Il Ministero dell’interno, con decreto dell’11 gennaio 2013, ha stabilito i criteri di ripartizione del fondo di rotazione istituito per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. Differenze fino ad 84 euro per abitante in base alla capacità dei Comuni di tagliare le spese.
Con decreto dell’11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2013, numero 33, il Ministero dell’Interno ha dato applicazione all’articolo 243-ter, comma 2, d.lgs. numero 274/2000, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, d. l. numero 174/2012. La stabilità finanziaria. Tale norma prevede che il Ministero dell’Interno emani un decreto volto a regolamentare la gestione del Fondo di rotazione, istituito dal medesimo decreto legge, ai fini di assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. Il fondo di rotazione. Gli articolo 243-bis e 243-ter, d. lgs. numero 274/2000, prevedono che i Comuni e le Province che si trovino in dissesto economico possano ricorre ad una procedura di riequilibrio finanziario, anche tramite l’accesso al Fondo di rotazione, concedibile nel caso in cui entro il triennio successivo l’ente locale riduca di almeno il 10% le spese per prestazioni di servizi e di almeno il 25% le spese per trasferimenti. A ciascun Comune è attribuibile un importo massimo di 300 euro per abitante, alle Province un massimo di 20 euro per abitante. Un generale 20% in meno rispetto al tetto massimo. Il decreto ministeriale fissa i paletti in base all’andamento di ciascun ente locale. La dotazione annua del fondo è determinata dalla legge e dalle somme rimborsate dagli enti beneficiari. Viene fissato un limite massimo pari all’80% rispetto al tetto dei 300 e dei 20 euro. Meno 10% per gli enti meno virtuosi. Tale somma viene diminuita del 10% «per gli enti che non dimostrino nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, nell'ultimo degli esercizi considerati nello stesso, di conseguire una riduzione complessiva delle spese correnti di almeno il 5 per cento rispetto all'importo risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato al momento dell'adozione del piano di riequilibrio». Si tratta quindi, parlando sempre di quote pro capite, di 216 euro per i Comuni e di 14,4 euro per le Province. Più 25% per gli enti più virtuosi. La somma prestabilita viene aumentata del 25% per gli enti che taglino nel triennio le spese di almeno il 5% in più rispetto al minimo fissato dalla legge, cioè di almeno il 15% per i servizi e del 30% per i trasferimenti. Si tratta dunque di 300 euro per i Comuni e di 20 euro per le Province. Chi si attiene la minimo, invece, riceverà 240 euro, i Comuni o 16 euro, le Province. Le anticipazioni dovranno essere restituite in al massimo 10 anni, con rate semestrali.
Ministero dell’Interno, decreto 11 gennaio 2013 G.U. 8 febbraio 2013, numero 33 Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, numero 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, numero 213, il quale dispone che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato « Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», istituito dall'articolo 4 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, numero 174 Considerato che il predetto articolo 243-ter, al comma 2, dispone che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1, attribuibile a ciascun ente locale, nonchè le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa Preso atto che il citato articolo 243-ter, ai commi 2 e 3 individua alcuni elementi e limiti massimi ai fini della determinazione dei predetti criteri e modalità Tenuto conto, altresì, delle disposizioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, come introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, numero 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, numero 213 Acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 dicembre 2012 Decreta articolo 1 Accesso al Fondo 1. Possono chiedere l'accesso al Fondo di rotazione denominato «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» i comuni, le province e le città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Contestualmente alla presentazione della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, l'ente presenta la domanda di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, redatta e documentata secondo le modalità indicate al successivo articolo 4, fermo restando la necessità di previsione nel piano di riequilibrio finanziario delle misure indicate nell'articolo 243-bis, comma 8, lett. «g». 2. All'esito della procedura di esame delle istanze di accesso al fondo di rotazione, definite secondo i criteri stabiliti nel presente decreto e nei limiti della disponibilità del fondo, il Ministero dell'interno, due volte l'anno, entro il 15 giugno e il 15 novembre, adotta un piano di riparto del fondo stesso. articolo 2 Disponibilità annua del fondo 1. La disponibilità annua del fondo è determinata dalla dotazione annua stabilita dalla legge e dalle somme rimborsate dagli enti beneficiari, nonchè delle risorse non attribuite negli anni precedenti. articolo 3 Criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione 1. L'anticipazione attribuibile a ciascun ente è determinata, nei limiti della disponibilità annua di cui all'articolo 2, nell' importo pari all'80 per cento dell'importo massimo fissato dall'articolo 243-ter, comma 3, corretto secondo i seguenti criteri a con una riduzione del 10 per cento, per gli enti che non dimostrino nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, nell'ultimo degli esercizi considerati nello stesso, di conseguire una riduzione complessiva delle spese correnti di almeno il 5 per cento rispetto all'importo risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato al momento dell'adozione del piano di riequilibrio b con un incremento fino al 25 per cento dell'importo, se l'ente dimostri di aver operato le riduzioni di cui alle lettere b e c del comma 9 dell'articolo 243-bis, del decreto legislativo numero 267 del 2000, in una misura pari ad almeno il 5 per cento in più di quella minima stabilita dalla legge. Detto incremento non opera se ricorrono le condizioni di cui al punto a . articolo 4 Modalità per la concessione 1. Nella deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo numero 267 del 2000, l'ente dichiara di volersi avvalere della facoltà di accedere al fondo di rotazione e provvede alla presentazione della relativa domanda corredata da documentazione idonea a dimostrare gli effetti e l'entità delle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio indicate nell'articolo 243-bis, comma 9 del decreto legislativo numero 267 del 2000. 2. Il Ministero dell'interno, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della deliberazione di cui all'articolo 243-bis, comma 2, e della domanda di accesso al fondo di rotazione, comunica all'ente locale la quota massima attribuibile, calcolata sulla base dei parametri di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e riservandosi la conferma definitiva dell'importo all'esito della relativa istruttoria, con i piani di riparto di cui all'articolo 1, comma 2. 3. La predetta comunicazione costituisce prenotazione dell'importo massimo assegnabile all'ente sulla disponibilità annua del Fondo, limitandone per pari importo la relativa consistenza. 4. La richiesta dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, nei limiti dell'importo massimo attribuibile comunicato, è inoltrata dall'ente locale al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - all'atto della trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del decreto legislativo numero 267 del 2000. 5. La concessione dell'anticipazione è disposta dal Ministero dell'interno, previa approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 3, del decreto legislativo numero 267 del 2000, entro il termine di quindici giorni dall'adozione del piano di riparto. 6. Nel caso in cui l'importo dell'anticipazione effettivamente richiesto sia inferiore rispetto all'importo massimo assegnabile, a seguito del provvedimento di concessione, è svincolata la residua quota prenotata. 7. L'eventuale diniego del piano di riequilibrio pluriennale da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti comporta anche il diniego della concessione dell'anticipazione sul fondo di rotazione richiesta e la restituzione dell'eventuale anticipazione concessa ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge numero 174 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge numero 213 del 2012. 8. Il provvedimento di ammissione o diniego al fondo di rotazione può essere impugnato entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo numero 267 del 2000, innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti che si pronunciano in unico grado. 9. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro quindici giorni successivi al provvedimento di concessione. 10. L'anticipazione è imputata contabilmente alle accensioni di prestiti codice Siope 5311 «Mutui e prestiti da enti del settore pubblico» . Trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'articolo 204 del decreto legislativo, numero 267 del 2000. articolo 5 Modalità per la restituzione dell'anticipazione 1. Le anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione devono essere restituite dall'ente locale nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno. 2. La durata effettiva del periodo di restituzione e l'importo delle rate semestrali della stessa devono essere previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo numero 267 del 2000. 3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno, con rate semestrali di pari importo. 4. In caso di mancata restituzione delle rate semestrali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. 5. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico» . articolo 6 Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2012, il piano di riparto di cui all'articolo 1, comma 2, è adottato entro il 28 dicembre 2012. articolo 7 Disposizioni finali 1. Entro 30 giorni dall'avvenuto riparto di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministero dell'interno informa la Conferenza Stato-città ed autonomie locali circa le richieste pervenute e gli importi corrisposti.