Accertamento valido con garanzia

L’accertamento con adesione non è valido se il contribuente oltre al pagamento delle rate non presta la garanzia del suo debito verso l’erario.

La S.C., con la sentenza numero 8628 del 30 maggio 2012, ha affermato che l’esecuzione dei due adempimenti previsti pagamento della prima rata e prestazione della garanzia costituiscono il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’efficacia della procedura dell’accertamento con adesione. Accertamento con adesione per evitare il contenzioso. Preliminarmente si evidenzia che l’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute evitando l’insorgere di un contenzioso tributario. In particolare, tale istituto è un “accordo” tra contribuente e ufficio finanziario che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La relativa procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale. Il legislatore ha previsto per il perfezionamento dell’accertamento con adesione alcuni adempimenti ch sono fissati dal combinato disposto degli articolo 8 e 9 d.lgs. numero 218/1997. In particolare, l’articolo 8 dispone che il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto, mentre il successivo articolo 9, applicabile all’epoca del caso di specie, prevede che la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, secondo le modalità fissate dall'articolo 38-bis d.p.r. numero numero 633/1972. Occorre precisare al riguardo che l’articolo 23, comma 20, dl numero 98/2011 ha previsto che le disposizioni dell’articolo 9 non si applicano agli atti di adesione e alle conciliazioni giudiziali, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del predetto decreto 6 luglio 2011 pertanto a partire da tale data non è più richiesta la prestazione della garanzia. Pagamento della prima rata e prestazione della garanzia sono presupposti per l’accertamento con adesione. Sul tema in esame la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che in materia tributaria, ai fini del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non rappresentano una semplice modalità di esecuzione della procedura ma un presupposto fondamentale e imprescindibile della stessa, definendosi solo in tal modo la fattispecie del concordato Cass. numero 26681/2009 Cass., ord. numero 29127/2011 CTR Sicilia numero 111/2011 CTR Piemonte numero 38/2009 . Il caso. Un società del centrosud, a seguito di alcuni avvisi di accertamento per maggiori redditi di impresa notificati per gli anni 2002 e 2003, ha iniziato la procedura di adesione, concordando con il Fisco il versamento rateale la società eseguiva la prima rata, ma ometteva di prestare la prevista garanzia. L’ufficio provvedeva ad iscrivere a ruolo le maggiori imposte e ad notificare le relative cartelle che erano impugnate dalla società. La CTP ha accolto il ricorso di quest’ultima e la decisione è stata confermata dalla CTR che ha ritenuto il caso di specie assimilabile a quello del pagamento effettuato in unica soluzione ritenendo che la mancata prestazione della garanzia inefficace l’adesione solo nel caso di mancato pagamento delle rate. La S.C., non accogliendo le motivazioni addotte dai giudici di merito, ha affermato che in virtù di quanto disposto dagli articolo 8 e 9 d.lgs. numero 218/97 emerge che l’esecuzione di entrambi gli adempimenti previsti pagamento della prima rata e prestazione della garanzia rappresenta il presupposto fondamentale per l’efficacia della procedura e non un mera modalità esecutiva. Il fatto che il pagamento rateale, a tutela del quale la garanzia deve essere prestata, sia effettivamente seguito non muta le condizioni di cui alla norma, atteso che la conciliazione produce i suoi effetti nei riguardi del rapporto tributario solo con la sua perfezione, che, in caso di rateazione, presuppone che i futuri versamenti siano assicurati con la garanzia e non rimessi alla mera diligenza del debitore. La S.C., verificato che i giudici del merito non si sono attenuti a detto principio avendo ritenuto valido l’accertamento con adesione della prestazione della garanzia, ha accolto il ricorso dell’ufficio finanziario ed ha cassato la sentenza della CTR.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 12 aprile - 30 maggio 2012, numero 8628 Presidente Merone – Relatore Sambito Svolgimento del processo A seguito degli avvisi d'accertamento per maggiori redditi d'impresa relativi agli anni 2002 e 2003, la S.numero c. ha attivato la procedura di adesione, definita con un accordo che prevedeva il versamento di otto rate trimestrali delle maggiori imposte definite la Società ha versato la prima rata, ma ha omesso di prestare la prevista garanzia. L’Ufficio ha provveduto, quindi, ad iscrivere a ruolo le maggiori imposte originariamente accertate ed a notificare le cartelle di pagamento, che sono state impugnate dalla contribuente, sul presupposto dell'intervenuto pagamento, integrale ed anticipato, delle rate pattuite. Il ricorso è stato accolto dalla CTP di Caserta, e la decisione è stata confermata, con sentenza numero 480/1/09 depositata il 19.10.2009, dalla CTR della Campania, che, dato atto dell'intervenuto pagamento delle rate concordate, ha ritenuto il caso assimilabile a quello del pagamento effettuato in unica soluzione, affermando che la mancata prestazione della garanzia tende inefficace l'adesione, solo, nel caso, non ricorrente nella specie, di mancato pagamento delle rate stesse. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, con un motivo. L'intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Col proposto ricorso, l'Agenzia deduce la viola/ione o la falsa applicazione degli artt 8 e 9 del D. Lgs. numero 218 del 1997, per avere i giudici d'appello ritenuto efficace l'atto di adesione nonostante l'omessa presentazione della garanzia -secondo le modalità di cui all'articolo 38 bis del dPR numero 633 del 1972- alla cui prestazione, unita ai pagamento della prima rata, è subordinato il perfezionamento della definizione, in caso di pagamento rateale. Correttamente, dunque, era stato emesso il ruolo, essendo l'avviso d'accertamento divenuto definitivo, per mancata impugnazione ed inefficacia dell'atto di adesione. Il motivo è fondato. L'articolo 8, co 1. del D.Lgs. numero 218 del 1997 dispone che il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto , ed il comma 2 consente il versamento rateale delle somme dovute e prevede, in tal caso, che l'importo della prima rata va versato entro il termine indicato nel 1° co. sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi legali, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, ed il contribuente è tenuto a prestare garanzia per il versamento di tali somme, ed a far pervenire, entro dieci giorni dal versamento, la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia all'ufficio, che rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione 3° co . Il successivo articolo 9 nel testo, qui applicabile, antecedente il DL numero 98 del 2011 convertito, con modificazioni nella L. numero 111 del 2011 , che reca la rubrica perfezionamento della definizione , dispone, a sua volta, che la definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall'articolo 8, comma 2 in base al chiaro tenore letterale della norma, in tate seconda ipotesi l'esecuzione di entrambi i previsti adempimenti -pagamento della prima rata e prestazione della garanzia-rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva cfr. Cass. numero 26681 del 2009 a contrario, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata, e permane, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria. Così convenendo, la circostanza che il pagamento rateale, a garanzia del quale la garanzia deve esser prestata, venga realmente effettuato non è idonea a mutare i termini della questione, in quanto, in base al sistema normativo in esame, la conciliazione produce i suoi effetti nei riguardi del rapporto giuridico tributario solo con la sua perfezione, che, in caso di pagamento rateale, presuppone che i futuri versamenti siano assicurati mediante la prestazione della garanzia e non rimessi alla mera diligenza del debitore. L'impugnata sentenza, che non si è attenuta all'esposto principio, avendo ritenuto valido l'accertamento con adesione, in assenza di prestazione della garanzia peraltro, secondo i dati riportati dalla ricorrente, il versamento delle rate successive alla prima è avvenuto nel novembre del 2007, dopo la notifica, del marzo del 2007, della cartella impugnata va, in conclusione, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito, col rigetto del ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di merito vanno compensate tra le parti, mentre la contribuente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in €. 1.000,00, oltre a spese prenotate a debito. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa e, giudicando nel merito rigetta il ricorso della contribuente compensa le spese dei due gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 1.000.00, oltre a spese prenotate a debito.