PCT: il processo telematico che verrà

A coronamento del percorso intrapreso a marzo con questo Speciale, che ci ha portato fino alla fatidica scadenza del 30 giugno, ci occuperemo del processo telematico del futuro. In seguito agli incontri tenutisi presso il Ministero della Giustizia alcune settimane or sono nell’ambito del “Tavolo permanente per l’attuazione del Processo civile telematico”, il legislatore è, infatti, intervenuto con alcune misure volte ad agevolare l’entrata in vigore dell’obbligatorietà è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014 numero 144 il d.l. numero 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.

Un passaggio graduale. Le nuove disposizioni modulano innanzitutto in termini di maggiore progressività il passaggio all’obbligo di deposito per via telematica degli atti processuali ferma restando la regola sul procedimento monitorio, che è rimasta inalterata anche sotto il profilo dell’entrata in vigore, sicché dalla prossima settimana tale procedura diventerà completamente telematica, per quanto riguarda, invece, gli atti delle parti precedentemente costituite nei procedimenti civili di competenza del tribunale ordinario, quelli delle procedure esecutive successivi al pignoramento e gli atti del curatore e del commissario nelle procedure concorsuali, l’obbligo di utilizzo del canale telematico si applica alle sole cause iscritte a ruolo a partire dalla medesima data e non a tutti i procedimenti indiscriminatamente, come originariamente stabilito . Per le procedure pendenti al 30 giugno l’entrata in vigore è stata posticipata al 31 dicembre 2014, ma il legislatore ha altresì previsto, con una disposizione di assoluto buon senso, la possibilità per il difensore di procedere comunque al deposito per via telematica, senza la necessità del decreto dirigenziale di accertamento del funzionamento dei servizi telematici nel singolo ufficio giudiziario. È di tutta evidenza, infatti, che, se alcuni atti devono necessariamente essere depositati per via telematica, il canale di trasmissione è operativo e funzionante pertanto può essere inviato qualsiasi atto, non solo quelli indicati dall’articolo 16-bis, d.l. numero 179/2012. In tal modo si è voluto rendere più graduale il passaggio all’utilizzo delle nuove modalità di deposito. Forse il legislatore avrebbe potuto osare maggiormente sul riconoscimento della facoltà di deposito telematico a prescindere dal decreto dirigenziale di autorizzazione tale possibilità rimane limitata ai casi previsti dall’articolo 16-bis d.l. numero 179/2012 e deve, pertanto, ritenersi che rimanga la necessità del provvedimento autorizzativo ad esempio per gli atti introduttivi citazione, ricorso, comparsa . Non si raggiunge così quella piena semplificazione che dovrebbe contraddistinguere e agevolare chi utilizza il canale telematico. Anche la norma che consentiva in singoli uffici giudiziari e per specifiche categorie di procedimenti articolo 16-bis, comma 5, d.l. numero 179/2012 di anticipare il termine del 30 giugno 2014 è stata rivisitata e consente ora – sempre in singoli tribunali e per specifiche categorie di procedimenti – di anticipare il nuovo termine del 31 dicembre 2014 previsto per i procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno. Individuata la data di entrata in vigore dell’obbligo di deposito telematico presso le Corti d’appello. Un’altra novità di assoluto rilievo consiste nell’esplicita individuazione di una data di entrata in vigore dell’obbligo di deposito telematico presso le Corti d’appello. Prima della presente modifica trovava applicazione il comma 6 dell’articolo 16-bis, d.l. numero 179/2012, che subordina l’obbligatorietà ad appositi decreti ministeriali, con i quali viene accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione nel singolo ufficio tale disposizione rimane ora applicabile agli uffici del giudice di pace. Il d.l. numero 90/2014 aggiunge all’articolo 16-bis, d.l. numero 179/2012 un comma completamente nuovo – il 9-ter – che, in relazione ai procedimenti civili innanzi alla Corte d’appello, prevede l’obbligo di deposito telematico degli atti dei difensori delle parti precedentemente costituite e dei consulenti tecnici a partire dal 30 giugno 2015. Anche tale termine può essere anticipato in singole Corti d’appello e per specifiche categorie di procedimenti. Emerge tuttavia qualche perplessità in relazione al riferimento ai soli «procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015» contenuto nella disposizione anticipatoria. Un simile riferimento, infatti, presuppone che la disposizione principale che fissa l’obbligo a partire dal 30 giugno 2015 si applichi solo alle cause iscritte a ruolo a partire da tale data ed individui un successivo termine di entrata in vigore per le cause pendenti, analogamente a quanto attualmente stabilito per i tribunali con i due termini del 30 giugno 2014 e del 31 dicembre 2014, data – quest’ultima – in cui l’obbligatorietà si estende appunto anche alle procedure pendenti è, infatti, questo secondo termine che la legge consente di anticipare. La prima parte del comma 9-ter, invece, non effettua alcuna distinzione ed, anzi, riprende pedissequamente il periodo iniziale del comma 1 relativo ai Tribunali, da sempre pacificamente riferito anche alle cause pendenti, tanto che è stato necessario l’intervento del legislatore per introdurre il regime attuale differenziato. Interpretare la disposizione principale alla luce di quella anticipatoria e concludere che per le Corti d’appello dal 30 giugno 2015 l’obbligatorietà entra in vigore solo per i nuovi fascicoli appare dunque una forzatura, tanto più che l’inciso segnalato sembrerebbe costituire un refuso, ed è pertanto auspicabile che sia lo stesso legislatore ad intervenire in sede di conversione del decreto individuando il regime applicabile. Il decreto interviene su 2 questioni fondamentali del PCT. Il decreto legge non si limita a rimodulare l’entrata in vigore dell’obbligatorietà, ma interviene altresì su 2 questioni fondamentali del processo telematico. Ci si riferisce innanzi tutto al momento del deposito dell’atto telematico, perché viene finalmente superata direttamente a livello legislativo la limitazione delle ore 14 ai fini della tempestività del deposito dell’atto. Questo potrà pertanto essere depositato fino allo spirare del giorno della scadenza, fermo restando che a tal fine si continuerà a fare riferimento al momento in cui viene rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna, che deve essere, quindi, generata «entro la fine del giorno di scadenza». In secondo luogo il legislatore ha introdotto una disposizione specifica per le ipotesi di depositi con documentazione allegata particolarmente ponderosa, tale da non consentire il rispetto della dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche in questi casi è possibile effettuare più invii, avendo comunque cura di trasmettere tutta la documentazione nel rispetto dei termini eventualmente previsti, ma sempre «entro la fine del giorno di scadenza» e non entro le ore 14. Copie equivalenti all’originale? Un’altra novità estremamente rilevante consiste nel potere attribuito ai difensori, ai consulenti tecnici, ai professionisti delegati, ai curatori e ai commissari di estrarre copia di atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico e di attestarne la conformità ai corrispondenti documenti ivi memorizzati tali copie, munite dell’attestazione di conformità, equivalgono all’originale. A tale opportuna previsione si accompagna l’altrettanto condivisibile eliminazione del diritto di copia autentica. Va tuttavia sottolineato che tale potere del difensore non è riconosciuto in via generalizzata ma sussiste solo per gli atti e i provvedimenti presenti nei fascicoli informatici «indicati nel presente articolo», vale a dire quei fascicoli per cui è previsto l’obbligo di deposito telematico. Peraltro, tale esenzione dal diritto di copia viene riconosciuta a fronte di un nuovo aumento del contributo unificato e va quindi valutata in un’ottica di semplificazione, piuttosto che di riduzione dei costi di accesso alla giustizia. Il legislatore ha poi inteso dare un forte impulso alle notifiche via posta elettronica certificata, eliminando la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dell’Ordine qualora l’avvocato utilizzi tale modalità. D’altra parte mantenerla avrebbe potuto portare ad una notevole compromissione del diritto di difesa, stante la necessità di ricorrere a tale forma di notificazione – si pensi al caso in cui la controparte si sia limitata ad indicare come domicilio l’indirizzo PEC – in difetto di una piena e completa informatizzazione degli ufficiali giudiziari. Sono stati introdotti anche incentivi di tipo fiscale, dal momento che nel caso di notifica via PEC non è più previsto il pagamento della marca da bollo al momento dell'esibizione o del deposito dell’atto notificato nella relativa procedura. Nel caso di notifiche via PEC in materia di “giustizia amministrativa” l’articolo precisa che non si applicano le regole tecniche del processo telematico d.m. numero 44/2011 . L’utilizzo del sistema telematico per la redazione dei verbali è stato incentivato eliminando l’obbligo di sottoscrizione da parte di soggetti intervenuti in udienza testimoni, consulenti tecnici previsto dall’articolo 126 c.p.c., che ora ne impone semplicemente la lettura. In ottica di maggior coerenza del tessuto normativo è stato adeguato l’art 133 c.p.c. che ora, analogamente all’articolo 45 disp. att. c.p.c., oggetto di un precedente intervento, prevede la comunicazione del testo integrale della sentenza. In tema di comunicazioni e notifiche telematiche, il legislatore riprende con l’articolo 16-sexies, d.l. numero 179/2012 il principio di diritto affermato dalla nota sentenza Cass. SS.UU. numero 10143/2012 sul cd. «domicilio virtuale» ferme restando le disposizioni previste dall’articolo 366 c.p.c. per il giudizio presso la Corte di Cassazione, la notifica presso la cancelleria diventa residuale e potrà d’ora in avanti essere eseguita solo se la notificazione, effettuata via PEC all’indirizzo estratto dall’INI-PEC o dal Registro generale degli indirizzi elettronici, non è possibile per una «causa imputabile al destinatario». Assegnato un nuovo termine alle pubbliche amministrazioni. Viene, infine, assegnato un nuovo termine alle pubbliche amministrazioni per comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia in coerenza con quanto stabilito dalle specifiche tecniche del 16 aprile 2014, che disciplinano le modalità operative di trasmissione, la nuova scadenza è stata fissata al 30 novembre 2014. Come si è visto, le novità introdotte a ridosso dell’entrata in vigore del deposito telematico degli atti processuali, sono numerose e significative si tratta senza dubbio di disposizioni di assoluto buon senso, volte ad evitare che un simile passaggio, definibile “epocale” senza poter essere tacciati di sensazionalismo, si trasformi in un boomerang, aggravando gli attuali problemi che affliggono la giustizia italiana, ma rappresenti l’inversione di una tendenza negativa e contribuisca ad un miglioramento sensibile della risposta alle domande di tutela provenienti dai cittadini.