Si sta avvicinando il tempo di alcune scadenze per gli avvocati il processo civile telematico, l’assicurazione professionale e l’obbligo di accettare i pagamenti tramite il notissimo POS e, cioè, il point of sale al quale siamo abituati quando compriamo quotidianamente beni nei negozi e supermercati.
Ebbene, come tutti ricorderanno l’articolo 15 del c.d. decreto sviluppo bis d.l. numero 179/2012 ha previsto che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni d.lgs. numero 231/2007» recante le disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio. Del resto l’obbligo di accettare i pagamenti in moneta elettronica risponde proprio all’esigenza di tracciare i pagamenti di beni e servizi tanto per finalità di prevenire l’evasione fiscale sia anche quella di prevenire il fenomeno del riciclaggio. Ebbene, forse per fugare alcune perplessità dei professionisti – preoccupati di dover accollarsi ulteriori spese connesse all’esercizio della loro attività – ieri si è espresso sul tema il Consiglio Nazionale Forense con la propria circolare numero 10-C-2014 del 20 maggio 2014. Solo un onere, nessun obbligo. Secondo la circolare del CNF non ci sarebbe nessun obbligo in capo al professionista di dotarsi di un POS ma soltanto un onere in capo al professionista «la previsione non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS». Il campo di applicazione della normativa che entrerà in vigore tra poco, quindi, avrà un «campo di applicazione necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito». Ed infatti, la norma – osserva il CNF – non impone nessun obbligo per il cliente di dover corrispondere il compenso all’avvocato con la carta di debito tramite il POS. Del resto, cliente e avvocato potranno accordarsi non soltanto sull’entità del compenso ma anche sulle forme di pagamento. Se non c’è il POS scatta la mora credendi. Ma che cosa accade se il professionista non è dotato di un POS e il cliente intende pagare con una carta di debito? Per il CNF si verificherebbe soltanto la fattispecie della mora del creditore senza, ovviamente, che il debito del cliente possa considerarsi per qualche ragione estinto “per mancanza di POS”. E’ probabile che il cliente che sia a conoscenza che il professionista non abbia un POS e non sia intenzionato ad averne uno possa utilizzare, di fatto, a proprio favore la circostanza riaccordandosi sul prezzo “al ribasso” oppure ma speriamo di no, perché la norma vuole dissuadere proprio questo accordandosi per un pagamento “in contanti”. Infine, resta che la circolare del CNF avrà un’ulteriore conseguenza la mancanza di POS non potrà essere certamente sanzionata dal punto di vista disciplinare né, molto probabilmente, la disponibilità di un POS sarà inserita tra le “dotazioni minime” che l’avvocato dovrà avere per dimostrare l’esercizio effettivo dell’attività professionale per mantenere l’iscrizione all’albo a meno che, ovviamente, l’apposito regolamento che dovrà essere emanato tra poco non vada di contrario avviso . Orbene, l’interpretazione mi lascia un po’ perplesso poiché sebbene la norma primaria possa apparire priva di sanzione mi sembra implicito nella sua formulazione l’obbligo di dotarsi di un POS in capo anche al professionista. Certo, dal punto di vista per così dire di politica del diritto più che tentare di ridurre l’ambito di operatività della disposizione altrimenti chiara mi chiedo se non sia più utile sollecitare il Governo a prevedere diverse forme di allocazione dei costi dei sistemi che come quello della tracciabilità servono a realizzare interessi generali come ad esempio la gratuità del servizio per imprese e professionisti da parte delle banche che compenserebbero il costo con la maggiore circolazione bancaria .
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