Prodotto copia e facilmente riconoscibile? Ma l’obiettivo della confusione col marchio originale è comunque possibile

Confermata la legittimità dell’azione messa a segno dalla Guardia di Finanza. Neanche la dicitura ‘Falso d’autore’, che caratterizza i capi d’abbigliamento ‘incriminati’, può azzerare l’ipotesi che si crei caos rispetto alla merce originale, sia in fase di acquisto che in fase di utilizzazione.

Argine assolutamente fragile, e destinato a crollare così è inquadrabile il richiamo alla dicitura ‘Falso d’autore’, apposta ai prodotti – capi d’abbigliamento, in questo caso – messi sul mercato a buon prezzo e che richiamano originali molto più costosi, e utilizzata come strumento per contrastare l’ipotesi della vendita di beni caratterizzati da marchi contraffatti. Perché ciò che conta davvero – chiarisce la Cassazione, con sentenza numero 31543, seconda sezione penale, depositata oggi – l’attitudine a creare confusione in fase d’acquisto e in fase di utilizzazione. Blitz. A finire sotto scacco è un commerciante, a fare l’ultima mossa è la Guardia di Finanza, che sequestra capi di abbigliamento contraffatti già in vendita. Ma proprio la legittimità del blitz viene contestata dal commerciante operazione legittima? Assolutamente sì, secondo il Tribunale, che ha confermato il decreto di convalida del sequestro. Fondamentale è l’inquadramento della merce come contraffatta, ossia riproducente, senza autorizzazione, ‘pezzi’ originali. Confusione Secondo il commerciante, però, la valutazione compiuta dal Tribunale è eccessivamente rigida. Soprattutto per una ragione, su cui si centra il ricorso in Cassazione i capi di abbigliamento sequestrati erano caratterizzati dalla scritta «falso d’autore». Quindi, sempre seguendo l’ottica del commerciante, era evidente la «riconoscibilità della non originalità della merce» e impossibile la «confusione sulla provenienza del prodotto». Ma tale prospettiva non è accolta dai giudici della Cassazione, i quali proseguono sulla falsariga della giurisprudenza, ribadendo che anche l’espressione «falso d’autore» è, comunque, un «modo ingannevole» per «tentare di nascondere la natura di merce che recava la riproduzione accurata e verosimile, ma non autorizzata, di marchi registrati». Di conseguenza, il ricorso del commerciante è da rigettare. E da confermare la pronuncia del Tribunale, resa ancora più solida da un’ulteriore considerazione la legge tutela la «fede pubblica», ossia l’«affidamento nei marchi», e anche solo l’«attitudine della falsificazione a ingenerare confusione», sia in fase di acquisto che di utilizzazione, può legittimare la contestazione del reato penale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 maggio – 3 agosto 2012, numero 31543 Presidente Fiandanese – Relatore Cammino Fatto e diritto Con ordinanza in data 21 novembre 2011 il Tribunale di Pavia ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di G.C. avverso il decreto di convalida, emesso dal pubblico ministero il 15 ottobre 2011, del sequestro di capi di abbigliamento contraffatti da lui posti in vendita, eseguito dalla Guardia di Finanza il 14 ottobre 2011. Avverso la predetta ordinanza il G. propone, persnonalmeate, ricorso per cassazione. Con il ricordo si deduce 1 la nutillità della comunicazione contenuta nell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame, che ha impedito la partecipazione all’udienza dell’indagato con conseguente violazione del diritto di difesa, essendo stata indicata la data del 21 novembre 2012 anziché quella del 21 novembre 2011 sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria, secondo il ricorrente, la motivazione con la quale l’eccezione di nullità, tempestivamente presentata, era stata disattesa 2 il difetto assoluto di motivazione del provvedimento di convalida del sequestro non essendo state indicate nemmeno le norme violate, né valutata l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, né specificate le ragioni del periculum in mora nel provvedimento, peraltro, non vi era alcun riferimento al sequestro della merce come corpo di reato 3 l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 474 c.p., e il vizio della motivazione essendovi sui capi di abbigliamento sequestrati la scritta ‘‘non originale - falso d’autore’’ con conseguente riconoscibilità della non originalità della merce e impossibilità di confusione sulla provenienza del prodotto. Il ricorso va rigettato. Il primo motivo è infondato. Il giudice di merito ha fornito una motivazione giuridicamente corretta e logicamente plausibile allorché, nel disattendere l’eccezione difensiva concernente l’errata indicazione dell’anno relativo alla data dell’udienza di riesame contenuta nell’avviso notificato all’imputato 21 novembre 2012, anziché 21 novembre 2011 , ha affermato che l’errore era macroscopico e tale da far ritenere che il G., la cui presenza all’udienza camerale di riesame non era peraltro obbligatoria, l’avesse riconosciuto o fosse stato comunque messo in condizioni di riconoscerlo sullo scorta delle informazioni fornitegli dal difensore circa le caratteristiche dell’istituto del riesame e i tempi previsti. Il giudice di merito ha quindi fatto puntuale applicazione della giurisprudenza di questa Corte, anche di questa sezione Cass. Sez. II 17 febbraio 2011 il 17085, Boccuni sez. II 6 dicembre 2005 numero 47169, Biondolillo sez. I 25 febbraio 1994 numero 4437, Giraldo , secondo la quale non è causa di nullità l’errore nell’indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, ove si tratti di errore pienamente riconoscibile e inidoneo a generare equivoco sulla data effettiva. Il secondo motivo è del tutto generico, in quanto il ricorrente non contesta le valutazioni contenute nel provvedimento impugnato nel quale il Tribunale, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte Cass. sez. V 26 gennaio 2006 numero 7278, Ballandi sez. II 20 settembre 2007 numero 38603, Mansi sez. III 16 marzo 2010 numero 20769, Di Serio , afferma che legittimamente il provvedimento di convalida del sequestro era stato motivato per relationem, avendo il pubblico ministero fatte proprie le ragioni esposte dettagliatamente nel verbale di sequestro circa i reati, esplicitamente indicati, configurabili a carico del Guarino e la natura di corpo di reato della merce sequestrata. L’apposizione in calce al verbale di sequestro della formula ‘‘Visto, si convalida nelle forme e nei limiti di legge’’ non rendeva peraltro necessaria la riproduzione del verbale all’interno o in allegato alla convalida, posto che il diritto di difesa è, in tale ipotesi, garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del Pubblico Ministero e dal successivo deposito di tali atti. Il terzo motivo è infondato. Il giudice di merito ha fornico una motivazione logica e giuridicamente corretta, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, nel ritenere che l’espressione ‘‘falso d’autore’’ sia anch’essa un modo ingannevole per tentare di nascondere la natura di merce che, come nel caso di specie, recava la riproduzione accurata e verosimile, ma non autorizzata, di marchi registrati. La Corte ha infatti affermato che l’apposizione della dicitura ‘‘copia d’autore’’ su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l’integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi art 474 cod. penumero -il quale tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi - trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l’attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione Cass. sez. V 9 gennaio 2009 numero 14876, Chen cfr. anche Cass. sez. V 30 novembre 2011 numero 5957, Martinelli sez. V 25 settembre 2008 numero 40556, Fadlun sez. V 21 settembre 2006 numero 33543, Cignetti . Al rigetto del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.