Niente rimborso Iva per la casa di cura

Nessun rimborso Iva spetta alla casa di cura per i beni acquistati e destinati esclusivamente allo svolgimento di un'attività esente.

Non spetta il rimborso dell’iva versata sugli acquisti effettuati in un anno per il lavori di costruzione dell’immobile destinati all’esercizio dell’attività di impresa, atteso che l’istante non ha eseguito nell’anno in questione operazioni attive e l’oggetto sociale contemplava esclusivamente operazioni esenti da iva. Tale assunto è stato precisato dalla recente ordinanza numero 1545 del 3 febbraio 2012 della sezione Tributaria della Corte di Cassazione. Il caso. Il giudice di legittimità, nel rigettare il ricorso introduttivo del contribuente, decidendo nel merito ha disatteso il ragionamento del giudice del gravame secondo cui trattasi di un investimento per la costruzione dell’immobile necessario per lo svolgimento dell’attività inerente l’oggetto sociale della società. Infatti, per la citata ordinanza il giudice di merito tributario non poteva riconoscere la spettanza della detrazione dell’iva pagata a monte di operazioni esenti. Non è possibile riferire il diritto di rimborso dell’iva pagata sugli acquisti alla inerenza di questi all’attività di impresa articolo 19 dpr numero 633/72 , a prescindere dalla soggezione all’imposta delle operazioni attraverso le quali essa si svolge. Non è ammessa la detrazione dell'imposta IVA pagata «a monte». In definitiva ,ai sensi del d.p.r. numero 633/1972, articolo 19 ed in conformità all'articolo 17 della VI direttiva del Consiglio CEE del 17 maggio 1997, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte Europea immediatamente applicabile nell'ordinamento interno già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. numero 313/1997, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata «a monte» per l'acquisto o l'importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, atteso che in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le dette operazioni attengano all'oggetto dell'impresa, essendo necessario che esse siano, a loro volta, assoggettabili all'IVA Cass., sent. numero 12433/2011 Cass., sent. numero 18222/2007 . E la questione di legittimità costituzionale? Secondo la CTR di Venezia ord. numero 2/2009 sussiste la questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 19 d.p.r. numero 633/1972 come sostituito dall'articolo 2, comma 2 del d.lgs. numero 313/1997, laddove dispone che non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, anche quando ciò si riferisca alle attività sanitarie esentate da Iva, ai sensi dell'articolo 10 d.p.r. numero 633/1972, per contrasto con gli articolo 76, 77, 117, 3 e 53 Cost. infatti in tal modo l'imposta, perdendo il suo carattere di neutralità, si pone a carico dell'ente sanitario, che non è il consumatore finale, e diviene un elemento di costo.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 2 dicembre 2011 – 3 febbraio 2012, numero 1545 Presidente D’Alonzo – Relatore Bernardi Fatto e diritto Il consigliere nominato ai sensi dell'articolo 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, comunicata alle parti, che non hanno fatto pervenire osservazioni La s.r.l. Casa di Cura della Speranza domandò il rimborso dell'Iva versata sugli acquisti effettuati nel 2003 per i lavori di costruzione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività di impresa. L'Ufficio respinse l'istanza rilevando che la società non aveva eseguito, nel 2003, operazioni attive, e che l'oggetto sociale contemplava esclusivamente operazioni esenti, ex articolo 10 numero 18 e 19 DPR 633/72. Il ricorso della contribuente è stato accolto in entrambi i gradi di merito. L'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR di Catanzaro. Parte intimata non si difende. La causa può decidersi con ordinanza in camera di consiglio, ex articolo 384 c.p.c, perché ricorre l'ipotesi dell'articolo 375 numero 5 c.p.c La CTR ha motivato Questo Organo Giurisdizionale ritiene che la detrazione IVA regolata dall'articolo 19 del DPR 633/72 connessa all'inerenza dei beni o servizi acquistati o importati all'attività di impresa, è configurabile anche in presenza di documentate spese di investimento sostenute in vista dello svolgimento di attività lucrativa, anche in assenza di operazioni attive, soprattutto quanto, come nel caso di specie, si tratta di un investimento per la costruzione dell'immobile necessario per lo svolgimento dell'attività inerente l'oggetto sociale della società . Col ricorso deducendo violazione dell'articolo 112 c.p.c. ex articolo 360 numero 4 c.p.c. si lamenta che sia stato omesso l'esame della questione sollevata dall'Ufficio col rilievo che l'attività di impresa avrebbe potuto svolgersi soltanto mediante operazioni esenti, giacché l'oggetto sociale della contribuente riportato nella sentenza era la gestione di case di cura, di case protette e di comunità di alloggio . Per l'ipotesi che la decisione possa ritenersi assunta per implicito, si denuncia violazione dell'articolo 10 nnumero 18 e 19 e dell'articolo 19 DPR 633/72, perché la CTR avrebbe riconosciuto la spettanza della detrazione dell'imposta pagata a monte di operazioni esenti. Il ricorso è fondato. Il secondo comma dell'articolo 19 del DPR 633/72 precisa che non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta . Poiché l'oggetto sociale della contribuente era pacificamente riconducibile ai numeri 18 e 19 dell'articolo 10, le operazioni inerenti all'esercizio dell'impresa non potevano realizzare alcun introito Iva cui rapportare l'imposta pagata sugli acquisti. La corrispondente eccezione è riportata nella parte narrativa della sentenza ma non trova risposta nella motivazione della decisione. La quale risulta in contrasto con le norme delle quali è lamentata la violazione, perché riferisce il diritto di rimborso dell'iva pagata sugli acquisti alla inerenza di questi all'attività di impresa a prescindere dalla soggezione all'imposta delle operazioni attraverso le quali essa si svolge. Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e - poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto - respinto nel merito l'originario ricorso della società contribuente, introduttivo della lite articolo 384 capoverso c.p.c. . La corte condivide la relazione. La causa va decisa in conformità. È giustificata la compensazione delle spese di tutto il processo. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e - decidendo nel merito - rigetta il ricorso del contribuente introduttivo della lite. Dichiara compensate fra le parti le spese di tutto il processo.