Eccesso di velocità, orari diversi per verbale e ‘Telelaser’: motociclista salvo

Decisiva la differente indicazione oraria che emerge mettendo a confronto il verbale e lo ‘scontrino’ rilasciato dal ‘Telelaser’. A rendere ancora più incerta la situazione, a vantaggio del motociclista, anche il fatto che, nello stesso arco di tempo, sia stato fermato un altro motociclista per la medesima infrazione.

Multa per avere superato, alla guida della propria moto, il limite di velocità previsto sulla strada. A ‘firmare’ il verbale, frutto dell’accertamento effettuato col ‘Telelaser’, gli agenti della Polizia municipale del Comune. Ma il motociclista, a sorpresa, si salva decisiva la discrepanza tra l’orario messo ‘nero su bianco’ nel verbale, e quello riportato nello ‘scontrino’ emesso dall’apparecchiatura per il rilevamento della velocità Cassazione, ordinanza numero 22883, sez. VI Civile, depositata oggi . Dubbio. A porre in evidenza la non coincidenza dei due orari è stato, ovviamente, il motociclista, che utilizza questo appiglio per contestare il «verbale» ufficializzato dagli agenti della Polizia municipale. Ma, a sostegno della propria tesi, l’uomo aggiunge un altro particolare, non secondario «nello stesso periodo di tempo era stato fermato, sempre per la medesima infrazione, altro motociclista». Tutto ciò, secondo l’uomo, avrebbe contribuito a rendere «del tutto incerta la ricostruzione del fatto posto a base della contestazione». Ebbene, le obiezioni mosse rispetto al «verbale» per «eccesso di velocità» vengono ritenute corrette prima dal gdp e poi dai giudici del Tribunale. Azzerata, quindi, la multa, con buona pace del Comune, che pure, tramite il proprio legale, aveva sostenuto che «l’erronea indicazione di orario nello scontrino non avrebbe inficiato la descrizione dell’infrazione, non potendosi confondere le due moto, essendo indicativo che esse provenivano da due direzioni opposte». E ora, in Cassazione, le ultime carte giocate dal Comune si rivelano inutili anche per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, la «multa» è da considerare non valida. Motociclista salvo, quindi. E assolutamente prive di valore, per i giudici, tutti gli ulteriori ragionamenti portati avanti dal legale del Comune, centrati, tra l’altro, sul fatto che erano stati messi «a confronto due orari che avevano forza certificativa diversa», e che era stato dato peso a una presunta «incertezza da parte dei verbalizzanti» circa «il tipo di motociclo» e, quindi, circa «l’identificazione del veicolo», che, veniva sostenuto dal legale, «era determinata unicamente dal numero di targa». Nonostante tutto, difatti, la discrepanza, a livello di orario, tra «verbale» e «‘scontrino’ del ‘Telelaser’», e le incertezze manifestate dagli agenti della Polizia municipale – anche alla luce della contestazione della «medesima infrazione» nei confronti di «altro motociclista» –, rendono legittimo l’azzeramento definitivo della «multa».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 settembre – 29 ottobre 2014, numero 22883 Presidente/Relatore Bianchini E' stata depositata e regolarmente notificata relazione ex articolo 380 cpc, del seguente tenore 1 S.G. propose opposizione avverso un verbale di contestazione della violazione dei limiti di velocità elevatogli da appartenenti alla polizia municipale del Comune di Sernaglia della Battaglia il ricorrente contestò che fosse stata raggiunta la prova del superamento dei limiti, a cagione di una discrepanza tra l'orario della riscontrata infrazione ore 9.02 iportato nel verbale notificatogli e quello ore 18,52 emergente dallo scontrino emesso dalla stampante del rilevatore di velocità Telelaser tale differenza, unita alla constatazione che nello stesso torno di tempo era stato fermato, sempre per la medesima infrazione, altro motociclista, avrebbe reso del tutto incerta la ricostruzione del fatto posto a base della contestazione. 2 Istauratosi il contraddittorio innanzi al Giudice di Pace di Conegliano, il Comune resistente sostenne che l'erronea indicazione di orario nello scontrino non avrebbe inficiato la descrizione dell'infrazione , non potendosi confondere le due moto e soprattutto essendo indicativo che esse provenivano da due direzioni opposte. 3 Il Giudice di Pace accolse la prospettazione del Grassi ed annullò il verbale tale sentenza fu confermata, in sede di appello, dal Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano contro quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione il Comune sulla base di due motivi il Grassi ha resistito con controricorso. Osserva in diritto I Con il primo motivo viene denunziata la violazione delle norme a presidio dell'onere della prova articolo 2697 cod. civ. e la falsa applicazione di quelle descriventi l'efficacia dell'atto pubblico 2.700 cod. civ. - viene inoltre censurata l'interpretazione delle disposizioni della legge 689/1981 articolo 13 sui poteri accertativi degli organi preposti all'accertamento delle violazioni amministrative nonché del codice della Strada e del suo regolamento di attuazione rispettivamente articolo 142, comma VI ed articolo 345 degli stessi testi normativi sostenendosi che, pur avendo il Tribunale riconosciuto che dovesse attribuirsi fede privilegiata al verbale di accertamento, allorquando aveva indicato nelle ore 9,02 il momento del rilevamento dell'eccesso di velocità, tuttavia avrebbe poi contraddetto tale valutazione dando rilievo pur se solo per mettere in dubbio il primo dato allo scontrino del Telelaser, non considerando che quest'ultimo riportava l'orario dell'orologio interno della stampante ad esso collegata e quindi sarebbe stato privo di qualunque attendibilità per un raffronto. II Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia un vizio di motivazione che sarebbe stata contraddittoria, laddove aveva messo a confronto due orari che avevano forza certificativa diversa insufficiente, allorchè aveva ritenuto che la cancellazione , sul verbale di contravvenzione, della marca della moto originariamente fermata una Yamaha e la sua sostituzione con il tipo di motociclo condotto dal Grassi Ducati fosse indice di una incertezza da parte dei verbalizzanti circa la effettiva attribuzione dell'infrazione , non considerando dunque che la identificazione del veicolo era determinata univocamente dal numero di targa riportato in quello corrispondente alla Ducati - che i motocicli provenivano da due direzioni opposte e che all'altro guidatore, tale Fontebasso fermato alle ore 18,57-, la contestazione era stata operata senza il riferimento al Telelaser. II.a Nell'ambito dello stesso mezzo il ricorrente ha censurato l'omessa audizione del Fontebasso che, secondo l'assunto, avrebbe dovuto affermare che la contestazione sarebbe stata elevata nei suoi confronti senza riferimento al Telelaser. III I descritti motivi sono, l'uno inammissibile l'altro infondato. III.a Quanto al primo la descrizione del mezzo sopra riportata permette di appurare che non è stata censurata l'ampiezza dei limiti applicativi delle norme richiamate bensì l'interpretazione della fattispecie concreta , facendo valere dunque un vizio del ragionamento del giudice, riconducibile al vizio di motivazione. III.b Quanto al secondo la motivazione non viene censurata nel suo percorso logico bensì nei suoi risultati che si assumono essere non rispettosi delle emergenze di causa tale censura non è però riconducibile al vizio di motivazione, attinendo alla delibazione del merito che, ragionevolmente argomentata, sfugge ad ogni ulteriore scrutinio. III.b.i Va aggiunto che si appalesa inammissibile la doglianza relativa alla mancata audizione del secondo motociclista dal momento che non è riportato, in deroga al canone di specificità del ricorso concretizzato nella fattispecie nel principio di autosufficienza ove sarebbe stata avanzata la richiesta di prova se essa fosse stata esaminata dal Giudice di Pace se fosse stata riprodotta nelle conclusioni di quel giudizio se , pretermessa che fosse stata, avesse formato oggetto di motivo di riesame in appello. Il Collegio condivide le argomentazioni poste a base della relazione, non sottoposta a critica successivamente alla comunicazione della stessa alle parti. Il ricorso va dunque respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.