Non è mai troppo tardi per diventare padre

E’ irrilevante l’autorizzazione dei familiari rispetto alla ctu sul cadavere del congiunto, disposta dall’autorità giudiziaria, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità non è, infatti, configurabile un diritto soggettivo dei prossimi congiunti sul corpo della persona deceduta.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 14786, depositata il 30 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello di Bologna accoglieva la domanda di dichiarazione di paternità naturale fatta da una donna nei confronti del figlio ed erede del soggetto ritenuto il padre naturale. I giudici basavano la loro decisione su una ctu genetica sull’attrice e sul deceduto, dopo aver dato l’autorizzazione a riesumare la salma. L’erede ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 8 CEDU diritto al rispetto della vita privata e familiare in ordine all’illegittimità di riesumazione del cadavere per effettuare la consulenza genetica. Strumento migliore. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che è ammissibile la ctu genetica sul cadavere nei procedimenti per la dichiarazione di paternità naturale. Si tratta, infatti, di un mezzo privilegiato nella ricerca della paternità, essendo un accertamento poco invasivo ed idoneo a fornire un risultato risolutivo, analogo a quello proprio del prelievo su una persona vivente, e funzionale alla tutela del diritto fondamentale allo status giuridico. Nessuna pretesa sul corpo del congiunto. Inoltre, è irrilevante l’autorizzazione dei familiari rispetto alla ctu sul cadavere del congiunto, disposta dall’autorità giudiziaria, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità non è, infatti, configurabile un diritto soggettivo dei prossimi congiunti sul corpo della persona deceduta. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella sentenza del 13/7/2006 Jaggi c/ Svizzera , aveva ricordato che il diritto all’identità biologica di una persona non può subire alcuna compressione, nemmeno qualora l’interessato si fosse opposto in vita ad analisi volte ad accertare il rapporto di filiazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 aprile – 30 giugno 2014, numero 14786 Presidente Forte – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo COSTI Raffaella conveniva in giudizio A.T. , figlio ed erede di A.A. , perché fosse dichiarata la paternità naturale di quest'ultimo nei propri confronti. Costituitosi il contraddittorio il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda dell'attrice. In corso di istruttoria veniva disposta ed espletata cTU genetica sull'attrice e sul deceduto, autorizzando la riesumazione della salma. Con sentenza in data 03/04/2008, il Tribunale di BOLOGNA dichiarava la giudiziale paternità di A.A. , nei confronti di C.R. . Proponeva appello A.T. . Costituitosi il contraddittorio, C.R. chiedeva il rigetto del gravame. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 19/08/2011, rigettava l'appello. Ricorre per cassazione l'A. resiste con controricorso la C. che pure deposita memoria per l'udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli articolo 269 e segg. c.c. nonché delle norme relative all'ammissione delle prove, ed in particolare della consulenza genetica con riferimento all'articolo 118 cpc , che subordina l'ispezione personale ad un consenso, rifiutato in vita dall'A. . Con il secondo, violazione di norme internazionali in tema di diritti dell'uomo articolo 8 CEDU, articolo 9 Convenzione sui diritto dell'uomo e la Biomedicina articolo 17 Prot. Addizionale alla predetta convenzione , in ordine alla illegittimità di riesumazione del cadavere, per effettuare la consulenza genetica. Il primo motivo va dichiarato inammissibile per non autosufficienza. Il ricorrente si limita a riferire il rifiuto del consenso di A.A. alla consulenza tecnica genetica, richiamando una memoria difensiva del precedente giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 274 c.c., senza riportarne il contenuto o allegarla al ricorso, ai sensi dell'articolo 369 c.p.c Il secondo motivo va dichiarato infondato. Per giurisprudenza ampiamente consolidata fra le altre, Cass. 10700 del 2008 e 12549 del 2012 è del tutto ammissibile la CTU genetica sul cadavere nei procedimenti per la dichiarazione di paternità naturale. La medesima giurisprudenza afferma che si tratta di mezzo privilegiato nella ricerca della paternità, trattandosi di accertamento poco invasivo e idoneo a fornire un risultato risolutivo, analogo a quello proprio del prelievo su persona vivente, e funzionale alla tutela del diritto fondamentale allo status giuridico. In particolare Cass. numero 12549 del 2012 ha affermato l'irrilevanza dell'autorizzazione dei famigliari rispetto alla consulenza tecnica sul cadavere del congiunto, disposta dall'autorità giudiziaria, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità, non essendo configurabile un diritto soggettivo dei prossimi congiunti sul corpo della persona deceduta. Diversamente dall'interpretazione che dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo ratificata dall'Italia con legge numero 848 del 1955 , la stessa Corte EDU, con sentenza 13/7/2006 Jaggi c/ Svizzera ha affermato che il diritto alla identità biologica del ricorrente non può subire compressione alcuna, nemmeno nel caso in cui l'interessato si fosse opposto in vita ad analisi volte ad accertare il rapporto di filiazione. Del tutto ultronei sono i richiami alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, che tutela l'individuo riguardo all'applicazione della biologia e della medicina ovvero nell'ambito della ricerca biomedica. Va conclusivamente rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, determinate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. A norma dell'articolo 52 D.L. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, in quanto imposto dalla Legge.