La contestazione d’addebito che, richiamando i fatti di cui alla sentenza penale di condanna, contiene la precisazione che detti fatti costituiscono anche inosservanza dei doveri connessi al rapporto di impiego, deve ritenersi specifica tenuto conto altresì che il lavoratore era a conoscenza dei fatti penalmente rilevanti e della sentenza penale. Pertanto, il licenziamento conseguente sarà da considerarsi legittimo.
Così stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza numero 5886, pubblicata il 13 marzo 2014. La vicenda licenziamento disciplinare fondato su fatti di concussione, per i quali è intervenuta sentenza penale di condanna del pubblico dipendente. Un dipendente di un Comune veniva licenziato in conseguenza della condanna in sede penale, per aver commesso due fatti di concussione. Il licenziamento veniva intimato dall’ente al momento della conoscenza della sentenza di condanna penale irrevocabile. Agiva, allora, in giudizio il lavoratore impugnando il recesso ma il Tribunale del Lavoro rigettava l’impugnazione. Proponeva appello, ma la Corte territoriale respingeva il gravame. Ricorreva così in Cassazione il lavoratore per la riforma della sentenza di secondo grado. Il termine per la contestazione decorre dalla conoscenza certa dei fatti Un primo motivo di censura riguarda la tempestività o meno della contestazione d’addebito. Lamenta il lavoratore che l’amministrazione venne a conoscenza dei fatti contestati fin dal 1999 e, dunque, la contestazione d’addebito notificata nel gennaio 2003 doveva ritenersi ampiamente tardiva. La Suprema Corte ritiene infondato il motivo proposto. Come correttamente evidenziato dal giudice d’appello, l’amministrazione comunale venne a conoscenza della sentenza penale di condanna irrevocabile in data 17 gennaio 2003 la contestazione d’addebito venne comunicata al lavoratore in data 22 gennaio 2003 e, dunque, con scansione temporale ampiamente rispettosa del termine di venti giorni previsto dal CCNL Enti locali. Né è emersa la prova della piena conoscenza dei fatti contestati in epoca anteriore a quella individuata dalla Corte di merito. L’assunto del lavoratore in tal senso è rimasto privo di supporto probatorio. e la contestazione d’addebito può far riferimento alla sentenza penale di condanna. Altro motivo proposto riguarda la specificità della contestazione d’addebito. Questa faceva riferimento ai fatti di cui alla sentenza penale di condanna, con ulteriore precisazione che tali fatti costituivano anche violazione dei doveri del pubblico dipendente, previsti dalle norme della contrattazione collettiva. Afferma la Suprema Corte che, conoscendo il dipendente i fatti di cui all’imputazione penale e la relativa sentenza di condanna, deve ritenersi specifica la contestazione che richiamando i fatti di cui alla sentenza stessa, li ascrive anche alla violazione dei doveri a carico del pubblico dipendente, previsti dalle norme della contrattazione collettiva. Di tale principio aveva fatto corretta applicazione la Corte d’appello nella decisione impugnata. È, dunque, priva di pregio era la censura proposta dal lavoratore ricorrente. Il provvedimento espulsivo non è conseguenza automatica alla condanna penale. Nemmeno può affermarsi che il provvedimento di licenziamento sia stato adottato quale automatica conseguenza della sentenza penale di condanna, come sostenuto dal ricorrente. Osserva in proposito la Corte di legittimità che, in seguito alla contestazione d’addebito, è scaturito un procedimento disciplinare, con possibilità di svolgere le proprie difese da parte del lavoratore, valutazione delle stesse da parte dell’ente comunale ed infine adozione del provvedimento disciplinare, tenuto conto della valutazione della gravità dei fatti contestati effettuata in ambito del procedimento disciplinare. Anche questo aspetto della vicenda era stato oggetto di valutazione da parte della Corte di merito, la quale aveva argomentato in merito con correttezza e logicità dunque, esente da vizi logici censurabili in sede di legittimità. Pertanto, non può assolutamente parlarsi di automaticità del licenziamento quale conseguenza della condanna in sede penale. In conclusione, il ricorso proposto dal lavoratore è stato considerato totalmente infondato e così rigettato.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 gennaio – 13 marzo 2014, numero 5886 Presidente Canevari – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, rigettava la domanda di P.L. , proposta nei confronti del Comune di S. Felice a Cancello, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimatogli dal predetto Comune in relazione alla sentenza irrevocabile di condanna penale per due fatti di concussione, commessi dal P. con abuso delle sue funzioni di ragioniere capo del Comune in concorso con altra persona. La predetta Corte, per quello che interessa in questa sede, premetteva che a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 186 del 2004, doveva ritenersi applicabile, anche in via transitoria, il regime giuridico di cui all'articolo 5, comma 4, della legge numero 97 del 2001 a mente del quale il procedimento disciplinare doveva avere inizio entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione e il procedimento disciplinare doveva concludersi, salvi diversi termini previsti dai CCNL, entro centottanta giorni decorrenti dal termine d'inizio. Conseguentemente, secondo la Corte territoriale, avuto riguardo alla data della comunicazione della sentenza ed a quella della lettera di contestazione il termine di novanta giorni doveva considerarsi rispettato. Quanto all'assunto del dipendente, secondo il quale a norma degli articolo 25 e 24 del CCNL il Comune, essendo a conoscenza dei fatti prima della sentenza penale di condanna, avrebbe dovuto instaurare il procedimento disciplinare entro il termine di venti giorni da tale conoscenza e, poi, sospenderlo, la Corte partenopea rilevava che non vi era prova di tale conoscenza. In ogni caso, per la Corte del merito, il richiamato termine di venti giorni non aveva natura perentoria e comunque il lavoratore non aveva dedotto la lesione di un suo diritto di difesa e l'organo competente del Comune era venuto a conoscenza dei fatti solo con la comunicazione della sentenza penale irrevocabile di condanna. Conseguentemente, avuto riguardo a tale momento, risultavano rispettati il termine di venti giorni. Aggiungeva la Corte di Appello che, comunque, la contrattazione collettiva non poteva disporre,quanto all'inizio del procedimento disciplinare, un termine diverso da quello previsto dalla legge numero 186 del 2004 essendo abilitata a stabilire termini diversi solo relativamente alla conclusione del procedimento disciplinare. Osservava,poi, la Corte territoriale che il richiamo, nella lettera di contestazione, alla sentenza penale di condanna consentiva, in una alla precisazione che i fatti per cui era intervenuta sentenza penale di condanna costituivano, altresì inosservanza ai doveri connessi al rapporto d'impiego rivenibili nelle disposizioni contrattuali, di ritenere specifico l'addebito. Escludeva, infine, la Corte del merito che l'intimato licenziamento fosse stato una conseguenza automatica della sentenza penale di condanna e tanto sul rilievo che detto licenziamento era stato preceduto da un procedimento disciplinare, in cui il lavoratore aveva esplicitato le proprie difese, e da una valutazione del Comune. Avverso questa sentenza il P. ricorre in cassazione sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il Comune intimato. Parte resistente deposita atto di nomina di nuovo difensore e memoria illustrativa. Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione - erronea valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio . Il motivo è inammissibile. Infatti, trattandosi di sentenza di appello pubblicata il 6 luglio 2007, trova applicazione, ex articolo 27, comma 2, del Divo 2 febbraio 2006 numero 40, la richiamata norma di rito secondo la quale nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 4 cpc l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d'inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, numero 5 cpc l'illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Né ratione temporis è applicabile l'articolo 47, comma 1, lett. d della legge 18 giugno 2009 numero 69 che ha abrogato il precitato articolo 366 bis cpc, trovando tale norma, ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della predetta legge 18 giugno 2009 numero 69,applicazione relativamente alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato successivamente ossia dal 4 luglio 2009 alla data di entrata in vigore della stessa legge numero 69 del 2009 Cass. 24 marzo 2010.numero 7119 . Nella specie difetta del tutto il quesito di fatto inteso quale sintesi logico giuridica della censura che s'intende sottoporre al giudice di legittimità per tutte V. Cass. S.U. 16 luglio 2012 numero 12104, Cass. 18 novembre 2011 numero 24255, Cass. S.U. 5 luglio 2011 numero 14661 e Cass. S.U. 31 marzo 2009 numero 7770 . Con la seconda censura, denunciandosi violazione dell'articolo 24 comma 2 del CCNL, si formula il seguente quesito il termine previsto dall'articolo 24 co. 2 del CCNL enti locali del 1995 è previsto a pena di decadenza? Può ritenersi tempestiva una contestazione di addebito a distanza di 22 mesi? . La censura è infondata. Devesi rilevare che la Corte del merito,relativamente al termine dall'articolo 24 co. 2 del CCNL enti locali del 1995, afferma anche, e con autonoma ratio decidendi, che, nella specie, deve ritenersi la decorrenza del termine de quo solo dal momento in cui la conoscenza dei fatti da addebitare è stata acquisita dall'organo competente a muovere la contestazione disciplinare secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Pertanto poiché, nel caso di cui trattasi,solo in data 17 gennaio 2003 il responsabile dell'Ufficio del personale quale organo competente secondo l'ordinamento del Comune datore di lavoro è venuto – a seguito di trasmissione da parte del Segretario generale del Comune della comunicazione da parte della Procura della Repubblica della sentenza irrevocabile di condanna - a conoscenza del fatto, la contestazione disciplinare del 22 gennaio 2003 è ampiamente tempestiva in quanto avvenuta nel termine di venti giorni. Orbene atteso che tale specifica alternativa ed autonoma ratio decidendi, rispetto a quella oggetto di ricorso, non è affatto censurata, consegue che la sentenza va tenuta ferma in base a tale ratio non criticata in alcun modo. Infatti è ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001 numero 4349, Cass. 27 marzo 2001 n 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 numero 24540 . Con la terza critica, allegandosi violazione degli articolo 5 e 10 della legge numero 97 del 2001 in relazione agli articolo 24 comma 2 e 25 commi 8 e 9 del CCNL, si pone il seguente interpello può essere ritenuta legittima l'azione disciplinare avviata solo a seguito della comunicazione della sentenza definitiva di condanna penale quando i fatti erano a conoscenza della amministrazione anteriormente al processo penale, ovvero conosciuti in connessione con essi? . La critica è infondata. È sufficiente al riguardo rilevare che la Corte del merito accerta che non vi è alcuna prova che il Comune era a conoscenza del fatto fin dall'ottobre 1999 e ritiene, in base alle stesse allegazioni del dipendente, che solo nel marzo del 2001 il Comune era venuto a conoscenza del fatto di rilevanza penale e disciplinare. Trattasi all'evidenza di accertamento di fatto, che in quanto non censurato o non idoneamente censurato, priva di rilevanza decisiva la critica in esame. Con la quarta censura, denunciandosi violazione degli articolo 7 della legge numero 300 del 1970 e degli articolo 24 e 25 del CCNL, si articola il seguente quesito può una contestazione di addebito fare generico richiamo all'inosservanza dei doveri connessi al rapporto d'impiego? Può essere considerata conforme alla legge una contestazione che fa riferimento al dato formale dell'esistenza di una sentenza e non ha ad oggetto,, quantomeno, i medesimi fatti contestati in sede penale? . La censura non può essere accolta. Infatti la Corte del merito, con motivazione formalmente logica,e come tale sottratta al sindacato di questa Corte, accerta che il P. , all'epoca della contestazione, aveva conoscenza del fatto penalmente rilevante e della sentenza conclusiva sicché, afferma la Corte partenopea, deve ritenersi specifica la contestazione che, facendo riferimento ai fatti di cui alla detta sentenza, contiene, altresì, la precisazione che detti fatti costituiscono, anche, inosservanza ai doveri connessi al rapporto d'impiego rivenibili nelle disposizioni contrattuali. La conclusione cui perviene la Corte del merito è corretta atteso che è senz'altro condivisibile l'assunto in base al quale conoscendo il dipendente i fatti di cui all'imputazione penale e la relativa sentenza di condanna, deve considerasi specifica la contestazione che richiamando i fatti di cui alla sentenza in parola li ascrive pure alla violazione dei doveri sanciti da specifiche norme della contrattazione collettiva. Con il quinto motivo, assumendosi vizio di motivazione, si chiede se può il giudice ritenere che il licenziamento sia frutto di una valutazione del fatto quando, invece, dalla comunicazione si evince che il provvedimento scaturisce dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna? . Il motivo è infondato. La Corte del merito,invero, nell'affermare che essendo sul fatto e sulla sua gravità intervenuti un procedimento disciplinare, la relativa difesa dell'incolpato e una valutazione del Comune, deve escludersi la sussistenza di un licenziamento di diritto ossia ipso iure , fornisce idonea e coerente argomentazione delle ragioni per le quali assume non potersi affermare che il licenziamento costituisce una conseguenza automatica della sentenza penale di condanna. Trattandosi di un iter argomentativo logico ed adeguato il sindacato di questa Corte non può andare oltre atteso che, nel nostro ordinamento processuale, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito in tal senso per tutte Cass. 12 febbraio 2008 numero 3267 e Cass. 27 luglio 2008 numero 2049 . In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compensi oltre accessori di legge.