Avvocati al servizio della comunità: aperti gli sportelli del cittadino

Con il regolamento numero 2 del 19 aprile 2013, il CNF ha dato attuazione all’articolo 30 della legge numero 247/2012. Vengono così emanate le norme sulle modalità di accesso allo sportello del cittadino, istituito presso ciascun Consiglio dell’ordine con la finalità di fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. Lo Sportello fornirà informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso, e sulle formalità necessarie relative al conferimento dell’incarico e sui diritti e gli obblighi che ne derivano.

L’importanza costituzionale dell’Avvocatura. «Il nuovo ordinamento forense restituisce l’Avvocatura al suo rilievo costituzionale legato al diritto fondamentale di difesa l’Avvocatura interpreta questo ruolo essenziale per la giurisdizione anche prestando un’attività di servizio a vantaggio e senza costi per la collettività». Con queste parole, Guido Alpa, presidente del CNF, accoglie il nuovo regolamento. L’articolo 30 della legge di riforma forense ha previsto l’istituzione, da parte di ogni Consiglio dell’ordine, dello sportello per il cittadino, demandando al CNF le regolamentazione delle concrete modalità attuative. Informazioni sulle prestazioni professionali. Il cittadino potrà orientarsi sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione. Informazioni per l’accesso alla giustizia. Il cittadino potrà poi reperire informazioni circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili. Fruibilità del servizio. L’accesso al servizio è totalmente gratuito, le spese sono a carico di ciascun Consiglio dell’ordine. Gli sportelli potranno essere attivati a partire dal 4 maggio 2013 e non oltre il 30 novembre 2013. Non possono essere richieste informazioni su giudizi pendenti. Elenco dei professionisti iscritti. Per garantire la qualità delle informazioni, gli avvocati a disposizione dello sportello saranno iscritti in un elenco aggiornato tenuto dal Consiglio dell’ordine. Incompatibilità. Per evitare ogni ipotesi di accaparramento di clientela, l’avvocato che svolge attività di sportello non può indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento. A tal fine deve essere tenuto un registro, anche in forma telematica, in cui vengono annotati i soggetti che ricevono il servizio.

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