«Voglio 2 avvocati»: nomina valida anche senza formalità, ma la volontà deve essere evidente e univoca

Se ricorrono elementi inequivoci dai quali la nomina dei difensori di fiducia possa desumersi per ‘facta concludentia’, la nomina stessa deve ritenersi valida.

Il caso. La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha fatto alcune precisazioni in merito alla nomina dell’avvocato difensore. Anzi, nella fattispecie, di 2 avvocati difensori. La vicenda nasce dal ricorso presentato da un imputato che chiedeva la nullità del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, nonché del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti conseguenti, per omessa notifica al secondo difensore. Nomina evidente ed univoca. Infatti, osserva la S.C., c’è una serie «univoca e convergente» di circostanze che, al di là delle diverse interpretazioni dei giudici di merito, evidenziano «l’inoppugnabile espressa volontà» dell’imputato «di essere assistito da 2 difensori», la cui nomina egli ha validato all’atto dell’interrogatorio. Facta concludentia. In conclusione, in base ad un consolidato principio di legittimità, la Cassazione ha dichiarato che deve ritenersi «valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’articolo 96 c.p.p. difensore di fiducia , quando ricorrano, come nella specie, elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per ‘facta concludentia’». Di conseguenza, la S.C. annulla la sentenza impugnata, quella di primo grado e il decreto che dispone il giudizio, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 – 29 novembre 2013, numero 47538 Presidente Milo – Relatore Lanza Ritenuto in fatto S.C. , ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 30 aprile 2013 della Corte di appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza 25 novembre 2009 del Tribunale di Milano ha riconosciuto all'appellante il beneficio della non menzione, in relazione all'accusa capo 1 dell'imputazione di aver, deponendo come teste innanzi al Tribunale di Milano, falsamente sostenuto che l'imputato F.R.F. , al momento del controllo ad opera degli agenti non era appena sceso dalla sua vettura, ma aveva semplicemente aperto la portiera per prendere le sigarette . Considerato in diritto 1. Con un primo motivo di impugnazione la difesa del S. deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione agli artt.178 comma i lettera c e 185 comma 1 c.p.p. nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, nonché' del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti conseguenti, per omessa notifica al secondo difensore di fiducia, avv. Leone, ritualmente nominato. In proposito si evidenzia, a l'avvenuta nomina dell'Avv. Giacomo Leone in aggiunta all'Avv. Paolo Siniscaichi e l'omessa notifica al primo dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare b l'erroneità delle ordinanze reiettive dell'eccezione emesse dal G.U.P. e dal Tribunale di Milano c l'ulteriore erroneità della pronuncia della Corte di Appello sulla medesima eccezione d l'infondatezza della decisione assunta dal giudice di appello, con la contestazione di entrambi gli argomenti utilizzati dalla corte distrettuale. 2. Con un secondo motivo si lamenta violazione dell'articolo 606 lett. e c.p.p. per contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione della sentenza ed ulteriore carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 372 c.p In particolare si contestano a il percorso logico seguito dalla Corte di Appello nella vantazione delle deposizioni dei testi d'accusa b la mancata acquisizione della c.numero r. redatta dagli agenti B. e Be. in data 3.11.2004 c le argomentazioni a sostegno dell'inattendibilità del S. e la deposizione del signor Certa d le considerazioni logiche formulate dalla Corte di Appello e l'assoluta carenza di motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato. 3. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge per la mancata concessione dell'attenuante ex articolo 62 numero 6 cod. penumero . 4. Ritiene il Collegio che la fondatezza del primo motivo renda irrilevanti le ulteriori doglianze. Dagli atti nella disponibilità della Corte risulta infatti che la nullità, a regime intermedio, dedotta e ritualmente coltivata nei gradi del giudizio, è fondata. E valga il vero. Nel verbale di interrogatorio delegato del 19 novembre 2008, nelle premesse, l'ufficiale di Polizia da atto a che è comparso S.C. . assistito dai difensori di fiducia del foro di Milano, avv. Paolo Siniscalchi e avv. Giacomo Leone, entrambi presenti, con studio entrambi in Milano Via Podgora 13 b che il S. , invitato a dichiarare od eleggere domicilio, elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Siniscalchi in Milano Via Podgora, 13 c che all'atto della chiusura del verbale, unitamente alla sottoscrizione della persona interrogata e dell'ufficiale di Polizia giudiziaria, vi è la sottoscrizione di entrambi i difensori, nell'ordine l'avv. Siniscalchi, sotto la stampigliatura “Il Difensore” e l'avv. Leone, sotto la stampigliatura “ Avv. TI” il “TI finale risulta apposto a penna dal pubblico ufficiale, ad ulteriore conferma e sottolineatura della doppia manifestata e ricevuta nomina d che, infine, la sottoscrizione “Per ricevuta”, risulta essere stata effettuata dal solo avv. Leone il quale, evidentemente, ha provveduto al materiale ritiro di copia dell'atto. Si tratta di una serie univoca e convergente di circostanze che, al di là delle diverse interpretazioni dei giudici di merito, evidenziano l'inoppugnabile espressa volontà del S. di essere assistito da due difensori, la cui nomina egli ha validato all'atto dell'interrogatorio, nomina talmente evidente ed inequivoca, al punto che lo stesso pubblico ufficiale I per fare sottoscrivere l'interrogatorio ad entrambi i difensori ha modificato, a mano, la stampigliatura da “ Avv. ” in “Avv. TI” II ha consegnato correttamente copia dell'atto al codifensore, in tal modo nominato, avv. Leone. È convincimento della Corte, aderendo ad un condivisibile orientamento giurisprudenziale cfr. in termini Cass. penumero sez. 6, 16114/2012 Rv. 252575 , che debba ritenersi valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'articolo 96 cod. proc. penumero , quando ricorrano, come nella specie, elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per facta concludentia Da ciò deriva l'annullamento della sentenza impugnata, nonché quella di primo grado e il decreto che dispone il giudizio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado e il decreto che dispone il giudizio e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.