Il dipendente rifiuta la riallocazione? L’indennità prevista dal CCNL spetta comunque

La somma una tantum prevista dal C.C.N.L. Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana spetta ai lavoratori, riconosciuti inidonei alle mansioni per le quali erano stati assunti o a cui erano stati successivamente adibiti, in tutti casi in cui non sia stato raggiunto l’accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, senza che distinzioni tra il caso in cui l’azienda non abbia offerto tale possibilità e il caso in cui l’abbia offerta ma il dipendente non l’abbia accettata.

Lo ha stabilito la Cassazione – Sez. Lavoro, con la sentenza n. 25074, depositata il 7 novembre 2013. La dipendente che rifiuta l’assegnazione a mansioni alternative ha diritto all’indennità prevista dal C.C.N.L.? La pronuncia in esame trae origine dal giudizio promosso dalla dipendente di un’azienda municipalizzata di igiene urbana per ottenere il pagamento dell’indennità una tantum prevista dall’art. 40, comma 12, del C.C.N.L. di settore per l’ipotesi di inidoneità sopravvenuta al servizio. Al termine del giudizio di merito, la Corte territoriale respingeva le richieste della ricorrente, sostenendo che tale indennità andava riconosciuta solo ed esclusivamente quando il lavoratore fosse stato licenziato a causa delle sue condizioni fisiche e non, dunque, quando – come nel caso di specie – non si fosse raggiunto un accordo sulla ricollocazione del lavoratore giudicato inidoneo a determinate mansioni. In particolare, i giudici di merito mettevano in evidenza il fatto che la ricorrente, giudicata inidonea alle mansioni che svolgeva, aveva rifiutato le mansioni alternative che le erano state offerte dal datore di lavoro. Sopravvenuta inidoneità del lavoratore assegnazione ad altre mansioni o licenziamento. L’art. 40 del C.C.N.L. Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana del 31/10/1995, nel disciplinare l’inidoneità sopravvenuta in servizio, prevede il diritto dell’azienda a far constatare in ogni momento l’idoneità psico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito. Nel caso in cui il lavoratore sia dichiarato inidoneo in relazione a tali mansioni, ma non inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa, il lavoratore può chiedere all’azienda di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a cui era adibito prima dell’accertamento medico nel caso in cui si tratti di mansioni non equivalenti o inferiori, il lavoratore dovrà accettare espressamente dette nuove mansioni. Qualora non si raggiunga l’accordo, l’azienda procederà al licenziamento del lavoratore, con eventuale applicazione delle disposizioni in materia di esonero agevolato per inidoneità. In forza di tali disposizioni della contrattazione collettiva, esperita infruttuosamente la procedura di riallocazione del lavoratore, il datore è tenuto a corrispondere a quest’ultimo una somma una tantum . Il C.C.N.L. non fa distinzioni l’indennità spetta anche se il lavoratore rifiuta le mansioni alternative. Il citato art. 40 del C.C.N.L. deve essere interpretato nel senso che l’indennità spetta in tutti i casi nei quali non sia stato raggiunto l’accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, senza distinguere tra il caso in cui l’azienda non abbia offerto al lavoratore una mansione diversa ed il caso in cui il lavoratore l’abbia rifiutata. La somma una tantum spetta, quindi, a tutti i lavoratori riconosciuti inidonei a svolgere le mansioni per le quali erano stati assunti od alle quali erano stati successivamente adibiti, alla sola condizione che sia stata infruttuosamente esperita la procedura di riallocazione. Tale interpretazione non è in contrasto con l’inciso contenuto nel punto 11 della medesima norma, secondo cui qualora non si raggiunga l’accordo, l’azienda procederà al licenziamento del lavoratore [] con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia . Ed infatti, l’eventualità dell’applicazione delle disposizioni che sanciscono il diritto all’indennità deriva dal fatto che le successive norme collettive prevedono casi in cui l’indennità non deve essere corrisposta lavoratori che, al momento del licenziamento, abbiano un’età pari a quella stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a riposo per limiti di età, diminuita di un anno o deve essere corrisposta in misura ridotta. Al contrario, nessuna ditinzione viene introdotta in relazione al diritto di percepirla quando la procedura di riallocazione sia stata esperita infruttuosamente, atteso che la norma collettiva non distingue in ordine alle ragioni di tale infruttuoso esito. L’indennità non ha natura premiale, ma compensativa. La corresponsione dell’indennità una tantum non costituisce un premio” per un rifiuto opposto dal lavoratore alla proposta del datore di mantenerlo in servizio, ma un’erogazione compensativa della perdita del posto di lavoro, sia nell’ipotesi che non siano reperite in azienda soluzioni alternative adeguate alla residua capacità lavorativa del soggetto, sia in ogni altro caso in cui la soluzione offerta non venga accettata dal lavoratore cfr. Cass., n. 19358/2013 .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 ottobre - 7 novembre n. 25074 Presidente Miani Canevari – Relatore Marotta Svolgimento del processo La Corte di appello, giudice del lavoro, di Torino, confermava la decisione del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda proposta da L V. nei confronti della Azienda Multiservizi Igiene Ambientale di Torino Amiat S.p.A. diretta ad ottenere il pagamento in suo favore dell'indennità una tantum prevista dall'art. 40 comma 12 del c.c.n.l. di settore del 31/10/1995 per le ipotesi di inidoneità sopravvenuta in servizio. Ad avviso della Corte territoriale tale indennità andava riconosciuta solo ed esclusivamente quando il lavoratore fosse stato licenziato a causa delle sue condizioni fisiche e non, dunque, quando, come nel caso di specie, non si fosse raggiunto un accordo sulla ricollocazione del lavoratore giudicato inidoneo a determinate mansioni rilevava che era risultato provato che la V. , giudicata inidonea alle mansioni di III livello che svolgeva, aveva rifiutato le nuove mansioni di II livello che, previa sospensione della procedura di licenziamento, le erano state offerte dall'Azienda nel corso di una riunione ed alla presenza delle OO.SS. il tutto come da verbale debitamente firmato anche dalla lavoratrice . Per la cassazione di tale sentenza L V. propone ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ Resiste con controricorso l'Amiat. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente, riproponendo questioni già sollevate dinanzi alla Corte di appello, denuncia vizio di motivazione su fatto decisivo e controverso art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per mancata ammissione della prova testimoniale diretta ad accertare l'effettiva esistenza di posti disponibili nelle mansioni offerte, avendo allegato che nella particolare realtà aziendale dell'Amiat gli inabili restano inutilizzati anche nelle mansioni alle quali sarebbero idonei. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana del 31/10/95 art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per avere la Corte di appello fornito una interpretazione che contraddice la natura e la finalità delle disposizioni contrattuali esaminate. 3. Osserva la Corte che il primo motivo è funzionale a sostenere la legittimità del rifiuto opposto dal ricorrente alla proposta aziendale di riallocazione in mansioni diverse. Tuttavia, le ragioni che possono avere indotto la ricorrente a non accettare la proposta restano irrilevanti ove l'interpretazione della clausola contrattuale non sia quella accolta dai giudici di merito. È dunque preliminare l'esame del secondo motivo, il quale è fondato, restando assorbito l'esame del primo. L'art. 40 del c.c.n.l. Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana disciplina l'inidoneità sopravvenuta in servizio, così disponendo 1 - È diritto dell'Azienda di far constatare in ogni momento l'idoneità psico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito. 2 -L'accertamento relativo deve essere compiuto dal medico competente, avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto delle norme di legge vigenti, e si conclude con un giudizio circa l'idoneità alla mansione. 3 - Contro l'eventuale giudizio di inidoneità sia l'Azienda che il lavoratore possono esperire un solo ricorso, secondo la vigente normativa, rivolgendosi all'organo di vigilanza territorialmente competente d.lgs. n. 626 del 1994, art. 17, comma 4 .6 - Gli organi di cui sopra potranno a dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito b dichiarare il lavoratore totalmente inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa c dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa d dichiarare il lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa. 7 - Nei casi previsti dal precedente punto 6, lettere b e c , l'Azienda deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 8 . 8 - È data facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto dal precedente punto 6, lett. c , di formulare all'Azienda richiesta scritta di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a cui era adibito prima dell'accertamento medico. In tal caso, l'inoltro della richiesta sospende la procedura di licenziamento. 9 - La richiesta di cui sopra deve essere inoltrata all'Azienda entro cinque giorni dal ricevimento della lettera con la quale l'Azienda stessa, a seguito dell'esito della visita, comunica al lavoratore l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro. 10 - L'accertamento relativo alla possibilità di mantenere, o meno, il lavoratore in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione congiunta tra la Direzione Aziendale, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il c.c.n.l. ed il lavoratore interessato. 11 - Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento compiuto ai sensi del precedente punto 10, risulti che il lavoratore può essere mantenuto in servizio, ancorché in mansioni non equivalenti od anche inferiori a quelle di assunzione od a quelle alle quali è stato successivamente adibito, deve essere redatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà espressamente dichiarare di accettare le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal lavoratore interessato, deve essere sottoscritto per accettazione dalla Direzione e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il c.c.n.L Qualora non si raggiunga l'accordo, l'Azienda procederà al licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente punto 7, con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia di esonero agevolato per inidoneità. 12 - Nell'ipotesi prevista al precedente punto 11, il lavoratore mantenuto in servizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove mansioni attribuitegli. Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al precedente, verrà conservata ad personam la differenza in cifra tra la retribuzione individuale percepita al momento dell'assegnazione del nuovo livello e la nuova retribuzione. Tale differenza ad personam è parte della retribuzione globale . La norma pattizia disciplina, poi, l'esonero agevolato per inidoneità ed al riguardo prevede a Nei confronti dei lavoratoti riconosciuti, con le procedure di cui ai commi precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, l'Azienda, esperita infruttuosamente la procedura di riallocazione, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma una tantum definita nella sottoindicata tabella, b L'esonero, stante la condizione di cui al precedente punto a , avverrà senza corresponsione di premio per i lavoratori che al momento del provvedimento del licenziamento abbiano un'età anagrafica pari a quella stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a riposo per limiti di età, diminuita di un anno, c L’ una tantum sopra definita spetta integralmente ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni compiuti anagraficamente, al momento del provvedimento del licenziamento definitivo. Viene ridotta di 2/30 per ogni anno di età superiore al 55 compiuto anagraficamente. d 1 posti lasciati vacanti dai lavoratoti esonerati con liquidazione della suddetta somma una tantum, non verranno ricoperti per un periodo corrispondente ai mesi di una tantum riconosciuti agli stessi lavoratori esonerati . Questa Corte, decidendo su ricorso proposto dalla Amiat ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ., con sentenza del 18 giugno 2012, n. 9967, ha già esaminato la riferita disciplina contrattuale, giungendo ad affermare che, in tema di estinzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità del lavoratore, l'art. 40 del c.c.n.l. per le aziende municipalizzate di igiene urbana - per cui il lavoratore riconosciuto inidoneo alle mansioni di assunzione o di successiva assegnazione ha diritto ad una somma una tantum in caso di infruttuoso esperimento della procedura di riallocazione - deve essere interpretato nel senso che l'indennità compete in tutti i casi nei quali non sia stato raggiunto l'accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, non distinguendo il contratto collettivo tra il caso in cui l'azienda non abbia offerto al lavoratore una mansione diversa e il caso in cui il lavoratore l'abbia rifiutata. È stato difatti osservato che La somma una tantum prevista dalla lett. a del punto n. 12 spetta a tutti i lavoratori riconosciuti con le procedure previste dai commi precedenti inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, alla sola condizione che sia stata infruttuosamente esperita la procedura di riallocazione. Quindi, in tutti i casi in cui non sia stato raggiunto un accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, senza che il contratto distingua tra il caso in cui l'azienda non abbia offerto tale possibilità ed il caso in cui l'abbia offerta ma il dipendente non l'abbia accettata . Tale interpretazione non subisce modifiche a causa della lettura dell'inciso contenuto nel punto 11 della medesima norma, per cui qualora non si raggiunga l'accordo, l'azienda procederà al licenziamento del lavoratore .con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia . Infatti, l'eventualità dell'applicazione delle successive disposizioni, e quindi del diritto alla indennità, deriva dal fatto che le disposizioni successive prevedono casi in cui l'indennità non deve essere corrisposta per i lavoratori che al momento del licenziamento abbiano un'età anagrafica pari a quella stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a riposo per limiti di età diminuita di un anno o deve essere corrisposta in misura ridotta . Al contrario, come si è visto, nessuna distinzione viene introdotta in relazione al diritto di percepirla quando la procedura di riallocazione sia stata esperita infruttuosamente, perché la norma non distingue in ordine alle ragioni di tale esito infruttuoso. L'interpretazione letterale e sistematica della normativa porta a tali conclusioni . sent. cit., in motivazione . Giova ricordare che, nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420 bis cod. proc. civ., la pronuncia che la Corte è chiamata a rendere ha una portata che, seppur in misura limitata, è idonea a trascendere il caso di specie nel senso che ha una qualche incidenza anche in altri giudizi che pongono la medesima questione interpretativa della normativa collettiva di livello nazionale. Questa proiezione esterna costituisce il chiaro segno dell'assegnazione di una funzione nomofilattica a questa Corte anche nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. Il giudice di legittimità, chiamato a svolgere questo nuovo ruolo nell'interpretazione diretta della contrattazione collettiva di livello nazionale, esercita un sindacato che tendenzialmente è modellato ad immagine del sindacato sulle norme di legge Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 20075 del 23 settembre 2010 . Deve quindi essere ribadita e confermata la riferita interpretazione, indicata da questa Corte nella pronuncia emessa in sede di accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis cod. proc. civ A ciò aggiungasi quanto segue, con specifico riferimento al caso in esame. La sentenza impugnata ha ritenuto l'incongruità logica del riconoscimento dell'incentivo all'esodo a lavoratore idoneo a svolgere mansioni diverse ed eventualmente anche equivalenti che gli vengono offerte e che non accetta. Il denunciato vizio logico non sussiste ove si consideri che, ai sensi del comma 11 dell'art. 40 c.c.n.l., l'offerta da parte dell'Azienda può riguardare anche mansioni non equivalenti, ma inferiori, e così si spiega la necessità di acquisire il consenso del lavoratore ad espletarle. Nel contesto di tale disciplina l'eventuale rifiuto opposto dal lavoratore non può mai essere considerato pretestuoso, poiché è il consenso la condizione indispensabile per la legittimità dell'assegnazione. È noto che è valido il patto di demansionamento che, ai soli fini di evitare un licenziamento, attribuisce al lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, prevalendo l'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall'art. 2103 cod. civ. tale patto è valido non solo ove sia promosso dalla richiesta del lavoratore - il quale deve manifestare il suo consenso non affetto da vizi della volontà - sibbene anche allorché l'iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo Cass. n. 2375 del 7 febbraio 2005 . Le mansioni alternative che l'Azienda propone al lavoratore inidoneo alle mansioni per le quali venne assunto o alle quali è stato successivamente adibito costituiscono la rappresentazione della residua possibilità occupazionale, unica alternativa al licenziamento, altrimenti inevitabile. La clausola contrattuale tende ad integrare, attraverso l'acquisizione del consenso del lavoratore, le condizioni affinché possa ritenersi legittima anche un'eventuale offerta di mansioni non equivalenti. La corresponsione dell' una tantum non costituisce, dunque, un premio per un rifiuto opposto dal prestatore alla proposta dell'azienda di mantenerlo in servizio, ma una erogazione compensativa della perdita del posto di lavoro sia nell'ipotesi che non siano reperite in azienda soluzioni alternative adeguate alla residua capacità lavorativa del soggetto, sia in ogni altro caso in cui la soluzione offerta non venga accettata dal lavoratore, posto che in tale caso è mancata l'integrazione della fattispecie complessa che rende legittima la proposta aziendale cfr. da ultimo Cass. n. 19358 del 21 agosto 2013 . In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Non è possibile, per questa Corte, decidere nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo disponibili tutti gli atti a tal fine occorrenti e considerato pure il difetto di autosufficienza del ricorso art. 366 cod. proc. civ. , che non ricostruisce l'intera sequenza processuale, sì che non è possibile affermare - con sufficiente tranquillità - che non vi sono questioni ancora aperte e/o richiedenti ulteriori accertamenti di fatto. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.