Genitori carenti: motivazione troppo generica, in bilico l’adottabilità dei figli

Comune linea di pensiero per i Giudici di primo e di secondo grado, che hanno valutato l’adottabilità come unica soluzione per ‘salvare’ le due figlie minorenni di una coppia. Ma a sostenere tale delicata decisione ci sono elementi troppo superficiali, come il richiamo ai limiti cognitivi e psicologici dei genitori.

Carenze nei due genitori, problematiche serissime a livello familiare ciò spinge i Giudici a optare per l’adottabilità delle due figlie minori della coppia. Ma questa decisione va rimessa in discussione troppo generiche e poco dettagliate le motivazioni a sostegno della posizione assunta dai Giudici Corte di Cassazione, sez. VI – 1 Civile, ordinanza numero 12014/14 depositata oggi . Approfondimento. Univoca la linea di pensiero seguita prima dal Tribunale per i minorenni e poi dalla Corte d’Appello vi è una sola soluzione per tutelare le due figlie minori di una coppia, ossia la «adottabilità». Ciò alla luce delle carenze – a livello «cognitivo e psicologico» – dei genitori, e del gravissimo contesto, caratterizzato dal «trascorso abusante della famiglia d’origine». E a rendere il quadro ancora più avvilente, infine, il «suicidio del nonno abusante». Ma gli elementi utilizzati nella pronunzia di secondo grado, evidenziano i Giudici del ‘Palazzaccio’ – accogliendo il ricorso proposto dai due genitori – sono davvero troppo generici. Più precisamente, si fa riferimento a «limiti cognitivi e psicologici dei genitori» delle due ragazzine, senza, però, fornire «alcuna indicazione». Allo stesso tempo, «si individua come dato pacifico il trascorso abusante della famiglia d’origine, nonché il suicidio del nonno abusante», senza, però, «argomentazioni specifiche e circostanziate». Davvero troppo poco per poter legittimare una decisione così importante come quella relativa alla «adottabilità» delle figlie della coppia. Per questo motivo, la vicenda dovrà essere nuovamente affrontata in Appello, laddove, chiariscono i Giudici, sarà necessario «esaminare la posizione e i comportamenti dei genitori e degli altri parenti». E in questa ottica, se ritenuto utile, si dovranno richiedere «più specifici accertamenti rispetto a quelli effettuati in primo grado», anche disponendo una «consulenza tecnica».

Corte di Cassazione, sez. VI – 1 Civile, ordinanza 25 febbraio – 28 maggio, numero 12014 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con sentenza in data 11/1/2012, dichiarava l'adottabilità delle minori S.V. e M. che veniva confermata dalla locale Corte d'Appello, con sentenza del 29 maggio 2012. Ricorrono per cassazione i genitori delle minori. Resiste, con controricorso, il curatore speciale delle minori. La motivazione della sentenza impugnata appare gravemente carente si parla di limiti cognitivi e psicologici dei genitori, senza indicazione alcuna al riguardo. Si individua come dato pacifico il trascorso abusante della famiglia d'origine , nonché il suicidio del nonno abusante , senza fornire sul punto argomentazioni specifiche e circostanziate. Andrà cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione, che dovrà esaminare la posizione e i comportamenti dei genitori e degli altri parenti, fornendo motivazione adeguata eventualmente richiederà più specifici accertamenti rispetto a quelli effettuati in primo grado e, se del caso, disporrà consulenza tecnica. Pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'articolo 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.