Asse si stacca dall’altalena e colpisce un bimbo, responsabile la ditta che ha attrezzato il giardino pubblico. Nonostante il Comune...

A favore dell’ente pubblico, difatti, era previsto il diritto di sottoporre a verifica di resistenza e sicurezza le strutture, ma, ciò nonostante, la ditta avrebbe dovuto dimostrare la non imputabilità dell’inidoneità all’uso. Anche perché nessun vizio strutturale, addebitabile alla società produttrice, è stato evidenziato.

Scena rasserenante, almeno all’apparenza un giardino pubblico, un’altalena, un bambino che gioca sotto gli occhi di mamma e papà Poi, in un attimo, il dramma sfiorato un asse si stacca dall’altalena e colpisce il bambino, ferendolo e procurandogli alcune lesioni. A ballare, in ambito giudiziario, è la responsabilità con relativo onere risarcitorio , che viene addebitata alla ditta individuale che aveva avuto in appalto, dal Comune, «fornitura e collocazione delle altalene». A pesare è l’«inidoneità all’uso» della altalena, che ricade sulla ditta individuale, nonostante l’ente pubblico «si fosse riservato» il diritto a una verifica tecnica Cassazione, sentenza numero 5890, Terza sezione Civile, depositata oggi . Catena interrotta. Pomo della discordia è, ovviamente, quantificazione e addebito del risarcimento a favore dei genitori del bambino rimasto ferito. Da questo punto di vista, i giudici di primo grado stabiliscono la seguente traiettoria condanna per il Comune, ‘sostituito’ poi dalla ditta individuale aggiudicataria dell’appalto per «fornitura e collocazione» dei giochi, ‘sostituita’ a sua volta dalla società produttrice dei giochi. Ma questa catena si interrompe in Appello, laddove la responsabilità definitiva con tanto di onere risarcitorio viene addebitata alla ditta individuale. A pesare, negativamente, sono l’esistenza, secondo i giudici, di «difetti» nei giochi e la mancanza di idoneità all’uso all’atto della consegna della struttura in toto al Comune. Step mancante. E, ovviamente, proprio la ditta individuale impugna la sentenza d’Appello, contestando l’addebito attribuitole dai giudici. Diversi i punti oscuri, secondo la titolare della ditta, evidenziati nel ricorso presentato in Cassazione, e che si ricollegano, da un lato, al comportamento tenuto dal Comune, e, dall’altro, alla responsabilità della società produttrice dell’altalena. Riflettori puntati, in sostanza, sulla idoneità del singolo gioco e della struttura complessiva. Proprio in questo quadro, i giudici della Cassazione hanno evidenziato lo step non compiuto dalla ditta individuale, ossia provare che «l’accertato inadempimento l’inidoneità all’uso dell’altalena sia derivato da causa» ad essa non imputabile, step fondamentale anche perché non sono stati evidenziati «difetti strutturali» del gioco. Di conseguenza, la responsabilità della ditta è logica, «indipendentemente dal fatto che il Comune si fosse riservato di sottoporre i giochi a verifiche di resistenza e sicurezza da parte di propri tecnici», e logica è anche la conferma della relativa pronuncia di condanna emessa in secondo grado.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 marzo – 13 aprile 2012, numero 5890 Presidente Massera – Relatore Spirito Svolgimento del processo Il minore L.A.P., mentre era seduto su un’altalena di un giardino pubblico di Agrigento, fu colpito alla testa da un asse scaccatosi dal gioco e subì danni alla persona. Il Tribunale di Agrigento condannò al risarcimento il Comune di Agrigento condannò la C. che s’era aggiudicata l’appalto per la loro fornitura e la collocazione delle altalene a rivalere il Comune condannò la soc. Giochipark Sud, produttrice dei giochi, a rivalere, a sua volta, la C. Parzialmente riformando la prima sentenza, la Corte d’appello di Palermo ha modificano il criterio di computo degli interessi sulla somma risarcitoria liquidata ed ha respinto la domanda proposta dalla C. contro la Giochipark Sud. Propone ricorso per cassazione la C. attraverso otto motivi. Rispondo con separati controricorsi la Dima Group srl già Giochipark Sud ed il Comune di Agrigento. Hanno depositato memoria per l’udienza il Comune di Aqrigento e la C. Motivi della decisione La sentenza impugnata, rileva che contro la prima sentenza sono stani proposti due distinti atti d’appello il primo da parte della Giochipark Sud in data 1° luglio 2005 il secondo la parte della C. il 10 ottobre 20305. Nel primo procedimento quello instaurato con l’atto d’appello della Giochipark hanno proposto tempestivo appello incidentale sia la C. 23 settembre 2005 , sia il Comune d’Agrigento. Osserva, dunque, che l’appello incidentale proposto dalla C. 23 settembre 2005 nel primo procedimento aveva consumato il suo potere d’impugnazione, con conseguente inammissibilità del suo stesso appello principale del successivo 10 ottobre 2005 aggiunge pure che “peraltro” tale ultima impugnazione è inammissibile anche per intempestività in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima. A sostegno della soluzione il giudice pone, dunque, due ragioni del decidere, una indipendente dall’altra. La ricorrente impugna questo punto della sentenza sotto il profilo della violazione degli articolo 325 e 326 c.p.c. e, dunque, in relazione alla dichiarata intempestività dell’impugnazione, rivolgendo solo un generico accenno alla pronuncia relativa alla dell’impugnazione, senza neppure censurarla. La circostanza comporta che il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto d’interesse della parte. Infondato è il secondo motivo attraverso il quale la ricorrente sostiene il vizio del procedimento per violazione degli articolo 167 e 274 c.p.c. che deriverebbe dal fatto che, benché in primo grado il Comune fosse stato dichiarato decaduto dalla chiamata in causa della C., il giudice di quel grado illegittimamente avrebbe proceduto alla riunione dei giudizi quello promosso dal P. contro il Comune e quello promosso da quest’ultimo contro la C. , realizzando così lo stesso effetto che la comminatoria di decadenza tende ad impedire. Sul punto, la sentenza impugnata correttamente spiega che la parte decaduta dalla facoltà di chiamare in causa un’altra parte ben può proporre contro questa un separato giudizio come è avvenuto nella specie e se questo avviene rientra nel potere discrezionale del giudice disporre la riunione delle cause. Il terzo motivo censura il vizio della motivazione del punto in cui la sentenza respinge l’eccezione di prescrizione, del diritto del Comune di Agrigento nella considerazione che la mera consegna anticipata del materiale senza la sua verifica non basta a far decorrere di termine biennale di prescrizione dell’articolo 1667 c.c. Il motivo è in gran parte inammissibile, posto che la ricorrente introduce una serie di questioni di fatto tendenti ad una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda per il resto, è infondato, siccome la motivazione in questione si manifesta logica e congrua. Il quarto motivo lamenta che il Comune non abbia provato l’esistenza dei difetti lamentati e l’inidoneità della cosa al momento della consegna. Il quinto motivo censura la sentenza per non avere accertato l’inadempimento contrattuale della C., benché questa avesse perfettamente adempiuto alle proprie obbligazioni. Il sesto motivo sostiene che la ricorrente avrebbe fornito la prova liberatoria costituita dall’esclusiva responsabilità della Giochipark Sud, quale società produttrice dell’altalena. Il settimo motivo censura il punto della sentenza in cui è stata respinta la domanda riconvenzionale rivolta dalla Caruso contro il Comune per il pagamento del saldo del prezzo per la fornitura delle altalene. La ricorrente sostiene che il Comune, nell’invocare l’eccezione d’inadempimento di cui all’articolo 1460 c.c., avrebbe dovuto provare che la cosa era affetta da vizi tali da renderla inidonea all’uso. L’ottavo motivo censura la sentenza nel punto in cui ha escluso la responsabilità della casa produttrice dei giochi, sostenendo che, invece, ne esisteva a prova agli atti. I motivi dal quarto all’ottavo, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. La ricorrente, infatti, attraverso la prospettazione di una serie di questioni di fatto, .tende a conseguire dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia. Per il resto, occorre osservare che nella sentenza non sono rinvenibili né le violazioni di legge, né i vizi della motivazione lamentati. Inquadrata, invero, la fattispecie quanto al rapporto tra la C. ed il Comune in ambito contrattuale e richiamato il contenuto sia del capitolato d’oneri, sia del contratto stesso, il giudice ne ha dedotto che la C. non ha provato che l’accertato inadempimento ossia l’inidoneità all’uso dell’altalena sia derivato da causa a lei inimputabile. Ha pure rilevato che siffatta responsabilità contrattuale ricorre indipendentemente dal fatto che il Comune si fosse riservato di sottoporre i giochi a verifiche di resistenza e sicurezza da parte di propri tecnici. Quanto, poi, alla responsabilità della società produttrice dei giochi, la sentenza esclude l’esistenza della prova intorno alla circostanza che il prodotto presentasse difetti strutturali e la ricorrente non deduce nell’apposito motivo di ricorso fatti contreversi e decisivi in ordine ai quali il giudice abbia messo la motivazione. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Gli alterni esiti dei giudizi di merito consigliano la totale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del giudizio di cassazione. Per questi motivi La corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.