Confisca per equivalente: tra presunzione del periculum in mora ed onere di stimare il reale valore dei beni ablati

La confisca per equivalente prescinde dalla pericolosità della cosa oggetto della misura ablatoria ed il sequestro è esclusivamente finalizzato a garantire la successiva acquisizione di detto bene.

Inoltre, il giudice del riesame deve valutare il valore reale dei beni sequestrati, al fine di verificare la proporzionalità tra credito garantito e patrimonio assoggettato a vincolo cautelare. Questi i due principi di diritto affermati dalla sezione III Penale della Cassazione nella sentenza numero 46251 del 19 novembre 2013. Sequestro per equivalente e reati tributari. L’ambito di applicazione della confisca per equivalente, ab initio prevista solo per alcuni reati del codice penale, è stato esteso anche ai reati tributari dall’articolo 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, numero 244 Finanziaria 2008 , secondo il quale «nei casi di cui agli articoli 2, 3, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter cod. penumero ». Come è ormai pacifico, la confisca per equivalente può riguardare – in ciò distinguendosi dell'ordinaria confisca prevista dall'articolo 240 c.p. – beni che, oltre a non avere nessun rapporto con la pericolosità individuale dell’agente o della cosa in sé, non hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato. La confisca per equivalente, infatti, per definizione, non ricade direttamente sui beni costituenti il profitto del reato, ma ha per oggetto il controvalore di essi. La ratio della norma si rinviene nell’opportunità di consentire l’applicazione di misure ablative patrimoniali anche a quelle ipotesi di reato inequivocabilmente caratterizzate dal conseguimento di un profitto o vantaggio economico realizzato attraverso un “risparmio” di spesa in grado di diminuire o pregiudicare il flusso delle entrate tributarie. Nel dettaglio, la confisca per equivalente mira a privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione penale in quanto, a differenza delle misure di sicurezza, non è commisurata né alla colpevolezza dell’autore del reato, né alla gravità della condotta. La misura, infatti, colpisce i beni indipendentemente dal loro collegamento, diretto o mediato, con il reato la provenienza dei beni da reato non rappresenta più oggetto di prova, dal momento che scompare ogni relazione di tipo causale. Evidente, dunque, la precisa scelta politico-criminale di rendere obbligatoria l’ablazione del profitto del reato, o del loro equivalente, anche per i reati tributari a causa della sostanziale inoperatività della confisca ordinaria. Sequestro per equivalente e periculum in mora Nel caso di specie, avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Foggia di conferma del disposto sequestro, propone ricorso l’indagato lamentando come, nel provvedimento impugnato, il giudice del riesame abbia omesso ogni valutazione motivata ed argomentata sulla sussistenza del periculum in mora, ritenendolo, ad avviso del ricorrente erroneamente, implicito e presunto in quanto finalizzato alla futura confisca dei beni. Ritiene infatti il ricorrente che il sequestro per equivalente, rientrante nel novero del sequestro preventivo, richiede necessariamente la verifica da parte del giudice che lo dispone e, di conseguenza, da parte del giudice del riesame della attuale sussistenza di un periculum in mora. La risoluzione della problematica è subordinata ad un approfondimento della natura giuridica della confisca di valore, che viene ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito. Sulla base di tale premessa i giudici della Suprema Corte si esprimono in linea con la giurisprudenza consolidata, affermando che il sequestro deve essere disposto a prescindere dalla pericolosità del bene, che appare irrilevante non solo per confisca finale dello stesso, ma anche per la adozione della misura cautelare sequestro prodromica alla adozione ed effettività della stessa. e accertamento del valore dei beni. La giurisprudenza da tempo si è interrogata sul tema del valore delle cose sequestrate in rapporto all'entità dell'importo del credito garantito per giustificare l’imposizione e il mantenimento della misura cautelare. Ben presto si è affermato il principio di «adeguatezza e proporzionalità», che deve essere specificamente valutato ed approfondito, tra il credito garantito e il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare. Trattasi, come noto, di principio codicisticamente formulato in tema di misure cautelari restrittive della libertà personale. Tale principio, trasfuso nella materia cautelare reale, importa necessariamente che rientri nei poteri del Tribunale del riesame l’apprezzamento del valore dei beni in rapporto all'importo del credito che giustifica l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, onde evitare che il provvedimento si riveli «eccessivo» e sproporzionato nei confronti del destinatario. Tale giudizio di stima del valore dei beni deve costituire oggetto di una ponderata valutazione preventiva da parte del giudice nell'applicazione della misura cautelare reale, al fine di scongiurare una eccessiva compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, costituzionalmente garantiti. È proprio sul punto che fa breccia l’impugnazione proposta dal ricorrente che, sin dal giudizio davanti al Tribunale del Riesame, si era doluto di come fosse stata ritenuta estranea alla competenza sia del GIP in primo grado, che del giudice del riesame, in sede di impugnazione, la decisione concernente la eventuale riduzione del sequestro in ragione del maggior valore di mercato dei beni rispetto a quello catastale considerato per la applicazione della misura. La Corte, nel ribadire la piena operatività dei principi di proporzionalità ed adeguatezza anche in tema di sequestro per equivalente, ne trae la conseguenza necessitata onde non dover dubitare della costituzionalità del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, deve necessariamente riconoscersi in capo al giudice del riesame il dovere di compiere ogni accertamento estimatorio sui beni eventualmente anche tramite altro consulente , non potendo tale verifica essere riservata solo al successivo, eventuale momento della confisca degli stessi. Poiché il Tribunale del riesame aveva invece apoditticamente ritenuto di essere esonerato da tale incombente, l’impugnata ordinanza viene annullata dalla Suprema Corte con rinvio ad altra Sezione del Tribunale, affinchè proceda, secondo i principi interpretativi enunciati, a verificare la fondatezza delle doglianze della difesa sulla lamentata sproporzione tra i beni sottoposto a sequestro per equivalente ed il credito garantito.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 ottobre - 19 novembre 2013, numero 46251 Presidente Teresi – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Foggia, quale giudice del riesame, con ordinanza del 23 maggio 2013 ha confermato il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni mobili e immobili disposto nei confronti di E F. , indagato del reato di cui all’articolo 10-ter d.lgs. 74/2000, perché, nella qualità di legale rappresentante delle società “FLY s.r.l.” e “EFFE SOLUTION SYSTEM s.r.l.”, ometteva il versamento dell'IVA per l'anno 2011 per un importo pari ad Euro 560.924,00. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che, avuto riguardo alla modifica apportata all'articolo 322-ter cod. penumero ad opera della legge 190/2012 mediante il riferimento espresso al profitto dei reati tributari, oltre al prezzo, avuto riguardo alla data di entrata in vigore della legge suddetta 28.11.2012 , la disciplina della norma codicistica non poteva essere retroattivamente applicata con riferimento al suo caso, concernente imposte non versate relative all'anno 2011, cosicché era da ritenersi del tutto erronea la decisione del Tribunale sul punto, avendo i giudici definito a torto “anacronistica” e non rilevante la questione dell'ambito di operatività dell'articolo 322-ter cod. penumero rispetto ai reati tributari. 3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in relazione alle valutazioni operate dal Tribunale circa il necessario requisito del periculum in mora, ritenuto coincidente con la mera confiscabilità dei beni, trattandosi, al contrario, di un elemento indispensabile che richiede comunque una verifica della sua sussistenza. 4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge con riferimento alla negata riduzione del sequestro per essere stato attribuito ai beni immobili sequestrati un valore catastale inferiore a quello reale. Osserva, a tale proposito, che i giudici del riesame avrebbero erroneamente affermato che la questione esulava dal thema decidendum ed andava sottoposta, pertanto, al Pubblico Ministero, mentre, quanto meno per ragioni di economia processuale, tale deduzione avrebbe dovuto essere comunque esaminata in sede di impugnazione. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 5. Il ricorso è solo in parte fondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che lo stesso solleva questioni già affrontate e risolte dalla giurisprudenza di questa Corte. Come è noto, l'estensione anche ai reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000 della confisca per equivalente, già prevista dall'articolo 322-ter cod. penumero per alcune ipotesi di reato contemplate dal codice penale, è stata disposta dall'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 al fine di meglio contrastare la criminalità finanziaria con strumenti incidenti direttamente sul patrimonio dei contravventori. Ciò avviene colpendo beni corrispondenti per valore al prezzo o al profitto del reato, indipendentemente da un nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare, al fine di sottrarre al responsabile dell'illecito qualsivoglia vantaggio economico dallo stesso derivante. 6. Secondo l'unanime orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi pacifico, sempre con riferimento ai reati tributari, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente possa essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, in ragione dell'integrale rinvio alle “disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale” contenuto nell'articolo 1, comma 143, della legge numero 244 del 2007 Sez. III numero 17465, 10 maggio 2012 Sez. III numero 35807, 6 ottobre 2010 Sez. III numero 25890, 7 luglio 2010 . Successivamente, questa Corte ha avuto modo di affermare come il consolidato orientamento appena ricordato non venga inficiato e sia, al contrario, confermato dalla modifica apportata all'articolo 322-ter cod. penumero dall'articolo 1, comma 75, lett. o della legge 6 novembre 2012, numero 190, che ha esteso la confisca per i delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 cod. penumero con riferimento non soltanto al solo prezzo del reato, ma anche al profitto di esso, in quanto l'ambito di operatività del sequestro per equivalente è stato ampliato adeguandosi a quanto stabilito da fonti internazionali ed Europee, perseguendo lo scopo di una adeguata sanzione di condotte illecite senza irragionevoli distinzioni fondate sulla diversa tipologia dei reati commessi Sez. III numero 23108, 29 maggio 2013 . Il motivo esaminato risulta, pertanto, manifestamente infondato. 7. A conclusioni identiche deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso, concernente la vantazione sul requisito del periculum in mora. I giudici del riesame hanno correttamente individuato tale elemento come coincidente con la confiscabilità del bene. La confisca per equivalente prescinde, infatti, dalla pericolosità della cosa oggetto della misura ablatoria ed il sequestro è esclusivamente finalizzato a garantire la successiva acquisizione di detto bene. Dunque, la misura reale può essere applicata senza che assuma rilievo la pericolosità del bene, che risulta del pari irrilevante anche per la misura ablativa finale Sez. III numero 26389, 6 luglio 2011. V. anche Sez. II numero 1454, 11 gennaio 2008 . 8. Il provvedimento impugnato non si sottrae, invece, alla censura formulata con il terzo motivo di ricorso. Invero il Tribunale ha erroneamente ritenuto estranea alla propria competenza le decisione concernente la eventuale riduzione del sequestro in ragione del maggior valore di mercato dei beni sequestrati rispetto a quello catastale considerato per l'applicazione della misura. Questa Corte ha infatti evidenziato la necessità di una valutazione sul valore dei beni sequestrati da parte del giudice del merito, al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, al fine di evitare che la misura si riveli eccessiva nei confronti del destinatario Sez. III numero 17465/2012, cit. Sez. III numero 41731, 25 novembre 2010 . Il sequestro non può, invero, riguardare beni di valore eccedente il profitto del reato Sez. III numero 1893, 18 gennaio 2012, Sez. III numero 10120, 11 marzo 2011 conf. Sez. V numero 2101, 18 gennaio 2010. V. anche Sez. III numero 30140, 24 luglio 2012 . Tale valutazione spetta, senza dubbio, anche al giudice del riesame come osservato dalla condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la quale ha osservato come il diverso indirizzo interpretativo, che riteneva sottratti alla competenza del giudice del riesame adempimenti estimatori rinviandoli alla fase esecutiva della confisca, porterebbe a seri dubbi di legittimità costituzionale Sez. III numero 41731, 25 novembre 2010. V., da ultimo, Sez. VI numero 19051, 2 maggio 2013, con richiami ad altri precedenti conformi . 9. I giudici del riesame non hanno pertanto preso in considerazione le deduzioni difensive sul punto, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al medesimo Tribunale affinché proceda alla richiesta valutazione circa la correttezza della determinazione del valore economico dei beni sottoposti a sequestro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia.