La socia ha fondato il ricorso sulla semplice deduzione della omessa applicazione dei principi contabili, senza farsi carico degli specifici argomenti riguardanti la mancanza di contabilità ordinaria per tutto il periodo di riferimento e le modalità dei rapporti tra soci.
Per questo, a giudizio degli Ermellini, le doglianze della ricorrente non possono essere accolte. La decisione è stata presa dalla S.C. con la sentenza numero 8423/13, depositata il 5 aprile. Il caso. Una socia di una s.numero c. cita in giudizio il legale rappresentante affermando che gli aveva conferito procura per la vendita della propria quota, pari al 40%, ma il medesimo, compiuta la cessione, non aveva consegnato la documentazione relativa alla compiuta vendita, non aveva reso il conto di tale attività ex articolo 1713 c.c., non aveva consegnato il relativo prezzo e neppure le aveva comunicato il bilancio dell’attività sociale ex articolo 2261 c.c Il convenuto propone domanda riconvenzionale per sentir condannare la donna al rimborso delle perdite residue e di tutti i prestiti e le anticipazioni beneficiate e non spettanti. Manca la contabilità ordinaria. Condannata a pagare oltre 17.000 euro a favore della società, la socia propone appello lamentando che il Tribunale si era affidato alla sola consulenza contabile senza prendere in considerazione altre risultanze documentali. I giudici di secondo grado accolgono il gravame relativamente all’errato calcolo del valore di avviamento dell’azienda sociale, in relazione al quale viene riconosciuto alla socia un credito pari a 27.616,53 euro stante la mancanza della contabilità ordinaria per il periodo considerato, la Corte territoriale conferma nel resto le valutazioni del primo giudice, il quale, sulla base della relazione tecnica, ha tenuto conto di una serie di elementi di prova forniti dalla documentazione prodotta dalle parti. La questione è posta al vaglio della S.C Bisogna precisare il contenuto dei documenti. Con un ricorso articolato in tre motivi, la ricorrente contesta essenzialmente la motivazione della sentenza, in quanto i giudici di appello non si sarebbero pronunciati specificamente sulle questioni proposte. A giudizio degli Ermellini, tuttavia, la censura non merita accoglimento la socia ha fondato il ricorso sulla semplice deduzione della omessa applicazione dei principi contabili senza farsi carico degli specifici argomenti riguardanti la mancanza di contabilità ordinaria per tutto il periodo di riferimento e le modalità dei rapporti tra soci la ricorrente, inoltre, ha affermato l’esistenza di prove documentali e documenti contabili non esaminati, ma non ne ha precisato il contenuto. La S.C. ricorda poi che una diversa ricostruzione del materiale probatorio disponibile è preclusa al giudice di legittimità. Imputazione dei prelevamenti vi sono indizi idonei. Quanto all’imputazione dei prelievi e pagamenti, la Cassazione rileva che sono stati imputati a entrambi i soci i soli prelevamenti per i quali non è stato possibile ricavare la causale o l’effettivo beneficiario la Corte d’Appello è giunta a tale conclusione basandosi su circostanze indiziarie idonee a fornire riscontro sulla disponibilità di cassa anche da parte della ricorrente. Per questi motivi la S.C. rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 dicembre 2012 – 5 aprile 2013, numero 8423 Presidente Salvago – Relatore Scaldaferri Svolgimento del processo Nel marzo 2000, V C. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento R P. , in proprio e quale legale rappresentante della Peroni Rito & amp C. s.numero c., deducendo che con atto sottoscritto il 28 marzo 1997 era stata costituita la società convenuta per la gestione di un Pub-Pizzeria, con attribuzione di una partecipazione del 60% al P. e del 40% ad essa attrice che quest'ultima aveva inoltre, con distinta scrittura, conferito al P. procura speciale per la vendita della quota del 40%, anche a sé medesimo che con lettera del 4 agosto 1999 il P. le aveva comunicato di aver venduto la sua quota che il medesimo non le aveva consegnato la documentazione relativa alla compiuta vendita, né reso il conto di tale attività ex articolo 1713 c.c. e neppure consegnato il relativo prezzo che egli inoltre non le aveva mai comunicato il bilancio dell'attività sociale ex articolo 2261 c.c Ciò premesso, chiese accertarsi l'omesso rendiconto da parte del P. della sua attività di procuratore speciale per la vendita della quota, nonché l'omesso rendiconto da parte del medesimo della sua attività di amministratore unico per il periodo 28.3.97-4.8.99 quindi a accertato il reale valore della quota venduta al 4.8.99, condannarsi il P. al versamento del giusto prezzo di vendita, o quantomeno dell'importo nominale di lire 4 milioni corrispondente alla quota stessa b condannarsi il P. e la società convenuta a rendere il conto ex articolo 2261 c.c. e, qualora venisse accertata l'esistenza di utili, condannare la società a corrispondere ad essa attrice la quota di sua pertinenza di tali utili. I convenuti, costituendosi in giudizio, contestarono le domande, e proposero inoltre domanda riconvenzionale per la condanna della C. a rimborsare alla società le perdite residue del 1997, oltre a tutti i prestiti e le anticipazioni beneficiate e non spettanti, come indicato in comparsa. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale condannò la C. al pagamento a favore della società della somma di Euro 17.940,05 ed il P. al pagamento a favore della C. della somma di Euro 6.958,67. Proponeva appello V C. , lamentando che il Tribunale si era affidato all'esito della consulenza contabile, contenente valutazioni discrezionali riservate al giudice ed un errato calcolo dell'avviamento dell'impresa collettiva, senza prendere in considerazione risultanze documentali che smentivano dette conclusioni e che non si era pronunciato sulla domanda di rendiconto. Gli appellati si costituivano, chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza depositata il 23 marzo 2005, la Corte d'appello di Trento ha accolto l'appello solo per la parte riguardante il calcolo del valore di avviamento dell'azienda sociale, in relazione al quale ha riconosciuto un credito della C. di Euro 27.616,53 in considerazione della entità dei corrispettivi realizzati nel 1998 e 1999 dall'esercizio dell'impresa. Ha rigettato nel resto il gravame, condividendo le valutazioni del primo giudice che, sulla scorta della relazione tecnica, ha, in un contesto caratterizzato dalla mancanza di contabilità ordinaria per tutto il periodo considerato, tenuto conto di una serie di elementi di prova forniti dalla documentazione prodotta dalle parti dichiarazione sottoscritta dalla C. con la quale riconosce il finanziamento di complessivi lire 150 milioni effettuato dal P. alla società, molteplici produzioni documentali dalle quali si evincono prelievi e pagamenti con denaro sociale anche nell'interesse della C. e da parte della medesima e del fatto che la C. era abilitata ad incassare nell'ambito aziendale e poteva disporre della tessera bancomat per prelevamenti, giungendo alla conclusione di imputare ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione i prelevamenti di somme, diversi da quelli dei quali è stato possibile accertare il beneficiario, dal conto corrente sociale nel periodo considerato. Quanto infine alla domanda di rendiconto, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la affermazione della C. di essere stata tenuta completamente all'oscuro della contabilità sociale trovasse valida smentita nella testimonianza del commercialista della società, che ha riferito come la contabilità aziendale venisse portata al proprio studio dalla C. , la quale dunque, avendo la disponibilità di tale documentazione, aveva la concreta possibilità di verificarne il contenuto. Avverso tale sentenza V C. ha proposto ricorso a questa Corte sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso P.R. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società intimata. Motivi della decisione Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente denuncia l'omissione di pronuncia e il difetto assoluto di motivazione deducendo che la Corte di merito, omettendo di pronunciarsi specificamente sulle censure esposte nell'atto di appello in ordine alla acritica adesione del giudice di primo grado alle valutazioni espresse, in palese disapplicazione dei criteri contabili, dal consulente tecnico d'ufficio sulla ricostruzione dello stato patrimoniale della società nel periodo di riferimento, avrebbe omesso di esaminare, o insufficientemente esaminato, prove documentali e documenti contabili che smentirebbero l'esistenza di prelievi da parte di essa ricorrente dal conto corrente della società. Con il terzo motivo, denuncia la contraddittorietà della motivazione deducendo che se, come la Corte di merito afferma, sussistessero in atti prove documentali di prelievi e pagamenti a favore della C. e da parte di lei, allora non si comprenderebbe perché i prelievi siano stati imputati ai soci in proporzione delle rispettive quote. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente in quanto connesse, non meritano accoglimento. In primo luogo, la denuncia di omissione di pronuncia, oltre a porsi inammissibilmente in contrasto con la contestuale denuncia del vizio di motivazione, trova smentita negli stessi rilievi della ricorrente relativi alla insufficienza della motivazione espressa dalla Corte di merito per respingere il secondo, terzo e quarto motivo di appello. D'altra parte tali rilievi la ricorrente fonda, da un lato, sulla semplice deduzione della omessa applicazione dei principi contabili -senza farsi carico degli specifici argomenti esposti in motivazione circa la mancanza di contabilità ordinaria per tutto il periodo di riferimento e circa le modalità dei rapporti tra i soci, anche in relazione alle dimensioni dell'azienda sociale -, dall'altro sulla mera affermazione della esistenza di prove documentali e di documenti contabili non esaminati senza tuttavia precisarne il contenuto, dall'altro ancora su una possibile diversa ricostruzione del materiale probatorio disponibile, rispetto a quella seguita dalla Corte di merito, che tuttavia esula dal controllo di legittimità riservato a questa Corte. Quanto poi alla tesi, esposta nel terzo motivo, secondo cui la motivazione sarebbe contraddittoria, la ricorrente omette di considerare che sono stati imputati ad entrambi i soci in proporzione della rispettiva partecipazione sociale i soli prelevamenti dei quali dalla documentazione reperita non è stato possibile evincere la causale o l'effettivo beneficiario, che la Corte ha presunto, in presenza di alcune circostanze indiziarie che non risultano specificamente contestate in ricorso idonee a fornire riscontro sulla disponibilità di cassa anche da parte della ricorrente. La quale, del resto, non ha censurato neppure il rigetto della domanda di rendiconto, basata proprio sulla sua possibilità di accesso sia alla cassa sia alla documentazione contabile. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo tenendo conto cfr. S.U. numero 17406/12 di quanto stabilito dal D.M. 20 luglio 2012 in attuazione dell'articolo 9 comma 2 D.L. numero 1/2012 conv. in Legge numero 271/2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in Euro 1.700,00 - di cui Euro 1.500 per compenso - oltre accessori di legge.