Nessun interesse semestrale per le violazioni stradali

In caso di mancato pagamento delle multe stradali scatterà il raddoppio dell’importo ma nessun interesse semestrale. In questa ipotesi infatti non si applica la legge 689/1981 ma solo l’articolo 203 del codice della strada.

Lo ha chiarito l’Avvocatura Generale dello Stato con l’inedito parere prot. 32494 diramato dalla Prefettura di Novara il 9 ottobre 2013. Raddoppio dell’importo. Tradizionalmente la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative in generale è correlata alla legge 689/1981 la quale prevede all’art. 27 una maggiorazione semestrale di un decimo per ogni semestre di ritardo. In pratica anche per il codice della strada vale questa regola generale in virtù di un rinvio espresso contenuto, tra l’altro, nell’art. 206 cds. La Cassazione però, con la sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007 della Seconda sezione Civile, ha messo tutto in discussione evidenziando il contenuto dell’art. 203 del codice della strada. Ovvero che in caso di mancato pagamento di una multa stradale o di mancato ricorso , il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo edittale oltre alle spese del procedimento. Ma senza l’applicazione di alcun tasso di interesse. Niente interessi semestrali. Su espressa richiesta dell’Ufficio territoriale del governo di Novara l’Avvocatura generale dello stato ha fornito il proprio parere. L’art. 203 del codice della strada specifica che la multa non pagata di fatto raddoppia. In ordine alle modalità di riscossione, prosegue il parere datato 31 luglio 2013, il successivo art. 206, comma 1° cds, rinvia all’art. 27 della legge 689/81, il quale prevede che la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa sia maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile . Come rilevato anche da Equitalia però la Cassazione ha ritenuto la maggiorazione in parola non esigibile in materia di infrazioni stradali. E secondo l’Avvocatura non ci sono motivi per discostarsi da questa interpretazione, per quanto isolata.

PP_AMM_13parere32494_manzelli