La nomina del difensore di fiducia è valida pur se non fatta con il puntuale rispetto delle formalità indicate nell’articolo 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per facta concludentia, in quanto detta norma non è inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare e, quindi, suscettibile di una interpretazione ampia ed elastica in bonam partem.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 24705 depositata l’11 giugno. Il caso. La Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile l’appello dall’Avv. G.S. in favore del proprio assistito K.Y. in quanto proposto da soggetto non legittimato i Giudici di merito fondavano la propria decisione sul preliminare assunto che la procura speciale rilasciata all’avvocato, con la quale l’imputato lo nominava suo difensore, si riferiva ad un procedimento penale diverso da quello oggetto di sentenza di condanna da parte del Tribunale di Brescia e, pertanto, il legale appariva privo di legittimazione. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione e veniva dedotta l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione della legge processuale e per vizio di motivazione. La tesi difensiva. Il ricorso rilevava, anzitutto, come la procura speciale con cui l’imputato aveva nominato proprio difensore l’avvocato G.S. era stata conferita affinché il predetto potesse informarsi della posizione giuridica del proprio assistito e svolgere l’attività difensiva necessaria e che, svolta tale indagine, una volta accertata l’emissione nei confronti del K.Y. della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brescia, l’atto di nomina era stato depositato unitamente all’istanza di restituzione nel termine per impugnare, tra l’altro accolta dalla stessa Corte territoriale. Ancora, il riferimento al diverso procedimento penale, causato da mero errore, non poteva inficiare la validità dell’atto di nomina, considerato che questo diverso procedimento era già stato definito, diversi anni addietro, con una sentenza di patteggiamento divenuta ormai irrevocabile. Donde, il mandato ad impugnare doveva intendersi riferito al procedimento definito in primo grado dal Tribunale di Brescia, e la nomina conferita all’avvocato avere ad oggetto, implicitamente ma inequivocamente, proprio la difesa dell’imputato in quel procedimento. Il contrasto giurisprudenziale. La I sezione Penale della Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. I Supremi Giudici hanno, infatti, chiarito come il più recente orientamento di legittimità ha affermato la validità della nomina del difensore di fiducia pur se non fatta con il puntuale rispetto delle formalità indicate nell’articolo 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per facta concludentia, in quanto detta norma non è inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare e, quindi, suscettibile di una interpretazione ampia ed elastica in bonam partem. Il contrapposto e più datato orientamento giurisprudenziale, invece, ritiene come la nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessaria l’osservanza delle forme e delle modalità di cui all’articolo 96 commi 2 e 3 c.p.p L’intervento delle Sezioni Unite. Il Supremo Consesso ha evidenziato che se una dichiarazione della parte costituisce, per espresso disposto dell’articolo 96 comma 2 c.p.p., il requisito fondamentale per la validità della nomina del difensore, essa non necessita di formule sacramentali come quelle richieste dall’articolo 83 c.p.c. per la procura alle liti, e ciò in quanto la disciplina prevista dall’articolo 96 c.p.p. si distingue da quella del c.p.c. per una maggiore duttilità, conseguente alle differenze tra i due tipi di processo donde è quindi sufficiente, ai fini della validità della nomina del difensore del querelante, che quest’ultimo abbia chiaramente manifestato, con una sua dichiarazione, la volontà di essere assistito da un determinato avvocato. Inoltre sempre le Sezioni Unite, in altro pronunciamento, hanno avuto dato rilievo, sia pure in riferimento a tematiche diverse, ai fini della dimostrazione della reale esistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore, ad atti concludenti, consistenti essenzialmente, nella specie, nello svolgimento di attività difensive da parte del legale. La soluzione del caso. Nel caso de quo i Giudici di merito – secondo la Corte Regolatrice – non hanno fatto corretta applicazione dei superiori principi di diritto, poiché hanno ritenuto tamquam non esset la nomina del difensore, proprio in adesione al succitato orientamento giurisprudenziale più restrittivo, senza tuttavia considerare, in primis, che l’indicazione dell’oggetto della nomina, pure presente nell’atto, era conseguenza di un mero errore dell’imputato e che il differente procedimento indicato era già stato da tempo definito in secundis, che la stessa Corte di merito aveva, però, valutato positivamente l’atto di nomina relativamente all’istanza di restituzione nel termine per impugnare proprio la sentenza del Tribunale di Brescia il cui appello è stato poi, però, dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 febbraio – 11 giugno 2015, numero 24705 Presidente Giordano – Relatore Cavallo Ritenuto in fatto 1. L'avvocato G.S. nella dichiarata veste di difensore dei cittadino albanese K.Y.B., giusta procura speciale rilasciata in data 3 gennaio 2012, impugna per cassazione, la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che per quanto assume rilievo nel presente giudizio di legittimità, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal predetto difensore nell'interesse del suddetto imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 22 gennaio 2002, in quanto presentato da soggetto non legittimato. 2. Nel ricorso, dopo aver premesso che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione preliminare ed assorbente assunto, che la procura speciale rilasciata il 3 gennaio 2012 all'avvocato S., con la quale il K. nominava il predetto suo difensore, si riferiva ad un procedimento per fatti di droga, e quindi diverso da quello definito dal Tribunale di Brescia con la sentenza numero 245 del 22 gennaio 2002 - che riguardava invece fatti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, di utilizzazione di due passaporti falsi, di sfruttamento della prostituzione, di lesioni personali e di violenza sessuale - sicché il predetto difensore appariva privo di legittimazione, si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione della legge processuale e per vizio di motivazione. 2.1 In particolare nel ricorso si denunziano quali punti di criticità della decisione 1 l'incongruo riferimento operato dai giudici di appello ad un unico atto di deposito della nomina, avendo la Corte omesso di valutare che la procura speciale rilasciata dal K. il 3 gennaio 2O12,con la quale il predetto nominava l'avvocato S. quale suo difensore, era stata conferita affinché il predetto potesse informarsi della posizione giuridica dei proprio assistito e svolgere l'attività difensiva necessaria e che svolta tale indagine, una volta accertata la emissione nei confronti del K. della sentenza di condanna emessa dal tribunale bresciano in data 22 gennaio 2001 l'atto di nomina era stato depositato unitamente all’istanza di restituzione nel termine per impugnare, accolta dalla Corte territoriale, con ordinanza del 21 marzo 2013 2 l'omessa valutazione che il procedimento per fatti di droga era stato già definito con sentenza di applicazione pena emessa il 18 aprile 2008, sicché il mandato a presentare istanza di restituzione nel termine per impugnare, non poteva non intendersi riferito, per la stessa sua formulazione letterale, al procedimento definito con la sentenza del 22 gennaio 2002 e la nomina conferita all'avvocato S. avere ad oggetto, implicitamente ma inequivocamente, proprio la difesa dell'imputato in quei procedimenti, e ciò, del resto, conformemente al prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui l'atto di nomina di cui all'articolo 97 cod. proc. penumero è suscettibile di una interpretazione ampia ed elastica in bonan partem 3 l'omessa valutazione che la procura speciale rilasciata dal K. 3 gennaio 2012, malgrado l'incongruo riferimento al procedimento per fatti di droga, era stata già ritenuta valida ed efficace dalla stessa Corte territoriale bresciana, con riferimento alla proposizione dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare, e che pertanto la pronuncia di inammissibilità dell'appello si poneva in contrasto con la precedente pronuncia, anche perché, una volta restituito nel termine, secondo il ricorrente non era necessario il rilascio di un nuovo mandato difensionale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Con recenti sentenze questa Corte, in consapevole contrasto con diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità tra le altre, da ultimo, Sez. 1, numero 11628 del 02703/2007, dep. 15/03/2007, Cravotto, Rv. 236162 Sez. 6, numero 15311 dei 14/03/2007, dep. 17/04/2007, Floris, Rv. 236683 Sez. 3, numero 21391 del 03/03/2010, dep. 07/06/2010, M., Rv. 247598 Sez. 1, numero 35127 del 19/04/2011, dep. 28/09/2011, Esposto, Av. 250783 , ha riaffermato che è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non fatta con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'articolo 96 cod. proc. penumero , in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per facta condudentia Sez, 2, numero 15740 dei 22/02/2011, dep. 20/04/2011, RM. in proc. Donato, Rv. 249938 Sez. 6, numero 16114 de/ 20/04/2012, dep. 27/04/2012, Riganti, Rv. 252575 , chiarendo, in particolare, che detta norma non è inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare e, quindi, suscettibile di una interpretazione ampia ed elastica in bonam partem . Anche le Sezioni unite di questa Co/te, del resto, o una non remota decisione Sez. U, numero 26549 dei 11/07/2006, dep. 28/07/2006, Scafi e altri, Rv. 233974 hanno evidenziato, in parte motiva, che se una dichiarazione della parte costituisce - per espresso disposto dell'articolo 96, comma 2, cod. proc. penumero - il requisito fondamentale per la validità della nomina dei difensore, essa non necessita di formule sacramentali come quelle richieste dell'articolo 83 cod. proc. civ. per la procura alle liti e ciò in quanto la disciplina prevista dall'articolo 96 cod. proc. penumero si distingue da quella dei codice di procedura civile per una maggiore duttilità, conseguente alle differenze tra i due tipi di processo è quindi sufficiente - ai fini della validità della nomina dei difensore dei querelante – che quest'ultimo abbia chiaramente manifestato, con una sua dichiarazione, la volontà di essere assistito da un determinato avvocato . Sempre le Sezioni Unite in altro recente arresto Sez. U, numero 12164 del 15/12/2011, dep. 30/03/2012, Di Cecca, Ru 252027 , hanno dato rilievo, sia pure in riferimento a tematiche diverse, ai fini della dimostrazione della reale esistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore ad atti concludenti, consistenti essenzialmente, nella specie, nello svolgimento di attività difensive da parte dei legale. Di tali principi, come anche dal Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria orale, la Corte territoriale non ha tenuto conto poiché, dopo aver dato atto della esistenza di una nomina dei difensore di fiducia da parte dell'imputato, nel rilevare che tale atto faceva riferimento ad un processo per droga iscritto al Tribunale di Brescia , ha ritenuto tamquam non esset tale nomina, in sostanziale adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la nomina dei difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità di cui all'articolo 96, commi secondo e terzo, cod. proc. penumero , senza considerare che l'indicazione dell'oggetto della nomina, pure presente nell'atto, era conseguenza di un errore dell'imputato, già sottoposto ad un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, però già da tempo definito con sentenza di applicazione pena su richiesta e, soprattutto, che quello stesso atto di nomina era stato positivamente utilizzato dai difensore fiduciario per proporre istanza di restituzione nel termine per impugnare proprio la sentenza del Tribunale di Brescia numero 245/2002 il cui appello è stato dichiarato inammissibile. Tale decisione, improntata ad un rigido formalismo, che non ha valutato in particolare lo svolgimento di attività difensive da parte dei legale, proprio con riferimento all'impugnazione della citata sentenza dei Tribunale di Brescia, va quindi annullata con rinvio ad alba sezione della Corte di appello di Brescia per il giudizio di secondo grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per il giudizio di secondo grado.