Incaricato di pubblico servizio: cancellata una norma, ce n’è un’altra pronta

Prima dell’entrata in vigore della l. numero 190/2012, l’abuso costrittivo dell’incaricato di pubblico servizio era sanzionato dall’articolo 317 c.p In seguito all’introduzione della nuova normativa, questo è un illecito estraneo allo statuto dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed è punibile, a seconda dei casi concreti, in base alle disposizioni incriminatrici dell’estorsione, della violenza privata o della violenza sessuale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 28151, depositata il 30 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Forlì assolveva un incaricato di pubblico servizio per delle condotte di concussione o tentata concussione, perché il fatto non era più previsto come reato dopo l’entrata in vigore della l. numero 190/2012 disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione . Il pm ricorreva in Cassazione, lamentando l’errata applicazione degli articolo 2 successione di leggi penali , 317 concussione , 319-quater induzione indebita a dare o promettere utilità e 629 estorsione c.p Continuità nelle fattispecie. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione dava ragione al pm. Prima dell’entrata in vigore della l. numero 190/2012, l’abuso costrittivo dell’incaricato di pubblico servizio era sanzionato dall’articolo 317 c.p In seguito all’introduzione della nuova normativa, questo è un illecito estraneo allo statuto dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed è punibile, a seconda dei casi concreti, in base alle disposizioni incriminatrici dell’estorsione, della violenza privata o della violenza sessuale. Tali fattispecie si pongono in rapporto di continuità normativa con la precedente norma di cui all’articolo 317 c.p., per cui, in relazione ai fatti pregressi, sarà compito del giudice verificare in concreto quale norma contiene la disposizione più favorevole da applicare. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 – 30 giugno, numero 28151 Presidente Ippolito – Relatore Citterio Considerato in fatto 1. Il Tribunale di Forlì con sentenza deliberata ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. all'udienza dell'11/3/2013 ha assolto M.T. dai reati ascrittigli ex articoli 56, 317 e 317 c.p., in ordine ai capi d'imputazione sub B, C, D, E, H, I, L, M, 0, P, Q, R, S perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ritenuta la qualifica dell'imputato quale incaricato di pubblico servizio, trattandosi di direttore di società a partecipazione pubblica concessionaria del servizio di manutenzione del cosiddetto verde pubblico per conto del Comune di Cesenatico, il Tribunale giudicava che le condotte ascritte, qualificate nell'imputazione come fatti di concussione o tentata concussione, dopo la legge numero 190 del 2012 non avessero più rilevanza penale. 2. Il pubblico ministero ricorre per cassazione con unico motivo di inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 2, 317, 319 quater e 629 c.p Ragioni della decisione 3. Il ricorso merita accoglimento. Come chiarito dall'insegnamento di questa Corte suprema per tutte, SU sent. 12228/2014 e Sez.6 sent. 26285/2013 l'abuso costrittivo dell'incaricato di pubblico servizio, prima dell'entrata in vigore della L. numero 190 del 2012 sanzionato dall'articolo 317 cod. penumero , è attualmente un illecito estraneo allo statuto dei reati contro la P.A. ed è punibile, a seconda dei casi concreti, in base alle disposizioni incriminatrici dell'estorsione, della violenza privata o della violenza sessuale, fattispecie tutte che si pongono in rapporto di continuità normativa con la precedente norma di cui all'articolo 317 cod. penumero , con la conseguenza che, in relazione ai fatti pregressi, sarà compito del giudice verificare in concreto quale norma contiene la disposizione più favorevole da applicare . L'assunto in diritto la sentenza impugnata, che, solo, ha fondato la deliberazione di proscioglimento, risulta pertanto erroneo. Tale sentenza va quindi annullata. 3.1 L'individuazione del Giudice del rinvio presuppone l'esatta qualificazione del momento processuale in cui la deliberazione è avvenuta. Ove dovesse ritenersi il proscioglimento avvenuto prima del dibattimento, ai sensi dell'articolo 469, l'annullamento dovrebbe avvenire in favore del giudice di primo grado trattandosi di deliberazione espressamente indicata come inappellabile, opera l'articolo 608 c.p.p. in termini Sez.4 sent 47386/2008 . Ove invece dovesse ritenersi che la deliberazione è intervenuta nel corso del giudizio di primo grado sicché il ricorso del pubblico ministero andrebbe inteso ai sensi dell'articolo 569, trattandosi di alternativo ricorso immediato tale è la qualificazione che la parte pubblica ha dato al proprio atto di impugnazione l'annullamento dovrebbe avvenire con trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello articolo 569 quarto comma Sez.6 sent 43973/2013 . Va osservato che nel caso concreto non assume rilievo immediato e dirimente il fatto che il proscioglimento sia avvenuto per ragioni 'di merito' e non solo 'di rito' improcedibilità, iniziale o sopravvenuta, dell'azione penale ovvero estinzione del reato per prescrizione . Vero che la sentenza ex articolo 469 c.p.p. non potrebbe essere deliberata per ragioni diverse da quelle tassativamente indicate, in particolare per quelle considerate dal capoverso dell'articolo 129, essendo il proscioglimento per queste riservato al dibattimento SU sent 3027/2002 , tuttavia questa Corte condivide l'insegnamento di Sez.1 sent 2441/2008, secondo cui ai fini del regime delle impugnazioni in relazione alla inappellabilità della sentenza espressamente sancita dall'articolo 469 c.p.p. l'assoluto discrimen è esclusivamente il compimento della formalità della apertura del dibattimento che sancisce l'inizio della relativa sub fase sicché le sentenze pubblicate in pubblica udienza, pur dopo la verifica della costituzione della parti, ma sempre nella fase degli atti introduttivi e, comunque, prima della apertura del dibattimento, sono a tutti gli effetti predibattimentali e inappellabili p.4 . 3.2 Dagli atti risulta che all'udienza del 19/3/2012 vi è stato l'accertamento della costituzione delle parti con la dichiarazione di contumacia dell'imputato ed un immediato rinvio, con il preannuncio della difesa di una memoria difensiva con questioni preliminari all'udienza del 12/11/2012, presenti i testi, le parti chiedono rinvio sulla base dell'intervento legislativo relativo all'articolo 317 c.p. , il pm rinuncia sin d'ora all'audizione del proprio teste, e vi è rinvio con diffida agli altri testi presenti a ricomparire senza altro avviso, con mandato a PM e parte civile per citazione degli altri testi assenti all'udienza dell'11/3/2013, presenti alcuni testi, dal verbale risulta che preliminarmente il difensore dell'imputato si riporta alla memoria difensiva, il pubblico ministero quanto all'articolo 317 prende atto dell'intervenuta abrogazione e concorda per l'eventuale rimessione in termini per richiesta di riti alternativi, la parte civile si oppone il collegio si ritira ed esce con sentenza deliberata ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. e contestuale ordinanza di separazione per procedere oltre con gli altri reati, disponendo rinvio per la sola verifica accesso a riti alternativi. Alla luce della 'griglia' normativa che caratterizza gli atti introduttivi del giudizio, la costituzione delle parti articolo 484 e la discussione delle questioni preliminari articolo 491 appartengono ancora alla fase 'predibattimentale'. Il dibattimento inizia quando vi è la corrispondente dichiarazione articolo 492 o, in mancanza secondo inopportuna prassi , quando in concreto si sia passati alla trattazione delle richieste di prova. Nel caso concreto non vi è stata dichiarazione di apertura del dibattimento, né vi è stata trattazione delle richieste di prova. La presenza di alcuni testi e i rinvii, con la disposizione agli stessi di tornare ed alle parti della citazione di quelli non comparsi, per sé non vanno oltre una disaccorta gestione dei poteri preliminari di gestione dei tempi del processo, attribuiti dall'articolo 468.2 c.p.p., non risultando dai verbali alcun provvedimento, esplicito o implicito, di avvenuta loro formale ammissione in esito a richieste specifiche. Se si tiene conto invece del fatto che, come sopra evidenziato, ripetutamente i verbali accennano all'aspetto di una discussione di questioni preliminari, deve concludersi che, per quanto risulta dai verbali di udienza, la sentenza sia stata emessa ai sensi dell'articolo 469 c.p.p., con il consenso certamente il dichiarato non dissenso del pubblico ministero e l'opposizione della parte civile soggetto processuale la cui adesione tuttavia non è richiesta da tale norma per la legittimità, sotto tale aspetto, del proscioglimento predibattimentale . L'annullamento deve pertanto avvenire con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale di Forlì, atteso che la ragione di diritto che, sola e con effetto esaustivo, ha condotto al proscioglimento predibattimentale, risulta essere stata affrontata in via del tutto preliminare, alla sola stregua dei capi di imputazione valutati nella loro astrattezza rispetto al mutato quadro normativo, senza alcun tipo di apprezzamento, esplicito o implicito, su alcun aspetto del materiale probatorio, che possa costituire fonte di possibile pregiudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Forlì per il giudizio.