Respinte le contestazioni mosse da un avvocato sulla legittimità dei risultati usciti dalle urne. Da valutare con attenzione il peso da attribuire alla pubblicazione online l’utilizzo di altri strumenti può garantire la comunicazione dell’importante appuntamento e salvaguardare il diritto di partecipazione.
Nessun annuncio ufficiale sul sito web del Consiglio nazionale forense? Questa ‘lacuna’ non è sufficiente per mettere in discussione la legittimità delle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli avvocati Cassazione, sentenza numero 2924/2012, Sezioni Unite Civili, depositata oggi . Per due ragioni primo, perché l’Ordine territoriale deve solo adempiere alla comunicazione alla struttura nazionale secondo, perché, alla luce della partecipazione all’appuntamento, può desumersi la scarsa rilevanza della mancata pubblicazione in rete. Elezioni in bilico? Urne chiuse, risultati ufficializzati, Consiglio dell’Ordine degli avvocati rinnovato. Eppure la realtà pare molto diversa Almeno secondo un avvocato, che contesta il responso delle votazioni, affermando che il Consiglio non aveva «ottemperato all’obbligo di comunicare, entro dieci giorni dall’assemblea, l’avviso di convocazione per le elezioni ‘mediante annuncio sul sito internet dell’Ordine nazionale’». A controbattere è, ovviamente, il Consiglio, che afferma di aver rispettato tutti i passaggi necessari per la comunicazione dell’importante appuntamento. E, allo stesso tempo, sostiene che l’eventuale omissione «costituiva una mera irregolarità, non sanzionata dalla nullità delle elezioni, inidonea ad inficiare il risultato elettorale, perché non incidente sostanzialmente sul diritto di elettorato». Copia email. Questione affidata, ovviamente, alla valutazione del Consiglio nazionale forense, che considera acclarati «l’invio dell’avviso di convocazione di assemblea elettorale a tutti gli iscritti, la pubblicazione di essa sui giornali locali e l’affissione della stessa alle aule degli uffici giudiziari del circondario». Allo stesso tempo, ulteriore elemento di rilievo è la «copia dell’e-mail contenente l’avviso di convocazione dell’assemblea», regolarmente trasmesso al Consiglio nazionale forense, e, peraltro, tale «adempimento non è previsto a pena di nullità o annullamento delle operazioni elettorali». Valutando la vicenda in un’ottica più ampia, il Consiglio nazionale forense rigetta la domanda dell’avvocato, perché «la mancata pubblicazione della convocazione sul sito non avrebbe potuto avere incidenza sulla partecipazione democratica» e «sul voto», come testimoniato anche dalla partecipazione dei componenti dell’Ordine territoriale. Diritto di voto da garantire. Diatriba chiusa? Niente affatto Perché l’avvocato, presentando ricorso per cassazione, ribadisce di aver sottolineato non la mancata pubblicazione sul sito del Consiglio nazionale forense ma, bensì, la omessa comunicazione, da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, «operazione logicamente preliminare alla pubblicazione sul sito», con conseguenti potenziali effetti sulla partecipazione, sul voto e sui risultati finali. Per riuscire a fare chiarezza, ovviamente, è inevitabile il richiamo alle norme finalizzate a garantire la conoscenza dell’appuntamento elettorale. Da questo punto di vista, i giudici di Cassazione, mostrando di condividere le valutazioni compiute dal Consiglio nazionale forense, sottolineano che onere dell’Ordine territoriale è «dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni», compito assolto, in questo caso. Allo stesso tempo, un passaggio decisivo viene dedicato al ‘peso specifico’ da attribuire alla pubblicazione online. A questo proposito, difatti, viene ricordato che lo scopo, ovvero «garantire» la partecipazione, era stato raggiunto – attraverso l’utilizzo di posta prioritaria, telefax e posta elettronica certificata –, e, di conseguenza, è da escludere «la rilevanza dell’eventuale omissione dell’inserzione della convocazione sul sito internet» per la «non essenzialità di questa ulteriore modalità diffusiva della convocazione» e per la «ampia partecipazione all’assemblea». Di conseguenza, il ricorso dell’avvocato viene rigettato, riconfermando in pieno la legittimità delle elezioni.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 18 ottobre 2011 – 27 febbraio 2012, numero 2924 Presidente Lupi – Relatore Chiarini Svolgimento del processo L' avvocato A. A., iscritto nell' albo degli avvocati di Frosinone, ha proposto reclamo avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell' ordine per il biennio 2010-2011 svoltesi il primo febbraio 2010 ai sensi dell' articolo 3 del d. lgs 23 novembre 1944 numero 382, comma 1, terzo periodo, per non aver detto Consiglio ottemperato all' obbligo di comunicare, entro dieci giorni dall' Assemblea, l' avviso di convocazione per le elezioni forensi mediante annuncio sul sito internet dell' Ordine Nazionale così come previsto dalla circolare numero 1 C 2008 del 2 gennaio 2008 del C.N.F. Il Consiglio resisteva al reclamo deducendo di aver eseguito tutti gli incombenti previsti pubblicazione della convocazione dell' assemblea sui giornali locali, affissione manifesti nelle aule degli uffici giudiziari del circondario, invio dell’ avviso di convocazione dell' assemblea al C.N.F. all' indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato rilevava peraltro che, ove fosse stato considerato omesso il lamentato adempimento, l' omissione tuttavia costituiva una mera irregolarità, non sanzionata dalla nullità delle elezioni, inidonea ad inficiare il risultato elettorale, perché non incidente sostanzialmente sul diritto di elettorato. Il Consiglio Nazionale Forense, rilevato che non erano contestati l' invio dell' avviso di convocazione di assemblea elettorale a tutti gli iscritti, la pubblicazione di essa sui giornali locali e l' affissione della stessa alle aule degli uffici giudiziari del circondario, e che il Consiglio dell' Ordine aveva allegato la copia dell' email contenente l' avviso di convocazione dell’ Assemblea, trasmesso all' indirizzo di posta elettronica xxxxx@consiglionazionaleforense.it, e ritenuto comunque che quest' ultimo adempimento non è previsto a pena di nullità o annullamento delle operazioni elettorali sia perché l' onere del Consiglio dell' Ordine è di richiederne la trasmissione al competente ufficio, non di eseguirlo, sia perché in materia elettorale vige il principio di strumentalità delle forme in ossequio al quale devono ritenersi rilevanti, fra tutte ,le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà del voto , ha respinto il reclamo ribadendo che anche a voler ravvisare l’irregolarità della mancata pubblicazione della convocazione sul sito del Consiglio Nazionale, essa non avrebbe potuto avere nessuna incidenza sulla partecipazione democratica e sulla sincerità e libertà del voto espresso dall' assemblea degli iscritti dell' Ordine degli Avvocati di Frosinone, tant' è che avevano partecipato al voto un numero di elettori superiore al quorum richiesto per la validità dell' assemblea in seconda convocazione un quarto degli iscritti . Ricorre per cassazione l'avv. A. .A Il Consiglio dell'Ordine non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce Mancato rilievo della censura relativa all’omessa comunicazione dell' avviso di convocazione degli iscritti nell' albo degli avvocati presso il Tribunale ordinario di Frosinone per le elezioni forensi. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Motivazione insufficiente e/o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 primo comma, numero 5 c.p.c. . Il Consiglio ha travisato i fatti e perciò non ha specificatamente motivato sulla lamentata omessa richiesta, da parte del Consiglio, di pubblicazione nel sito internet dell' Ordine Nazionale dell' avviso di convocazione per le elezioni forensi. Il rilievo secondo cui non è contestato che l' avviso di convocazione dell’ assemblea elettorale ha avuto il contenuto prescritto dall'articolo 3 d. lgs 382 del 1944 e che è stato inviato a tutti gli iscritti, che ne è stata effettuata la pubblicazione sui quotidiani locali e che lo stesso è stato affisso nelle aule degli uffici giudiziari del circondario, sì che secondo il Consiglio il ricorrente si duole soltanto che tale avviso non è stato pubblicato anche sul sito dell' Ordine nazionale, confligge con le chiare espressioni del reclamante che nel reclamo, nella memoria integrativa e in sede di discussione aveva specificato che lamentava l' omessa comunicazione da parte del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Frosinone al Consiglio Nazionale Forense dell' avviso di convocazione per le elezioni forensi per la pubblicazione sul sito internet dell' Ordine Nazionale, operazione logicamente preliminare alla pubblicazione sul sito. Il motivo è infondato. La decisione impugnata, dopo aver riassunto pag .2, IV cpv. la difesa del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Frosinone secondo cui aveva eseguito tutti gli incombenti previsti dalla legge pubblicazione della convocazione dell' assemblea invio dell' avviso di convocazione dell’assemblea al CNF, all' indirizzo di posta elettronica indicato nella circolare del CNF numero 1 – C 2008 del 2.1.2008 ha esaminato pag. 4 III cpv la copia della mail di trasmissione dell’avviso di convocazione dell' assemblea all' indirizzo di posta elettronica xxxxx@consiglionazionaleforense.it trasmessa in conformità alle modalità indicate dallo stesso C.N.F. nella precitata circolare e quindi ha concluso che il Consiglio dell' Ordine ha svolto tutte le attività che la norma richiede ai Consigli territoriali . La decisione è immune da vizi logici e giuridici. Infatti l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale, come sostituito dall' articolo 2 del D.L. 14 marzo 2005 numero 35, convertito con legge 14 maggio 2005 numero 80, dispone L' assemblea per l' elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall' esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve esser dato altresì avviso, entro il predetto termine, sul sito internet dell' ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine di dare prova solo dell' effettivo invio delle comunicazioni”. Quindi la correlata circolare esplicativa stabilisce Con le modifiche apportate dall' articolo 3 del DLGS 382 del 1944 Norme sui consigli degli Ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali , Vi ricordo che ciascun ordine forense è tenuto a dare comunicazione entro dieci giorni dall' Assemblea, dell' avviso di convocazione per le elezioni forensi mediante avviso sul sito Internet dell'Ordine Nazionale . A tal fine il Consiglio ha predisposto sul sito www.consiglionazionaleforense.it una apposita area nella quale raccogliere tutti gli avvisi di convocazione. Confidando in un celere adempimento vi comunico che gli avvisi su supporto elettronico possono essere comunicati al sig. E. G. trasmettendo copia all' indirizzo di posta elettronica xxxxxx@consiglionazionaleforense.it . Dunque correttamente il C.N.F. ha respinto il reclamo, ampiamente motivando sul punto, concernente la doglianza, contenuta nel medesimo, secondo cui non è stato ottemperato all' obbligo da parte del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Frosinone di dare comunicazione entro dieci giorni dall' assemblea del’ avviso di convocazione per le elezioni forensi mediante annuncio sul sito internet dell' Ordine nazionale così come previsto anche dalla circolare numero 1 c 2008 del 2 -1-2008 del Consiglio Nazionale forense . 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce Falsità del presupposto relativo alla prova dell' effettivo invio della comunicazione dell' avviso di convocazione delle elezioni forensi. Eccesso di potere per falsità del presupposto. Motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 numero .5 c.p.c. . Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo . 3 d. lgs. lgt. 23 novembre 1944 numero 382 articolo 360 primo comma, numero 3 c.p.c. , e lamenta che il C.N.F. nell'affermare che il C.O.A. ha svolto le attività richieste si Consigli territoriali avendo inviato copia della mail trasmessa al sig. E. G., è fondata su presupposto falso ed erroneo. Infatti nella memoria del 13 aprile 2010, il reclamante aveva osservato che il C.O.A, non aveva comunque ottemperato all'onere di dare la prova dell' effettivo invio della comunicazione perché il report della posta elettronica prodotto è a tal fine inidoneo per via dei difetti tecnici mentre soltanto la posta elettronica certificata è idonea a fornire tale prova. Inoltre, aveva aggiunto nella memoria, mancava la prova dell'effettiva convocazione dell' assemblea per le elezioni per il biennio 2010/2011 che si presume essere stata inviata tramite email. Il motivo è inammissibile. Ed infatti, ribadito che il procedimento dinanzi ai consigli nazionali dei professionisti disciplinato dall' articolo 6 del dllt 23 novembre 1944 numero 382 ha natura giurisdizionale, va riaffermato il divieto di introdurre con le memorie illustrative profili di impugnazione nuovi rispetto a quelli contenuti nei reclamo e perciò sia la questione sul valore probatorio del report di invio di posta elettronica da parte del Consiglio dell' ordine al C.N.F., sia la questione dell’invio per e-mail dell' avviso agli iscritti, non dovevano esser esaminate dal C.N.F. perché inammissibili. 3. Con il terzo motivo lamenta Erronea interpretazione della prescrizione relativa alla pubblicazione nel sito Internet dell' Ordine Nazionale dell' avviso di convocazione dell' assemblea degli iscritti nell' Albo degli Avvocati. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3 D.Lgs.Lgt. 382/1944 articolo 360 primo comma, c p c. '' in quanto questo avviso è volto a superare le eventuali carenze di comunicazione delle altre forme di avviso della convocazione, tutte prive di certezza sull' effettiva conoscenza da parte dei destinatari, mentre il sito internet è liberamente accessibile, da tutti conoscibile e legalmente efficace e quindi tale adempimento è condizione di validità del procedimento elettorale, non rilevando l'eventuale imputabilità a terzi della mancata pubblicazione, così come non rileva che la nullità della notifica della citazione sia imputabile all' ufficiale giudiziario ai fini della nullità della medesima, con rimessione al primo giudice del procedimento. Inoltre la perentorietà della disposizione normativa che impone l'annuncio sul sito internet è analoga a quella prescritta dall’ articolo 490 c.p.c. come modificato dalla legge 80/2005 che ha integrato anche le modalità dell' avviso di convocazione degli iscritti ad ordini e collegi professionali di cui all' articolo 3 D.Lgs.Lgt. cit. La censura è inammissibile per mancanza di correlazione con la ratio decidendi della decisione del C.N.F Ed infatti pag. 4, [III cpv Il C.N.F dopo aver premesso va rilevato che non è contestato nel reclamo che l' avviso di convocazione dell' assemblea elettorale sia stato inviato a tutti gli iscritti, che ne sia stata effettuata pubblicazione sui quotidiani locali e che lo stesso sia stato affisso nelle aule degli uffici giudiziari del circondario. Il ricorrente, soltanto si duole che tale avviso non sia stato anche pubblicato sul sito dell' Ordine nazionale. , ha affermato in materia di operazioni elettorali vige il principio di strumentalità delle forme, in ossequio al quale devono ritenersi rilevanti, fra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto . Pertanto, non avendo il reclamante lamentato l' osservanza da parte del Consiglio dell’Ordine delle prescrizioni sulle modalità di convocazione degli iscritti indicate nel secondo cpv dell' articolo 3 D.L9s.Lgt. cit., il C.N.F. ha ritenuto valida la costituzione dell' assemblea per le elezioni per il biennio 2010-2011 stante l' osservanza delle altre modalità prescritte per l' atto procedimentale della convocazione, con conseguente raggiungimento dello scopo consentire la partecipazione dì tutti gli aventi diritto al voto a cui anche la prescrizione contenuta nel terzo cpv della stessa norma annuncio sul sito interne!t è preordinata che, a differenza dell' invio per posta elettronica agli iscritti, non richiede di essere certificata perché la certificazione è requisito di prova proprio degli atti tipici di comunicazione o notificazione, mentre se lo scopo di una modalità di comunicazione di una convocazione è la divulgazione della notizia come per l' ipotesi disciplinata dal IV cpv della norma in esame secondo cui Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive , ricorrente nella fattispecie come desumibile dal successivo motivo di impugnazione secondo il quale gli avvocati aventi diritto erano 943 la relativa prova può esser offerta anche con altri mezzi, la cui presunzione di veridicità può esser desunta dall' affidabilità e qualità degli autori della trasmissione stessa. 4. Con il quarto motivo deduce Erronea interpretazione degli effetti della mancata pubblicazione dell' avviso di convocazione delle elezioni forensi per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale ordinario di Frosinone Eccesso di potere per sviamento Mancata considerazione della c.d. “prova di resistenza Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio articolo 360 primo comma numero 5 c.p.c. ” per avere il C.N.F. ritenuto che anche a voler considerare mancante la pubblicazione della convocazione per le elezioni sul sito internet, l' omissione non inficiava il risultato elettorale in quanto il numero dei partecipanti era superiore al quorum richiesto per la validità dell' assemblea in seconda convocazione un quarto degli iscritti in tal modo sviando il criterio della c.d. prova di resistenza come lamentato con la memoria del 13 aprile 2010 in cui era stata evidenziata l' influenza sostanziale dell’omissione di comunicazione sul risultato elettorale stante la scarsa partecipazione degli aventi diritto -569 su 943, e cioè il 39,6% in meno le cui assenze, così come le scarse candidature, era ipotizzabile attribuire alla mancata pubblicità e. comunicazione. La censura è infondata. Ed infatti il C.N.F. dopo aver corretta mente individuato la ratio delle modalità di convocazione dell' assemblea nella finalità di consentire a tutti gli iscritti di parteciparvi, e dopo aver evidenziato che questo scopo era stato raggiunto non essendovi contestazione sull'esecuzione da parte del Consiglio dell' Ordine del disposto di cui al secondo periodo dell' articolo 3 dlgs. lgt. avviso almeno dieci giorni prima per posta prioritaria, telefax e posta elettronica certificata ha escluso la rilevanza dell' eventuale omissione dell' inserzione della convocazione sul sito internet sia per la conseguente non essenzialità di questa ulteriore modalità diffusiva della convocazione, sia per l' ampia partecipazione all' assemblea in numero superiore al quorum prescritti per la validità della sua costituzione dalla disposizione di chiusura dell' articolo 3 del più volte citato dlgs. dlgt., fase su cui incide l'osservanza della modalità di convocazione essendo funzionale all' esercizio del diritto di voto degli iscritti. 5. Concludendo il ricorso va respinto. Non si deve provvedere sulle spese non avendo il Consiglio dell'Ordine espletato attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2011.