Decreto di latitanza e notifica della sentenza in contumacia, l’udienza per la discussione è necessaria

Il giudice dell’esecuzione non può decidere de plano sulla nullità della notifica della sentenza derivante da nullità del decreto di latitanza, omettendo di fissare l’udienza camerale.

Così la sentenza numero 42149/12 delle Prima sezione penale della Cassazione. Il caso. Una richiesta di declaratoria di nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna - presentata in considerazione della nullità del decreto di latitanza emesso dal GIP - viene respinta dal Tribunale adito, che la ritiene manifestamente infondata sulla base del fatto che l’indagato era consapevole di essere oggetto di misura cautelare e che, pertanto, si era sottratto volontariamente alla sua esecuzione legittimando così l’emissione del decreto di latitanza. Il contraddittorio è necessario. Il ricorrente sottolinea che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, per la dichiarazione di latitanza è doveroso compiere tutte le attività necessarie alla concreta cattura, incluse eventuali ricerche internazionali. La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando che il Tribunale ha rigettato la domanda de plano senza nemmeno fissare l’udienza camerale per la discussione. Invece il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto fissare l’udienza in camera di consiglio richiesta dalla legge al fine di dar luogo al contraddittorio in assenza di un provvedimento in tal senso e in presenza di un rigetto de plano, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché affetta da nullità d’ordine generale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 settembre – 29 ottobre 2012, numero 42149 Presidente Bardovagni – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto Il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato, ritenendo la manifesta infondatezza, la richiesta, proposta nell'interesse di R.M. , di declaratoria di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, in conseguenza dell'asserita nullità del decreto di latitanza emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Dopo aver rilevato che il requisito essenziale, ai fini della dichiarazione dello stato di latitanza, è la sottrazione all'esecuzione di un provvedimento cautelare e che la predisposizione del verbale di vane ricerche è funzionale soltanto a fondare la presunzione che il mancato rintraccio del soggetto sia frutto di una scelta volontaria, il Tribunale ha evidenziato che dalle intercettazioni svolte nel procedimento di cognizione emerge, come attestato nelle sentenze di merito, che il R. aveva consapevolezza di essere stato oggetto di una misura cautelare e che, pertanto, è integrato il presupposto per l'emissione del decreto di latitanza. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Antonio Ranieli, M R. , deducendo il Tribunale ha errato nel ritenere la manifesta infondatezza, seppure poi abbia rigettato e non dichiarato l'inammissibilità della richiesta, perché un orientamento della giurisprudenza di legittimità prescrive che, per la dichiarazione di latitanza, è necessario che siano compiute tutte le attività necessarie al fine della concreta cattura, e quindi che siano svolte ricerche internazionali, qualora siano fondate su circostanze di fatto. Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, fissare l'udienza di discussione e non limitarsi a dichiarare l'inammissibilità. Considerato in diritto Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Il Tribunale ha rigettato la richiesta senza fissare l'udienza camerale per la discussione, e quindi ha adottato la procedura de plano al di fuori dei casi in cui essa è consentita dalla legge. È pur vero che nella parte della motivazione si afferma, in ultimo, la manifesta infondatezza della richiesta, ma il dispositivo è di rigetto, sì che una valutazione di tal tipo doveva essere preceduta dal contraddittorio camerale. Vale allora il principio di diritto già affermato da questa Corte, per il quale deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti per una nuova deliberazione nelle forme previste, il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assuma de plano, ovvero senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, perché affetto da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - Sez. 3, numero 46786 del 20/11/2008 dep. 18/12/2008 , Bifani, Rv. 242477 -. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Busto Arsizio.