Nessun limite al beneficio anche per gli avvisi bonari

Chi trova la multa sul parabrezza del veicolo può pagare subito con lo sconto senza dover attendere l’invio postale del vero e proprio verbale che è sempre gravato anche da ulteriori spese di accertamento.

Lo ha messo nero su bianco il Ministero dell’Interno con il parere n. 300/A/7552/13/127/1 inviato al comune di Torino il 7 ottobre 2013. Multe in saldo. La legge 98/2013 di conversione del dl del fare ha introdotto improvvisamente nel codice stradale, dal 21 agosto, l’innovativo concetto dello sconto del 30% sull’importo delle multe meno gravi per chi paga la sanzione entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. Questo innesto così affrettato ha differenziato le procedure operative dei comandi di polizia locale in particolare circa l’applicazione dello sconto nel caso del classico preavviso di divieto di sosta. Trattandosi infatti di un atto informale radicato nella prassi per esigenze di semplificazione dei procedimenti sanzionatori alcuni comandi dei vigili, come Torino, hanno immediatamente deciso di applicare lo sconto mentre altri, come Firenze, no. Finalmente con il parere diramato dall’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale la questione è stata definitivamente chiarita. Sconto anche agli avvisi bonari? Il tradizionale preavviso di accertamento è una prassi regolamentata da ciascun comando di polizia locale, specifica innanzitutto il parere centrale, allo scopo di tutelare gli interessi degli utenti e ridurre le spese dei procedimenti sanzionatori. Questo tipo di attività esula dalle competenze istituzionali di questa direzione che, ai sensi dell’art. 12 cds ha il compito di coordinare l’attività degli organi di polizia stradale con riferimento all’applicazione delle norme del codice della strada e deve essere rimessa soltanto al prudente apprezzamento degli uffici o comandi di polizia . In buona sostanza il Ministero se ne lava le mani, pur apprezzando lo spirito della scelta di applicare lo sconto anche agli avvisi bonari. Conclude infatti il parere centrale che si concorda con la decisione assunta da codesto ufficio di concedere comunque al trasgressore che è destinatario del preavviso la facoltà di pagare in misura ridotta con l’applicazione dello sconto del 30% di cui all’art. 202, comma 2, del cds . Sì, per esigenze di semplificazione ed equità sostanziale. Le inevitabili esigenze di semplificazione e di equità sostanziale portano infatti a valutare di accordare comunque lo sconto anche se l’avviso bonario non è ancora diventato formalmente un vero e proprio verbale. Questa scelta deve ritenersi coerente con lo spirito della norma che certamente, consente di accedere al beneficio dopo la notificazione del verbale di contestazione ed allo scopo di agevolare l’attività di immediata riscossione delle sanzioni amministrative, scopo che appare ugualmente evidente anche nella fase antecedente alla notificazione del verbale stesso .ÂÂ

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