Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, nella seduta amministrativa del 17 luglio scorso, il parere non vincolante sullo schema di decreto riguardante il «Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, numero 247».
Obiettivi del parere efficacia e chiarezza nel funzionamento dell’assemblea. Ieri, 21 luglio 2015, il CNF ha inviato al Ministero della Giustizia il parere non vincolante, approvato nella seduta amministrativa del 17 luglio scorso, sullo schema di decreto riguardante il «Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, numero 247». Il parere è il risultato delle considerazioni scaturite anche a seguito delle consultazioni con Ordini, OUA e Associazioni e tiene conto delle direttive emerse in seno all’Agorà degli Ordini del 2 luglio scorso. Il CNF sostiene il bisogno di chiarire, in alcuni articoli dello schema, determinati profili essenziali della disciplina che si vuole introdurre, per evitare il sorgere di perplessità. Obiettivo da perseguire è, infatti, quello di rendere efficace l’attività assembleare, in modo da non compromettere l’ordinario svolgersi dell’attività amministrativa dei Consigli degli ordini. Modifiche principali convocazione. Innanzitutto il termine di convocazione dell’assemblea, pari a cinque giorni, non sembra congruo in relazione ad alcune materie sottoposte alla valutazione dell’assemblea e per questo motivo viene proposto dal CNF di aumentare il termine a dieci giorni. Invece, nel caso in cui l’Assemblea sia convocata a discutere di questioni particolarmente incombenti, il termine risulta inadeguato in quanto eccessivo, pertanto si propone di consentire al COA di deliberare la convocazione dell’Assemblea in via d’urgenza. Per quanto riguarda le modalità di convocazione dell’assemblea vengono formulate alcune critiche riguardanti l’utilizzo della posta elettronica ordinaria ai fini di trasmissione dell’avviso di convocazione. Tale strumento non consentirebbe di avere certezza dell’autenticità del messaggio, della sua inalterabilità né del suo effettivo recapito al destinatario. Il CNF propone inoltre di modificare lo schema di decreto prevedendo modalità di comunicazione della convocazione alternative raccomandata con avviso di ricevimento, trasmissione a mezzo PEC, fax, pubblicazione su un quotidiano locale ove ha sede l’Ordine, qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione e mantenendo fermo l’obbligo per ciascun COA di pubblicare sul proprio sito internet l’avviso di convocazione e di provvedere alla sua affissione nei locali dove ha sede l’Ordine e in un luogo del Tribunale accessibile al pubblico. Quorum. Lo schema di decreto introduce un quorum di validità per la costituzione dell’assemblea, in misura differente in prima e seconda convocazione. Nel parere tale disposizione, assente nella disciplina previdente e estranea all’esperienza forense, desta forti perplessità e viene pertanto proposta l’eliminazione del quorum della seconda convocazione, che in questo modo risulterà validamente costituita con qualsiasi numero di intervenuti. Il CNF è consapevole che questa proposta potrebbe comportare alcuni problemi in caso di frequenti richieste di convocazione dell’assemblea da parte dei componenti di minoranza del Consiglio ovvero degli iscritti all’albo. Al fine di evitare questo rischio potrebbe prospettarsi una differenziazione, con l’inserimento di un quorum di validità per la costituzione di tale assemblea. Delega scritta per il voto. Il CNF esprime perplessità anche riguardo alla possibilità di delega scritta per il voto in seno all’assemblea. Tale disposizione potrebbe infatti creare un fenomeno di concentrazioni di deleghe in bianco e per questo motivo nel parere si richiede l’eliminazione della previsione che ne consente la possibilità. Termine di approvazione del bilancio. Nel parere si propone di modificare il termine di approvazione del bilancio fissato al mese di gennaio di ogni anno e differirlo al 30 aprile di ogni anno. Questa scelta ha come fine quello di evitare un eccesivo dispendio di risorse per la convocazione dell’assemblea e consentire agli Ordini di raccogliere la documentazione necessaria, in particolare per quanto riguarda le sopravvenienze passive ed attive che si contabilizzano solo dopo il mese di gennaio, acquisendo anche la relazione del revisore o del collegio dei revisori. Modalità di raccolta delle firme. Per evitare un uso distorto e strumentale della previsione che riguarda la modalità di raccolta delle firme il CNF propone nel parere di stabilire una più compiuta procedimentalizzazione della raccolta delle firme degli iscritti che fanno parte dell’assemblea, prevedendone l’autentica da parte del Presidente del COA ovvero dei suoi delegati. Argomenti dell’assemblea. Infine, il CNF riscontra un’eccessiva genericità riguardante gli argomenti sui quali l’assemblea più essere convocata su richiesta. Si ritiene dunque opportuna una più compiuta definizione delle materie di competenza dell’assemblea convocata su richiesta, focalizzando in particolare l’attenzione sulle regole di funzionamento del Consiglio e la procedimentalizzazione delle sue attività.
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