Revoca del gratuito patrocinio? Ha efficacia retroattiva

La revoca del patrocinio a spese dello Stato ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa.

Il caso. Due persone venivano ammesse al gratuito patrocinio in relazione a una causa in cui erano stati convenuti da un’altra persona per sentirli condannare alla corresponsione degli alimenti in favore di 2 nipoti. Revocata l’ammissione al gratuito patrocinio Una volta che, dietro richiesta del difensore, il giudice della causa provvedeva alla liquidazione dei compensi ed onorari maturati, revocava contestualmente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ad occuparsi della vicenda sono stati i giudici di legittimità che, con la sentenza numero 65 depositata il 3 gennaio 2013, hanno rigettato il ricorso dei due interessati. l’effetto è retroattivo. Più nello specifico, la Cassazione ha precisato che la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio «ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento di revoca e in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva». Lo Stato ha dunque il diritto articolo 35 d.p.r. numero 115/2002 «in ogni caso» di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione. In conclusione, chiarisce ulteriormente la S.C., «la revoca ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa» Cass. numero 23635/2011 .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 ottobre 2012 – 3 gennaio 2013, numero 65 Presidente Bursese – Relatore Falaschi Svolgimento del processo C M. e G B. venivano ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera numero 30 del 2002 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como in relazione a causa in cui erano stati convenuti da F V. per sentirli condannare a corrispondere ai minori B.L. e S. , nipoti dei predetti, gli alimenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143 c.c. Decisa la controversia l'Avv.to Michele Rocchetti, difensore dei M. - B. chiedeva al giudice della causa de qua la liquidazione dei diritti ed onorari maturati. Con decreto del 20.6.2005 il Tribunale di Como - Sezione distaccata di Cantù, provvedeva a liquidare gli onorari, provvedimento cui seguiva successivo decreto del medesimo giudice che revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancanza del requisito del reddito. Il provvedimento veniva impugnato ed il Presidente delegato del Tribunale di Como respingeva il reclamo condividendo le argomentazioni del primo giudice posto a fondamento della revoca del beneficio. Ricorrono avverso il provvedimento M.C. e B.G. , affidandosi ad un unico motivo di impugnazione. L'intimata Agenzia delle Entrate non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'articolo 136, comma 3, D.P.R. 30.5.2002 numero 115 e dell'articolo 116 c.p.c., anche per vizio di motivazione, per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che la revoca del gratuito patrocinio debba operare a partire dall'anno 2003 e non dal giugno 2004, epoca di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2003, giacche la revoca a mente dell'articolo 136 del D.P.R. numero 115/2002 ha effetto da momento dell'accertamento. A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito Dica la Suprema Corte di Cassazione se, come eccepito dai ricorrenti con il presente ricorso, gli effetti giuridici coevi all'accertamento delle modificazioni reddituali, cui inerisce l'articolo 136 D.P.R. 30.5.2002 numero 115 al fine di individuare il termine di decorrenza dell'efficacia del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, decorrono dalla scadenza del termine per provvedere all'adempimento della dichiarazione dell'I.R.P.E.F. nell'anno successivo a quello di imposta in cui il reddito è maturato ovvero, come rileva il Tribunale remittente, nell'anno di imposta medesimo, precisando il preciso momento temporale da cui essi si producono . Premessa La idoneità del quesito di diritto a rappresentare una alternativa alla opzione interpretativa recepita dalla sentenza impugnata consistente nel ritenere un differente termine di decorrenza dell'efficacia del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, il ricorso e tuttavia infondato perche la lettura che il ricorrente propone del D.P.R. numero 115 del 2002 non trova riscontro testuale nella norma contenuta nel D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 136, comma 3, secondo cui la revoca del decreto di ammissione ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento di revoca e in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. A sua volta il D.P.R. numero 115 del 2002, sempre nell'articolo 36, nel prevedere che lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore. Deve pertanto ritenersi che la revoca ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato così Cass. 5 marzo 2010 numero 5364 v. nel senso di cui sopra, Cass. 11 novembre 2011 numero 23635 . Nessuna statuizione va pronunciata sulle spese processuale del giudizio di cassazione in difetto di costituzione di parte intimata. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso.