La strumentalità non basta, il giudice ha l’onere di motivare

Non è sufficiente la mera constatazione del nesso di strumentalità tra fatto-reato e bene oggetto di confisca, ma è necessario che il giudice motivi in sentenza le ragioni specifiche che sono alla base della confisca facoltativa.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 27433, depositata il 24 giugno 2014. Il caso. Con sentenza del 16 maggio 2013 il Tribunale di Milano condannava l’imputato alla pena di anni 2 di reclusione ed € 3.000,00 di multa per aver illecitamente acquistato, ricevuto, detenuto e trasportato modici quantitativi di cocaina ed altre sostanze stupefacenti ketamina ed MDMA , che deteneva sulla propria persona ed a bordo della sua autovettura, nonché per aver detenuto ulteriori 316,70 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish occultati nel box della sua abitazione. Il Tribunale, inoltre, disponeva la confisca dell’autovettura di proprietà dell’imputato in quanto specificamente utilizzata per il trasporto e l’occultamento dello stupefacente. L’uomo proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, limitatamente al solo capo inerente la confisca dell’autovettura, lamentando l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’articolo 240, comma 1, c.p. nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente evidenziava come, nel caso di specie, non vi fosse alla base della confisca alcun nesso strumentale tra fatto-reato e autovettura, nella quale venivano rinvenuti solo 2 gr. di MDMA peraltro detenuti all’interno di un portachiavi. La confisca facoltativa. La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, riprende il concetto di confisca facoltativa ex articolo 240, comma 1, c.p., secondo il quale «il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato». La ratio della confisca consiste nell’impedire che la libera disponibilità del bene possa costituire incentivo per la reiterazione del reato. Alla base dell’emanazione di questa misura di sicurezza, dunque, deve esistere un nesso di strumentalità del bene rispetto all’esecuzione del reato. La motivazione della confisca facoltativa. La Corte evidenzia come, tuttavia, il solo nesso di strumentalità tra bene e fatto-reato non sia di per sé sufficiente a giustificare la confisca. Nel caso di confisca facoltativa il giudice è altresì gravato di specifico onere motivazionale Sez. 6, numero 17266/2010 , onore che non può essere eluso dalla natura necessariamente “contratta” di una sentenza di patteggiamento resa ai sensi degli articolo 444 e ss. c.p.p. Il giudice, dunque, ogni qualvolta ritenga di dover disporre confisca facoltativa deve motivare le ragioni per cui, una volta rilevati i presupposti di cui all’articolo 240, comma 1, c.p., l’imputato debba essere privato della proprietà del bene oggetto di confisca. Poiché nel caso di specie la sentenza appariva priva di motivazioni a riguardo, la Cassazione accoglieva il ricorso e annullava la sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 marzo – 24 giugno 2014, numero 27433 Presidente Squassoni – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 maggio 2013 il Tribunale di Milano ha applicato al sig. B.F. la pena concordata di anni 2 di reclusione ed € 3.000,00 di multa pena sospesa in ordine al reato di cui agli articolo 81, cpv., cod. penumero , 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, per aver illecitamente acquistato, ricevuto, detenuto e trasportato modici quantitativi di cocaina ed altre sostanze stupefacenti ketamina ed MDMA , che deteneva in Milano sulla propria persona ed a bordo dell'autovettura Volkswagen Polo tg. EH940TP di sua proprietà, nonché per aver detenuto ulteriori grammi 316,70 di sostanza stupefacente del tipo hashish occultati nel box della sua abitazione di Concorezzzo. I fatti erano stati commessi il 21 aprile 2013. Con la stessa sentenza il Tribunale ha disposto, tra l'altro, anche la confisca dell'autovettura di proprietà dell'imputato siccome specificamente utilizzata per il trasporto e l'occultamento dello stupefacente. 2. L'avv. V.G. propone, nell'interesse dei suo assistito, ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, limitatamente al solo capo relativo alla confisca dell'autovettura, lamentando, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b ed e , l'inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 240 cod. penumero nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione. Sul presupposto che si verte in ipotesi di confisca facoltativa di cui all'articolo 240, comma 1, cod. penumero , il ricorrente evidenzia che nell'autovettura erano stati rinvenuti solo gr. 2 di MDMA l'altro stupefacente era detenuto sulla sua persona , detenuti all'interno di un portachiavi così il ricorrente definisce il «portaoggetti a forma circolare in pelle e metallo» di cui all'annotazione di polizia giudiziaria allegata al ricorso . Non v'è dunque alcun nesso strumentale con l'autovettura, né lo stupefacente era stato occultato con l'uso di accorgimenti insidiosi o in un vano ottenuto con modifiche strutturali del mezzo. La relazione tra fatto-reato ed autovettura, conclude, è dunque del tutto occasionale. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta l'eccessiva genericità della motivazione adottata dal Tribunale a giustificazione della decisione di confiscare, che contrasta con le concrete risultanze istruttorie come emergono dall'annotazione di polizia giudiziaria allegata al ricorso. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini qui di seguito evidenziati. 3.1. Premesso che si verte in tema di confisca facoltativa di cui all'articolo 240, comma 1, cod. penumero , deve darsi atto che la rubrica imputa al ricorrente il trasporto di tutta la droga cd. pesante non solo di quella specificamente rinvenuta all'atto del controllo sicché appare evidente - che, secondo la prospettazione accusatoria, negoziata dal B. con la richiesta di applicazione della pena condivisa con il pubblico ministero e ratificata dal giudice, l'autovettura è certamente bene che servì a commettere il reato. 3.2. Tuttavia, ciò non è sufficiente, essendo necessario, trattandosi di misura di sicurezza, che la confisca sia volta a impedire che la libera disponibilità del bene possa costituire incentivo per la o essere strumentale alla reiterazione del reato. 3.3. La semplice constatazione del nesso di strumentalità del bene rispetto all'esecuzione del reato non giustifica di per sé la confisca il nesso è fatto che giustifica l'esercizio del potere discrezionale del giudice che, in questi casi, «può» disporre la confisca ma è perciò gravato di specifico onere motivazionale Sez. 6, numero 17266 dei 16/04/2010, Trevisan , onere che non può essere eluso dalla natura necessariamente contratta della sentenza resa ai sensi degli articolo 444 e segg. cod. proc. penumero . 3.4. Detta sentenza, infatti, fonda su un patto che non ha ad oggetto le ulteriori conseguenze derivanti dall'applicazione della pena, ma la sola decisione delle parti di rinunciare del tutto ad un giudizio di cognizione in ordine alla responsabilità dell'imputato in cambio di una riduzione della pena a suo favore. 3.5. Tutto il resto, confisca ed altri effetti della condanna, sono fuori dal patto. 3.6. Dunque il giudice deve motivare, spiegando perché, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 240, comma 1°, cod. proc. penumero l'imputato debba essere privato della proprietà del bene. E' a questa fase dei giudizio che appartiene ogni valutazione sulla prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento dei possesso della cosa da parte dell'imputato. 3.7. Nel caso di specie, manca del tutto questo secondo passaggio del giudizio. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata in parte qua. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio al tribunale di Milano.