Revocazione non ammessa per anni diversi

Nel giudizio tributario la revocazione non è ammessa se il precedente giudicato si riferisce a un’annualità di imposta sui redditi diversa dal periodo d’imposta considerato.

La SC, con l’ordinanza n. 14719 dell’11 giugno 2013, ha affermato, posto che l’imposta sui redditi è dovuta per anni solari per cui ad ognuno corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, la revocazione non è ammessa quando il giudicato si riferisce ad un’annualità diversa da quella considerata nel giudizio impugnato. La revocazione. In tema di revocazione l’art. 395 c.p.c. prevede che le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere revocate per alcuni specifici motivi. La revocazione, concepita come mezzo di impugnazione a cosiddetta critica vincolata, sostitutiva della precedente statuizione, si distingue in ordinaria e straordinaria La prima, disciplinata dai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., costituendo un ordinario mezzo d’impugnazione, impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia In particolare, il primo comma , n. 5 prevede che la sentenza può essere revocata se è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione . Il caso. Il contribuente aveva presentato dinanzi alla CTR un’istanza di revocazione avverso la decisione emessa da quest’ultima con cui era stato accolto l’appello proposto dall’ufficio. Con tale ricorso il contribuente aveva eccepito che la sentenza determinasse contrasto tra giudicati perché in contraddizione con una precedente sentenza, passata in giudicato, emessa dalla CTP. La CTR ha ritenuto sussistente il contrasto di giudicati lamentato dal contribuente, atteso che il condono operato per l’anno 2001 ha cristallizzato l’impostazione contabile, per cui il giudicato formatosi per l’anno 1999 assume valore anche per l’anno di imposta successivo. Identità soggettiva ed oggettiva. La SC, su ricorso proposto dall’ufficio, ha ritenuto che nel contenzioso tributario, ai fini dell’applicazione dell’art. 395, n. 5, c.p.c. perchè una sentenza possa considerarsi contraria ad altra avente valore di cosa giudicata, occorre che vi sia identità soggettiva ed oggettiva, tale che l’oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo, ovvero che in quest’ultimo sia stato emesso un accertamento incompatibile con quello operante nel giudizio successivo. Di conseguenza – atteso che in base all’art. 7 Tuir, l’imposta sui redditi è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributari autonoma -, non è ravvisabile il citato caso di revocazione allorché il precedente giudicato si riferisca a un’annualità di imposta sui redditi diversa dal periodo d’imposta considerato nella impugnata sentenza. Atteso quanto precede, i giudici hanno ritenuto che nel caso di specie, in cui emergevano crediti di imposta riferiti ad annualità diverse in un caso è denegato il rimborso e nell’altro è preteso il recupero , non è possibile ritenere che si tratti di cause con identità di soggetti ed oggetto, tale che tra le due vicende sussista una concordanza degli estremi. Al limite si può individuare nella prima sentenza si può individuare un antecedente logico rispetto alla questione da risolvere nel giudizio successivo. In precedenza la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente, avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, suscettibile di revocazione, è necessaria - oltre all'identità dei soggetti, vincolati dal giudicato, con le parti del processo, anche quella dell’oggetto, da intendersi quale identità degli elementi obiettivi delle domande giudiziali proposte nelle due cause causa petendi e petitum , in modo tale che tra le due questioni dedotte in giudizio sia rilevabile una ontologica e strutturale concordanza, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 18 aprile - 11 giugno 2013, numero 14719 Presidente Cicala – Relatore Caracciolo Fatto e diritto La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati. Osserva La CTR di Bari ha accolto il ricorso per revocazione di C.R. avverso la decisione numero 41/10/2008 emessa dalla stessa CTR e con la quale era stato accolto l'appello proposto da parte dell'Agenzia -appello proposto contro la sentenza numero 16/10/2007 della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso della contribuente - ed ha perciò revocato la propria precedente decisione ed annullato l'avviso di rettifica IVA relativa all'anno 2001 con cui è stato denegato un credito d'imposta riportato in dichiarazione ma non assistito dalla necessaria documentazione. Con il ricorso per revocazione la parte contribuente aveva sostenuto che la sentenza determinasse contrasto fra giudicati perché in contraddizione con altra precedente pronuncia, passata in cosa giudicata, adottata dalla CTP di Bari con sentenza numero 2/10/2006. La predetta CTR ha motivato la pronuncia di revocazione evidenziando che nella sentenza passata in cosa giudicata della CTP di Bari la questione dell'efficacia preclusiva ad ulteriori indagini sui crediti vantati dalla contribuente in presenza di condono tombale era stata risolta nel senso dell'efficacia preclusiva del condono, sicché appariva evidente che sussiste un conflitto di giudicati , atteso che il condono operante anche per l'anno 2001 ha cristallizzato l'impostazione contabile, per cui il giudicato formatosi per l'anno 1999 assume valore anche per l'anno d'imposta successivo, medesimi essendo i presupposti di fatto e di diritto della causa nella quale il giudicato viene invocato , con la conseguente necessità di revocare la sentenza numero 41/10/2008 relativa appunto all'annualità 2001. L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente non ha svolto attività difensiva. Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 cpc - può essere definito ai sensi dell'art. 375 cpc. Infatti, con il motivo di censura centrato sulla violazione dell'art. 395 cpc la ricorrente Agenzia evidenzia che le due pronunce considerate dal giudice del merito non avevano lo stesso oggetto , sicché aveva errato la CTR a ravvisare identità di presupposti di fatto e di diritto. La censura appare fondata e da accogliersi. Con allegazione appena autosufficiente corroborata dalla condotta astensiva della parte contribuente , la parte ricorrente ha giustificato che l'oggetto del presente giudizio consiste nel diniego di rimborso per IVA 2001 , mentre l'oggetto del giudizio conclusosi con la pronuncia della CTP di Bari che si assume passata in giudicato consisteva in un atto di contestazione di sanzione amministrativa per l'anno 1999 conseguente al rimborso per IVA ottenuto per l'anno 1999, in carenza dei presupposti per la liquidazione del rimborso . I provvedimenti impugnati apparivano, perciò, riferiti ad una diversa tipologia di controllo e si riferivano ad annualità diverse e perciò stesso a crediti diversi. Sulla questione conviene muovere dal ribadito insegnamento della Suprema Corte secondo cui Nel contenzioso tributario, ai fini dell'applicazione dell'art. 395, numero 5, cod. proc. civ. richiamato dall'art. 64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546 , perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che l'oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo, ovvero che in quest'ultimo sia stato definitivamente compiuto un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio successivo ne consegue che - posto che, ex art. 7 TUIR, l'imposta sui redditi è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma - non è configurarle il detto motivo di revocazione allorché il precedente giudicato si riferisca ad un'annualità di imposta sui redditi diversa dal periodo d'imposta considerato nella impugnata sentenza. Sez. 5, Sentenza numero 14714 del 21/11/2001 in termini più generali, Cass. Sez. 2, Sentenza numero 12348 del 27/05/2009 . Nella specie di causa in cui si discute - per quanto se ne può intendere - di crediti di imposta riferiti ad annualità diverse, di cui in un caso è denegato il rimborso e nell'altro caso è preteso il recupero, con conseguente inflizione di sanzione non è possibile ritenere che si tratti di giudizi con identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi, nel mentre si potrebbe - tutt'al più - individuare nella prima delle decisioni emesse la sussistenza di un possibile antecedente logico rispetto alla questione da risolvere nel giudizio successivo. Poiché la decisione qui impugnata non si è attenuta al corretto principio di diritto, essa appare meritare cassazione, con facoltà per la Corte di provvedere anche nel merito della lite, rigettando il ricorso per revocazione proposto dalla parte contribuente, siccome non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Roma, 30 gennaio 2013. che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso per revocazione proposto dalla parte contribuente avverso la sentenza di appello. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese del giudizio di revocazione in appello.