Condomina ferita dai calcinacci: amministratore salvo, grazie alle ‘rassicurazioni’ della ditta

Lesioni guaribili in tre giorni per la donna, che scarica la propria rabbia sulla persona dell’amministratore, attribuendo a lui una condotta superficiale. Ma ad azzerare ogni contestazione è la considerazione che mesi prima erano stati effettuati alcuni lavori di ripristino, e che il titolare della ditta intervenuta aveva garantito la sicurezza dell’edificio.

Calcinacci come una ghigliottina per fortuna, però, la condomina riesce ad evitare guai seri, riportando lesioni guaribili in tre giorni. Ferite fisiche a parte, però, resta la rabbia per l’episodio, rabbia che si riversa contro l’amministratore del condominio. Quest’ultimo, però, ha adempiuto il proprio dovere, facendo eseguire lavori ad hoc per la messa in sicurezza dello stabile. E, a lavori conclusi, ha fatto pieno affidamento sulle garanzie fornite dalla ditta. Evidente, quindi, la inconsapevolezza dell’amministratore sui pericoli potenziali per i condomini ecco spiegata l’assoluzione dall’accusa di essere responsabile del delitto di lesioni personali colpose”. Cassazione, sentenza n. 46196, Quarta sezione Penale, depositata oggi ‘Esterna’ pericolosa A rischiare la propria incolumità è una donna, che, affacciata al balcone del proprio appartamento, riesce ad evitare, seppur solo parzialmente – con un velocissimo rientro nell’abitazione –, i calcinacci caduti improvvisamente dal balcone del piano superiore. Nonostante tutto, però, ella subisce comunque alcune sgradevoli ripercussioni, riportando lesioni guaribili in tre giorni, lesioni che, ovviamente, vengono addebitate alla persona dell’amministratore di condominio. E quest’ultimo viene subito dichiarato colpevole dal Giudice di pace, ma tale pronuncia non resta in piedi in secondo grado, laddove i giudici del Tribunale evidenziano che alcuni mesi prima dell’evento, si era già verificato un distacco d’intonaco dal medesimo poggiolo e, per questo, l’ amministratore del condominio aveva prontamente incaricato una ditta di effettuare i lavori di ripristino , ricevendo rassicurazioni , dal titolare della ditta, in ordine alle condizioni di sicurezza complessive del poggiolo e delle solette di sostegno . Proprio alla luce delle rassicurazioni ricevute , concludono i giudici, l’amministratore non avrebbe mai potuto prevedere la sussistenza di un pericolo derivante dalla mensola del poggiolo . Buonafede . Pronta la reazione della donna, la quale, tramite il proprio legale, contesta duramente l’assoluzione dell’amministratore, sostenendo che la responsabilità di quest’ultimo si configurava sia per non aver commissionato un intervento risolutivo, sia per non aver verificato l’adeguatezza del ripristino rispetto alla situazione di pericolo che aveva determinato la necessità dei lavori commissionati . Secondo la donna, quindi, è evidente la colpa dell’amministratore, soprattutto alla luce del suo obbligo di garanzia in merito alla conservazione delle parti comuni dell’edificio condominiale , obbligo non limitato al rischio di rovina dell’edificio . Di fronte a queste obiezioni, però, i giudici della Cassazione ribattono seguendo la linea di pensiero tracciata in secondo grado. Così, da un lato, viene riconosciuto l’ obbligo gravante sull’amministratore del condominio con riferimento all’attività di manutenzione dell’edificio – e viene considerata acclarata la dinamica dell’episodio, colla donna colpita da alcuni calcinacci che si erano staccati da una soletta del poggiolo posto al piano superiore –, ma, dall’altro, viene sottolineato il peso specifico della prova dell’inconsapevolezza , in questa vicenda, da parte dell’amministratore, dello stato di degrado della soletta, tale da farne prevedere il crollo . Tale inconsapevolezza – fondata soprattutto sulle rassicurazioni fornite dal titolare della ditta che ha eseguito i lavori di ripristino – legittima, ribadiscono i giudici della Cassazione, l’assoluzione dell’amministratore.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 luglio - 18 novembre 2013, n. 46196 Presidente Romis – Relatore Esposito Ritenuto in fatto B.F. fu tratto a giudizio davanti al Giudice di pace per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p. per avere, in qualità di amministratore pro tempore di un condominio, cagionata e M.D.B. una malattia guaribile in tre giorni, avendo omesso di eliminare il pericolo derivante dallo stato di degrado di un poggiolo, dal quale si erano staccate parti d'intonaco che avevano colpito la persona offesa. Il Giudice, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, condannava, altresì, il predetto al risarcimento dei danni in favore della parte civile e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva. Rilevava li prima giudice che l'imputato aveva effettuato lavori dì ripristino solo parziali e non aveva verificato l'adeguatezza di tali lavori ad eliminare il pericolo derivante dallo stato di degrado dell'immobile. A seguito di appello dell'imputato, il Tribunale di Genova rilevava che l'istruttoria di primo grado aveva consentita di chiarire la dinamica della vicenda la D.B. era stata colpita da alcuni calcinacci che si erano staccai da una soletta del poggiolo posto al piano superiore, e, nel tentativo di rientrare velocemente in casa per evitare di essere ulteriormente colpita, era cadute a terra battendo il braccio e la gamba destra e riportando le lesioni documentate in atti , in forza della quale doveva ritenersi provato il nesso causale tra la caduta dei calcinacci e le lesioni riportate dalla persona offesa, escludeva, tuttavia, l'elemento soggettivo della colpa, assolvendo l'imputato perché il fatta non costituisce reato. Rilevava il Tribunale che dall'istruttoria era emerso che alcuni mesi prima dell'evento si era già verificato un distacca d'intonaco dal medesimo poggiolo, e che in seguito a ciò i Vigili dei Fuoco e la sezione incolumità pubblica della Polizia municipale, intervenuti, avevano intimato all’amministratore del condominio di rimettere in sicurezza il poggiolo, talché costui aveva prontamente incaricato una ditta di effettuare lavori di ripristino, in concreto eseguiti. Osservava, inoltre, che risultava che l'imputato avesse ricevuto rassicurazioni in ordine alle condizioni di sicurezza complessive del poggiolo e delle solette di sostegno da parte dei titolare della predetta ditta. Concludeva che l'imputato, in ragione delle rassicurazioni ricevute, non aveva potuto prevedere la sussistenza di un pericolo derivante dalla mensola del poggiolo, tanto più che la Polizia Municipale aveva chiuso la relativa pratica senza segnalare nulla riguardo alla sicurezza del manufatto. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 576 e seguenti c.p.p. Deduce, con unico articolato motivo, l'erroneità del provvedimento gravato per violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt, 40 e 590 c.p., nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al venir meno della posizione di garanzia dell’imputato. Osserva che l'evento dannoso era dovuto esclusivamente allo stato di vetustà e di cattiva manutenzione della mensola non ripristinata che la responsabilità dell'amministratore si cortfigurava sia per non aver commissionato un intervento non risolutivo, sia per non aver verificato l'adeguatezza del ripristino rispetto alla situazione di pericolo che aveva determinato la necessità dei lavori commissionati. Rileva che l'amministratore dl condominio è titolare, ex art. 1130 commi 1 e 4 c.c., di un obbligo di garanzia quanta alla conservazione delle parti comuni dell'edificio condominiale, non limitato al rischio dì rovina dell'edificio. Di conseguenza, dovendosi addebitare l'infortunio a cattiva manutenzione, non potevano sussistere ragionevoli dubbi in merito all'esistenza del nesso causale tra la condotta doverosa e le lesioni riportate dalla persona offesa. Evidenzia, infine, che il giudice d'appello aveva erroneamente interpretato le deposizioni testimoniati sulle quali era stato fondato il giudizio di carenza dell'elemento psicologico dei reato. Considerato in diritto il ricorso è infondato e va rigettato. I profili attinenti al nesso di causalità e alla sussistenza della posizione di garanzia in capo all'imputato, in primo luogo, non assumono rilevanza, posto che si tratta di elementi neppure posti in discussione dal giudice di merito. L'assoluzione dell'imputato, infatti, presupposta la doverosità dell'obbligo gravante sul l'amministratore del condominio con riferimento all'attività di manutenzione dell'edificio e la correlazione causale tra condotta esigibile e evento, si fonda sulla ritenuta inesistenza dell'elemento psicologico del reato. Con riferimento a tale specifico aspetto la censura si limita a una critica relativa all'interpretazione ad opera dei giudice dei merito degli elementi dl prova, in particolare delle deposizioni testimoniali, a fronte di una ricostruzione logica e puntuale degli eventi sulla scorta delle emergenze processuali, dalla quale il Tribunale trae, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la prova della inconsapevolezza in capo all'imputato di uno stato di degrado della soletta tale da farne prevedere il crollo. L'insieme degli elementi offerti dal processo, tra loro congruamente collegati, giustifica, di conseguenza, il giudizio assolutorio con motivazione conseguente e coerente, a fronte del quale l’interpretazione alternativa dei medesimi elementi offerta dal ricorrente resta in influente. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Ne consegue per la ricorrente l'onere delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.