Nella Guida sulle cartelle di pagamento e sui mezzi di riscossione coattiva, ultima arrivata nella nuova sezione del sito web delle Entrate «L'Agenzia informa», vengono illustrate, tra l’altro, le modalità di compensazione fra le somme richieste con le cartelle di pagamento e i crediti d’imposta – possibilità preclusa per debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro e scaduti - o i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Ultima arrivata nella nuova sezione del sito web delle Entrate «L'Agenzia informa» è la guida sulle cartelle di pagamento e sui mezzi di riscossione coattiva, che illustra, tra l’altro, le modalità di compensazione fra le somme richieste con le cartelle di pagamento e i crediti d’imposta o i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Compensazione fra le cartelle e i crediti d’imposta. Le cartelle di pagamento relative a tributi erariali imposte sui redditi e addizionali, IVA, Registro e altri tributi indiretti, IRAP, ecc. e oneri accessori compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione possono essere estinte mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse, utilizzando, entro sessanta giorni dalla notifica, il modello F24 Accise codice tributo RUOL . Nel caso in cui il pagamento mediante compensazione sia relativo solo a una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare a Equitalia, tramite un modulo specifico reperibile sul sito istituzionale dell’Agente della riscossione, una dichiarazione di avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise, indicando eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento scelta che va fatta contestualmente alla presentazione dell’F24 Accise agli sportelli Equitalia, oppure entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel . La possibilità di utilizzare i crediti in compensazione c.d. orizzontale fra tributi di diversa tipologia tramite modello F24 è preclusa, dal 1° gennaio 2011, quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento per compensare è necessario prima estinguere i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. L’inosservanza del divieto - da cui resta esclusa la c.d. compensazione verticale, ossia nell’ambito dello stesso tributo - comporta l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Compensazione fra le cartelle e i crediti verso la P.A. È possibile compensare le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013 con i crediti certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni - di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. numero 165/2001 - per somministrazione, forniture e appalti. Per la certificazione del credito bisogna accedere alla piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato . fonte www.fiscopiu.it
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