fatto dell'originaria imputazione. Ha poi sottolineato l'assenza di un interesse delle parti civili impugnanti alla questione della qualificazione giuridica e la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso da esse proposti, con conseguente inammissibilità dei ricorsi medesimi. Successivamente, il difensore di Fr Mo. e il difensore di Iv Bu. , Al Me. , R S. , Ma Bi. , R G. , D.P L. , hanno depositato due memorie di replica agli argomenti sviluppati nella memoria difensiva dell'imputato. Considerato in diritto 1. I ricorsi delle parti civili sono fondati e meritano accoglimento nei limiti e per ie ragioni che di seguito si indicano. 2. Non hanno però pregio le censure relative alla questione dell'applicazione del codice penale militare di pace in luogo del codice penale militare di guerra. Questa Corte, proprio in riferimento a fatti criminosi commessi da militari nell'ambito della missione internazionale in , ha avuto modo di precisare che “si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace ai reati militari commessi nell'ambito delle missioni di cui alla L. 4 agosto 2006 numero 247, anche se antecedenti alla data della sua entrata in vigore, e quindi assoggettati alla più severa disciplina del codice penale militare di guerra prevista dalla normativa antecedente, a nulla rilevando la temporaneità di quest'ultima, in quanto la regola derogatoria al regime di retroattività della lex mitior stabilita dall'articolo 2 comma 5 c.p. non trova ragione di applicazione . in presenza di norme parimenti temporanee o eccezionali succedutesi l'una all'altra durante il periodo di vigenza ovvero durante la permanenza della situazione eccezionale, aventi la medesima ratio e dirette a una migliore messa a punto della normativa destinata a fronteggiare la medesima situazione”- Sez. 1, numero 31420 del 28/5/2008 dep. 28/7/2008 , P.G. in proc. Madonna e altro, Rv. 240672 -. Il principio di diritto, condiviso dal Collegio, è espressione di un orientamento interpretativo che si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte attraverso altri significativi precedenti - Sez. 1, numero 26316 del 27/5/2008 dep. 1/7/2008 , Cau, Rv. 240396 e Sez. 1, numero 25811 del 6/6/2007 dep. 4/7/2007 , P.M. in proc. Elia e altro, Rv. 239559 - e ciò esime dallo svolgimento di ulteriori argomenti a sostegno della soluzione anche ora adottata. 3, Stabilita la rilevanza del fenomeno di successione temporale, la Corte militare ha individuato la legge più favorevole in quella del codice penale militare di pace, in ragione del fatto che il reato in esso previsto, e applicabile nella vicenda per cui è processo, è punibile soltanto a richiesta del Ministro della difesa. La ragione della scelta è certo discutibile, perché, come notato dalle parti civili ricorrenti, la richiesta del Ministro è comunque intervenuta, sicché questo dato - che in astratto potrebbe rilevare nella comparazione tra le disposizioni incriminatrici come fattore di prevalenza, per complessivo trattamento più favorevole, della norma del codice penale militare di pace - non può giocare alcun ruolo in una selezione che si connoti per una maggiore, e necessaria, concretezza nel raffronto. La Corte militare ha comunque osservato che in punto di qualificazione le parti civili difettano di interesse, dal momento che non hanno prospettato quali e di qual tipo possano essere le conseguenze di vantaggio per la loro posizione discendenti dalla rivalutazione del materiale probatorio in riferimento ad altra fattispecie criminosa. Il difetto di interesse si apprezza anche ponendo mente al fatto che la postulazione di una legge penale più favorevole all'imputato contraddice la posizione antagonista delle parti civili e impedisce in radice l'individuazione di un interesse alla modifica sul punto delle statuizioni del giudice di merito, sia pure soltanto a fini civili le parti civili sono, infatti, istituzionalmente portatrici di una pretesa contraria agli interessi dell'autore del fatto a cui si collega la pretesa risarcitoria. In ogni caso, pur prescindendo dal profilo di ammissibilità sul punto del ricorso, il profilo dell'eventuale agevolazione dello sforzo probatorio dei titolari della pretesa risarcitoria in vista dell'affermazione di una responsabilità per colpa, quale diretta conseguenza dell'applicazione della fattispecie prevista dal codice penale militare di guerra, non può sottrarsi al novero dei fattori che concretamente concorrono nella valutazione della disciplina concretamente più favorevole tra quelle succedutesi nel tempo. E può anzi dirsi che proprio in ragione della prospettazione del ricorso si rafforza il giudizio circa la prevalenza della disposizione contenuta nel codice penale militare di pace a tacere del fatto che l'articolo 98 codice penale militare di guerra, che si vorrebbe più favorevole, prevede nella forma del fatto omissivo aggravato dalla verificazione dell'evento di danno al servizio militare anche un minimo edittale di un anno di reclusione militare, oltre al massimo edittale di cinque anni, mentre l'articolo 167 codice penale militare di pace non fissa un minimo edittale e prevede la pena della reclusione militare fino a cinque anni. 4. Per quel che, invece, concerne le altre doglianze, tutte relative all'affermazione dell'assenza di colpa, i difetti di motivazione sussistono. La Corte militare, riconosciuta l'esistenza del nesso di causalità materiale, è incorsa in illogicità manifeste e incoerenze nella progressione argomentativa della motivazione relativa al giudizio di insussistenza dell'elemento della colpa. 4a. Ha affermato fl. 158 e 159 della sentenza che il D.P. , che pure aveva il potere e il dovere di effettuare autonome valutazioni del pericolo di attentati per mezzo di un camion-bomba, e ciò al fine di predisporre qualunque misura idonea di protezione della base, ivi compresa la richiesta di chiusura della strada o la realizzazione di fatto della chiusura mediante allestimento di un check-point, non si discostò dalle valutazioni operate dagli organi superiori anche per evitare di pregiudicare lo scopo della missione . L'affermazione è illogica. E, infatti, la premessa circa l'autonomia valutativa non si concilia e, anzi, stride con la successiva affermazione circa la considerazione dello scopo della missione, che ricadeva nelle attribuzioni proprie delle più alte gerarchie e che si era estrinsecata nella scelta di allocazione della base all'interno della città e senza la creazione di alcuna area di rispetto - da intendersi come distanza tra perimetro esterno della struttura rispetto alle zone occupate da persone ed edifici fl. 118 della sentenza -, scelta a cui, come è detto in sentenza, il D.P. non prese parte. In buona sostanza, è una significativa contraddizione l'ammissione, da un lato, di un potere-dovere, in capo al D.P. , di valutazione della situazione di pericolo da condursi in autonomia rispetto alle determinazioni degli organi superiori, e quindi senza i condizionamenti di compatibilità di eventuali concrete misure con le finalità programmatiche della missione estranee all'ambito più limitato delle sue attribuzioni, e immediatamente dopo il riconoscimento, d'altro lato, dell'insindacabilità di una scelta conseguente alla ponderazione con interessi non affidati alla cura istituzionale del D.P. medesimo. 4b. Ancora la Corte militare ha asserito fl. 159 della sentenza che le scelte del D.P. furono assunte sulla base di elementi che avrebbero indotto . chiunque si fosse trovato al suo posto a fare lo stesso se non peggio e ha addotto a sostegno le dichiarazioni testimoniali del generale dei Carabinieri C. e del generale dell'Esercito Q. , i quali dissero che, posti nella stessa situazione del D.P. , si sarebbero comportati allo stesso modo. Ha poi richiamato le dichiarazioni del colonnello C. , che prestò servizio come capo di stato maggiore del MSU agli ordini del D.P. , il quale affermò che, a suo giudizio, le misure di protezione adottate erano adeguate rispetto al livello della minaccia, al contenuto delle direttive impartite dai Comandi superiori e alla finalità della missione. Ha quindi preso in esame le dichiarazioni del colonnello B. , che subentrò al D.P. nel comando del Reggimento MSU, il quale, però, riferì di carenze della base omissis aggiungendo che, al posto del D.P. , avrebbe chiuso la strada, in assenza di un'area di rispetto, a costo di porsi in contrasto con la superiore gerarchia fl. 163 della sentenza. Le affermazioni del colonnello B. segnano un'evidente discontinuità con quelle dei generali C. e Q. e la Corte militare ha risolto il contrasto valorizzando che il colonnello B. precisò pure che quanto riferito sulla chiusura della strada altro non era che la sua opinione, che le scelte tattiche variano da soggetto a soggetto, che non si permetteva di sostenere che la chiusura della strada fosse la misura precauzionale che sarebbe dovuta essere adottata fl. 163 e 164 della sentenza . Allo stesso modo la Corte militare ha fatto con riferimento alle dichiarazioni del colonnello P. , anch'egli subentrato nell'incarico e che ebbe un periodo di affiancamento al D.P. . Il testimone P. dichiarò che l'unico modo per proteggere la base omissis era la chiusura di parte del centro abitato e lo sfollamento di numerosi civili da quella zona abitata, la chiusura del ponte e quindi la creazione di una fascia di rispetto particolarmente estesa aggiunse però che, scelta l'allocazione della base omissis nel centro abitato, i livelli di protezione erano, per necessità, limitati fl. 164 della sentenza. . 4c. Le conclusioni tratte dalla Corte militare, secondo cui le cautele adottate furono del tutto coerenti con le valutazioni discrezionali effettuate dall'ufficiale in base a quelli che erano gli elementi a sua disposizione ed alla complessiva situazione concreta fl. 164 della sentenza non si sottraggono ad una valutazione in termini di manifesta illogicità, proprio in considerazione delle premesse probatorie dalla stessa Corte fissate. Infatti, la Corte militare non si è avveduta che il colonnello B. ha concorso a delineare il parametro dell'agente modello, su cui operare il giudizio di prevedibilità e prevedibilità dell'evento infausto, e il valore delle sue dichiarazioni, frutto di una qualificata e specifica esperienza professionale, non può essere ridimensionato, sol perché aggiunse che manifestava nulla più che un'opinione. Non deve sfuggire, infatti, che, al di là del termine - opinione - utilizzato probabilmente per attenuare, almeno in apparenza, la portata oggettivamente accusatoria delle sue dichiarazioni, il teste ha offerto un contributo di cognizioni tecniche, naturalmente calibrato sul modello d'agente, ossia sul “modello di soggetto che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta” - Sez. 4, numero 1345 dell'1/7/1992 dep. 15/2/1993 , Boano ed altro, Rv. 193035 -. E così, il testimone P. ha indicato nella chiusura della strada, e nella creazione di una sufficientemente estesa area di rispetto, la misura necessaria, capace di impedire l'evento poi verificatosi. Non è necessario, perché si definisca il parametro dell'agente modello, che il giudice si avvalga di un apporto peritale, dovendo di volta in volta valutarsi la sufficienza del contributo informativo proveniente dal testimone esperto, le cui dichiarazioni sono ammissibili ed utilizzabili nella parte in cui riferiscano di dati di fatto, sia pur nella percezione qualificata, consentita dalle speciali conoscenze - Sez. 2, numero 40840 del 19/9/2007 dep. 7/11/2007 , Ranieri, Rv. 238758 -. 4d. La logicità dell'argomentazione non è poi recuperata ponendo attenzione al passo della motivazione in cui si è affermato che la notizia di un attentato mediante auto-bomba non fu percepita in termini di un pericolo concreto e che gli stessi organi sovraordinati si limitarono sostanzialmente a reindirizzarla al Battaglione da cui proveniva in modo per c.d. burocratico . senza impartire eventuali doverose , concrete, specifiche disposizioni fl. 158 della sentenza. È la stessa Corte militare, infatti, ad attestare, appena prima sempre fl. 158 della sentenza , che il pericolo di un attentato . mediante un camion-bomba contro la base OMISSIS fu sicuramente oggetto di alcune informazioni specifiche e che la più rilevante fu senz'altro quella proveniente dalla c.d. fonte . , che paventava la possibilità che venisse realizzato un attentato presso le basi italiane di omissis . fl. 152 della sentenza. Notizia che, però, non trovò ulteriori riscontri e che pertanto fu ritenuta generica, avvalorata soltanto dalla notizia del capo della polizia locale che riferì di un preavviso, secondo il quale sarebbe stato utile non far andare i bambini a scuola il giorno successivo fl. 152 e 145 della sentenza . Delle due l'una o l'evento non era prevedibile, perché le fonti informative riferivano in modo alquanto generico e non sufficientemente riscontrato di un pericolo di attentato mediante auto-bomba, e allora non è neanche il caso di addentrarsi nell'esame del profilo della prevenibilità o l'evento, per quelle stesse fonti informative, generiche ma non al punto d'essere trascurate, era prevedibile e pertanto l'indagine sulla prevenibilità è assolutamente centrale. Su questo piano la Corte militare non si muove con la necessaria coerenza, alternando giudizi che ora convergono nel senso della prevedibilità, ora, invece, ridimensionano il significato d'allarme di molti dei segnali che nel periodo precedente l'attentato pervennero ai Comandi militari italiani, e al D.P. in particolare. 4e. Né la valutazione di incoerenza e di insufficienza della motivazione si attenua con la considerazione che, in ogni caso, le fonti informative non indicarono con precisione l'arco temporale in cui l'attentato avrebbe potuto verificarsi, e ciò specie considerando che la prevenibilità è stata misurata dalla sentenza soprattutto in riguardo alla chiusura della strada e alla creazione di una fascia di rispetto, opere queste che avrebbero necessitato di un qualche tempo per essere realizzate, con piena compatibilità così con informazioni su attentati non proprio imminenti, in ragione della necessità di ottenere l'autorizzazione dei Comandi superiori e di far sfollare un numero forse non irrisorio di civili. 4f. La Corte militare ha poi messo in evidenza un dato non certo marginale, e cioè che la scelta infelice di allocazione della base omissis all'interno della città fu dei Comandi superiori e non del D.P. , per poi dedurre che l'iniziativa per la chiusura della strada di accesso alla base, con la creazione di una fascia di rispetto, avrebbe significato una sconfessione delle motivazioni politiche sottese alla determinazione di assicurare prossimità tra militari e cittadinanza. Da qui l'ulteriore assunto, secondo cui le determinazioni del D.P. si mossero necessariamente entro una cornice di pericolo per così dire strutturale, in forza di una decisione degli Organi superiori che ne condizionava fortemente le potenzialità preventive. L'osservazione critica, Invero, conferisce soltanto in apparenza logico sostegno al giudizio volto a ridimensionare il ruolo del D.P. , che merita pertanto un maggiore approfondimento nel giudizio di merito. Non può escludersi, infatti, ribaltando il costrutto argomentativo della sentenza, che, ove il D.P. avesse richiesto la chiusura della strada o, ancor più efficacemente, avesse realizzato nei fatti detta chiusura, rappresentando le ragioni di una così drastica soluzione, anche la scelta condizionante dell'allocazione della base sarebbe potuta essere rivalutata. Deve allora essere meglio analizzato il rapporto tra la decisione di allocazione della base, definita rischiosa fl. 77 della sentenza , e le determinazioni assunte dal D.P. , potendo invertirsi, almeno sul piano del logico sviluppo argomentativo, la relazione che è stata delineata in funzione di delimitazione delle iniziative possibili. 4g. Una carenza di motivazione si apprezza Infine nella parte in cui la Corte militare ha trattato la questione della c.d. riservetta munizioni, giungendo alla conclusione che non vi sono elementi tali da fare affermare, con certezza, che la morte di alcuno si sia verificata esclusivamente a causa dell'infelice posizionamento, all'interno della base, di tale deposito di munizioni, né che vi sia stato in concreto aggravamento degli effetti della devastante esplosione sulla vita e sull'integrità fisica delle vittime fl. 188 della sentenza . L'affermazione però non è adeguatamente sostenuta dai dati probatori che la sentenza richiama, dal momento che le dichiarazioni del teste colonnello Ci. fl. 186 della sentenza attestano che la riservetta fu interessata dagli effetti dell'esplosione, prova ne sia che presentava dei fori di uscita derivanti dall'esplosione del munizionamento custodito all'interno e che nei corpi esanimi di alcune vittime furono rinvenuti alcuni proiettili o frammenti di proiettili privi delle rigature tipiche di fuoriuscita da arma, quindi, con ogni probabilità, derivanti dall'esplosione della riservetta. La Corte militare ha sul punto aggiunto un'osservazione circa il rilevante quantitativo di esplosivo che fu portato dagli attentatori, così desumendo l'irrilevanza, nella causazione della devastazione, dell'infelice scelta del posizionamento della c.d. riservetta. Le premesse in fatto sono però che l'allocazione fu determinata da una malaccorta decisione, che la c.d. riservetta esplose e che alcuni proiettili in essa custoditi colpirono alcune vittime. In questo quadro, la motivazione circa l'irrilevanza del fatto non può essere affidata soltanto ad una logica deduzione che muova dalla considerazione del quantitativo di esplosivo trasportato nel camion-bomba circa quattro tonnellate , ma merita maggiore approfondimento. 5. I difetti di motivazione rilevati da questa Corte impongono l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice di merito, perché provveda ad un nuovo esame, che va individuato nel giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo quanto disposto dall'articolo 622 c.p.p., dato che la rilevazione degli illustrati difetti di motivazione ha condotto all'accoglimento dei ricorsi delle parti civili contro la sentenza di proscioglimento. Impregiudicata la pronuncia assolutoria penale, che nei caso di specie non determina effetti vincolanti sul giudizio civile di danno secondo quanto disposto dall'articolo 652 c.p.p., al giudice civile è devoluto il compito di accertare la fondatezza della pretesa risarcitoria e poi, eventualmente, il c.d. quantum debeatur . In tal senso deve, infatti, precisarsi qualche affermazione di questa Corte - cfr., ad es., Sez. 5, numero 42135 del 15/7/2011 dep. 16/11/2011 , Roccheggiani, Rv. 251707 -, secondo cui il rinvio ex articolo 622 c.p.p. concerne non già il profilo civilistico in genere, ma lo specifico aspetto del quantum debeatur , essendo ormai intangibile l’ an . L'inciso vale, infatti, per l'ipotesi, anch'essa prevista dall'articolo 622 c.p.p., connotata dall'affermazione del giudizio di penale responsabilità, ormai irrevocabile, cui si accompagni l'annullamento in sede di legittimità soltanto delle disposizioni o dei capi afferenti all'azione civile, ma ovviamente non può valere pur quando l'accoglimento abbia riguardato un ricorso della parte civile avverso una sentenza di assoluzione. A fronte di una sentenza assolutoria irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento, il confine della cognizione del giudice civile è segnato soltanto in alcuni casi da effetti extrapenali del giudicato assolutorio, e specificamente quando il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista, o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Fuori da questi casi, il giudizio civile, anche ove segua ad un annullamento disposto da questa Corte in sede penale per accoglimento di un ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, non patisce alcun tipo di condizionamento e pertanto deve estendersi all'intera pretesa risarcitoria, sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rimette al giudice civile, in esito al giudizio di rinvio, la pronuncia sulla domanda delle parti civili di rifusione delle spese sostenute nel giudizio davanti a questa Corte.