La banca deve risarcire il danno per le intermediazioni finanziarie non autorizzate e nulle

In tema di operazioni bancarie in difetto di contratto d’investimento e quindi di responsabilità dell’istituto di credito, il cliente-danneggiato ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno a titolo di inadempimento contrattuale della banca.

E’, così, legittima la sentenza con cui, accertata la violazione degli obblighi di informazione e di comportamento della banca e l’incompatibilità della relativa azione processuale, l’onere della prova ed il nesso eziologico nonché la condotta del correntista e la possibilità di estendere la relativa domanda giudiziale, sia disposta la condanna al risarcimento di tutte le operazioni illecite esaminate dal c.t.u. in sede di merito. Il principio si argomenta dalla sentenza numero 7283/13, decisa il 19 dicembre 2012 e depositata il 22 marzo 2013. Il caso. Due coniugi aprivano un conto corrente bancario ed ordinavano investimenti in titoli mobiliari successivamente, venivano a conoscenza che la banca aveva compiuto, senza la loro autorizzazione, ulteriori investimenti ad alto rischio, tra cui l’acquisto dei derivati covered warrants e futures, provocando un elevato scoperto di conto corrente. In primo grado, i coniugi disconoscevano le sottoscrizioni sui documenti prodotti dalla banca la quale proponeva istanza di verificazione e la cui domanda riconvenzionale del pagamento del saldo debitorio di conto corrente veniva accolta, nonostante la perizia grafologica avesse confermato la non autenticità delle firme dei correntisti, affermando peraltro che il loro disconoscimento fosse tardivo. In appello, invece, dopo altra c.t.u. il disconoscimento veniva ritenuto non tardivo e la banca veniva condannata al risarcimento dei danni. Oggetto e punti focali della vicenda diligenza, colpa, inadempimento e danno contrattuale. Il caso verte, sotto il profilo sostanziale, in tema di intermediazioni finanziarie, scrittura privata, verificazione, onere della prova, nesso di causalità, responsabilità della banca, diritti del correntista. All’uopo, è necessario stabilire, sul piano sostanziale, se e quali obblighi gravino sulla banca, in qualità di istituto di credito e di intermediario finanziario, nel rapporto negoziale con il risparmiatore/investitore ed, in primis , valutare e qualificare la condotta della banca nonché, sotto il profilo formale, se l’eventuale tardività del disconoscimento delle scritture private implichi implicito riconoscimento delle stesse e, quindi, esonero da responsabilità per la banca ed, infine, comparare i rispettivi poteri del giudice di merito e di legittimità onde individuare eventuali vizi di extrapetizione articolo 112 c.p.c. . Bisogna, quindi, focalizzare sui concetti di diligenza, colpa, inadempimento e danno contrattuale, risarcimento. Il rapporto obbligatorio della banca tra condotta e responsabilità. La banca che effettua operazioni finanziarie senza disposizione, autorizzazione o consenso del proprio cliente ed, anzi, falsificandone le firme pone in essere una condotta in violazione delle norme generali articolo 1173 c.c. e speciali e, quindi, illecita l’assenza di un contratto scritto d’investimento determina, cioè, la nullità delle operazioni compiute dalla banca articolo 23 d.lgs numero 58/1998 e che mai avrebbero dovuto essere compiute e, pertanto, non tacitamente ratificabili, con l’ulteriore conseguenza che la banca danneggiante non può ipotizzare alcun ritardo dei mandanti e la tacita approvazione del mandato eseguito oltre le istruzioni e/o i limiti articolo 1712 c.c. e quindi pretendere alcun pagamento del debito da essa stessa causato ai medesimi che, invece, sono, secondo l’ordinamento, creditori danneggiati. All’uopo, il nocumento deriva proprio dal compimento di tali operazioni e si identifica, quindi, nelle passività conseguenti. L’oggetto del giudizio ed il quantum del risarcimento i poteri giudiziali. Sotto il profilo formale, va individuato, sulla base dell’atto di citazione, il thema decidendum oggetto della domanda di merito segnatamente, quando la domanda risarcitoria si riferisce alla perdita dell’intero capitale depositato sul conto corrente e, quindi, l’intenzione dei correntisti sia contestare tutte le operazioni non autorizzate d’investimento, come nella fattispecie, la menzione in citazione/ricorso dei soli strumenti derivati va qualificata, per il tenore della contestazione della condotta imputata alla banca, a carattere meramente esemplificativo. In altri termini, identificandosi in ciò e solidamente il “baricentro” giuridico dell’impugnazione esperita dai correntisti, è da ritenersi ampliato il “perimetro” dell’azione giurisdizionale stessa. Non rileva, così, l’allegazione, anche in copia, di soli alcuni elementi documentali se tutte le altre operazioni bancarie non erano, al tempo dell’introduzione del contenzioso e della notifica della citazione, a disposizione del ricorrente. Peraltro, il giudice, in sede di merito, può verificare mediante accertamento di fatto l’esistenza, o meno, dell’ordine dell’operazione bancaria onde valutare la fondatezza della domanda risarcitoria e della relativa quantificazione ed, in sede di legittimità, dinanzi alla denuncia di un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza, può esaminare direttamente gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda Cass. SSUU, numero 8077/2012 , senza limitarsi ad esaminare la sufficienza e la logicità della motivazione del provvedimento di merito e senza uniformarsi al tenore meramente letterale-formale degli atti prodotti. La scrittura privata tra validità e disconoscimento gli oneri processuali. L’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata articolo 214 e 215 c.p.c. spetta alla parte la banca che ha prodotto il documento disconosciuto in tal senso, si può escludere la tardività del disconoscimento se tale intenzione dei correntisti sia individuabile sin dalla prima difesa e, comunque, l’eventuale tardività è superata dall’omessa eccezione di tardività di controparte banca che, peraltro, aveva proposto istanza di verificazione ad hoc I due istituti sono, infatti, logicamente incompatibili in quanto l’istanza di verificazione ne costituisce implicita rinuncia Cass. numero 9994/2003, numero 10147/2011 e numero 3241/2012 . Sussiste il diritto al risarcimento di tutte le operazioni illecite. In ambito di negoziazione di strumenti finanziari, sussiste la responsabilità della banca per avere compiuto operazioni in assenza di un contratto-quadro e/o di singoli ordini dei propri clienti, falsificando le firme dei medesimi App. Torino numero 1436/2009 potendo considerare la domanda dei danneggiati estesa a tutte le operazioni illecite effettuate dalla banca, il quantum debeatur del risarcimento è riferito alla totalità delle operazioni esaminate dal consulente tecnico d’ufficio in fase di merito. Sotto il profilo formale, poi, il magistrato, in sede di legittimità, deve valutare il contenuto sostanziale della richiesta di parte, desumibile dalla natura della vicenda rappresentata dalla medesima Cass. numero 23794/2011 e numero 3012/2010 . Ergo , il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 dicembre 2012 – 22 marzo 2013, numero 7283 Presidente Plenteda – Relatore Rordorf Svolgimento del processo Con atto notificato il 10 gennaio 2002 i coniugi L.G. e L G. in prosieguo designati come coniugi L. citarono in giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo la Banca Sella s.p.a. ora divenuta Banca Sella Holding s.p.a., ma alla quale in prosieguo ci si riferirà sempre come Banca Sella esponendo di avere intrattenuto con detto istituto di credito un rapporto di conto corrente bancario e di avere ordinato investimenti in titoli mobiliari per 40 milioni di lire, apprendendo poi, verso la fine dell'anno 2001, che senza loro autorizzazione la banca aveva compiuto ulteriori investimenti ad alto rischio, tra cui l'acquisto di covered warrants e di futures, sino a provocare uno scoperto di conto corrente per oltre 37 milioni di lire. Lamentarono inoltre la violazione degli obblighi d'informazione e di comportamento posti dalla legge a carico degli intermediari finanziari e chiesero perciò la condanna dell'istituto di credito al risarcimento di tutti i danni da loro sofferti. Instauratosi il contraddittorio, la Banca Sella confutò le affermazioni degli attori e ne chiese, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento del saldo debitorio del conto corrente. Essendovi stato il disconoscimento, da parte dei coniugi L. , delle sottoscrizioni figuranti sotto alcuni documenti prodotti dalla banca ed avendo questa proposto istanza di verificazione, fu disposta una perizia grafologica. Benché l'esito di tale perizia avesse confermato la non autenticità delle sottoscrizioni contestate dagli attori, le domande da costoro proposte furono rigettate dal tribunale, che accolse invece la domanda riconvenzionale della banca convenuta, anche perché detto giudice ritenne che il disconoscimento delle scritture prodotte in causa da quest'ultima fosse stato tardivo e che tali scritture dovessero quindi aversi per definitivamente riconosciute. In conseguenza del gravame proposto dai coniugi L. si dette corso al giudizio di secondo grado, all'esito del quale, con sentenza resa pubblica il 28 ottobre 2009, la Corte d'appello di Torino riformò integralmente la decisione del tribunale e condannò la Banca Sella a risarcire i danni subiti dagli appellanti, liquidandoli in complessivi Euro 168.692,30, oltre agli accessori ed alle spese. La contrapposta domanda riconvenzionale della banca fu invece rigettata. A tali conclusioni la corte torinese giunse avendo ritenuto che non fosse stato tardivo il disconoscimento ad opera della difesa dei coniugi L. delle scritture prodotte in causa dalla banca convenuta, potendosi individuare con sufficiente precisione l'intenzione di disconoscere tali scritture sin dalla prima difesa successiva alla loro produzione, e risultando comunque l'eventuale tardività del disconoscimento superata dal fatto che la controparte non l'aveva eccepita ma aveva invece proposto istanza di verificazione delle medesime scritture. Quanto al merito, la stessa corte reputò che la responsabilità della Banca Sella derivasse dall'aver compiuto le contestate operazioni in difetto sia di un contratto-quadro relativo alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari sia dei singoli ordini da parte dei clienti - attesa appunto la falsità dell'apparente firma di costoro in calce ai documenti prodotti - e che, nel determinare il quantum del risarcimento spettante agli appellanti, si dovesse aver riguardo alla totalità delle operazioni in precedenza esaminate dal consulente tecnico designato nel corso del secondo grado di giudizio, giacché la domanda originariamente proposta in causa dai coniugi L. era riferibile a tutte tali operazioni e non, come sostenuto dalla controparte, ai soli acquisti di covered warrants e di strumenti finanziari futures. Da ciò fu tratta anche la conseguenza che le ulteriori questioni sollevate con i motivi d'appello fossero assorbite e che la domanda di a pagamento del saldo di conto corrente formulata dalla Banca Sella fosse infondata. La Banca Sella ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, prospettando cinque motivi di doglianza, illustrati poi anche con memoria. I coniugi L. si sono difesi con controricorso ed, in via subordinata, hanno avanzato ricorso incidentale, articolato in sette motivi, al quale la Banca Sella ha replicato depositando a propria volta un controricorso. Motivi della decisione 1. Il primo motivo del ricorso principale impone di definire correttamente l'oggetto della causa. L'istituto di credito ricorrente, infatti, lamentando la violazione dell'articolo 112 c.p.c., oltre che vizi di motivazione della sentenza impugnata, sostiene che erroneamente la corte d'appello ha inteso la domanda di risarcimento dei coniugi L. come riferita alle perdite dipese dalla totalità degli investimenti effettuati in loro nome dalla Banca Sella, e che, viceversa, il thema decidendum posto dall'atto di citazione era circoscritto all'acquisto non richiesto di strumenti finanziari derivati, essendo incontestato che altre tipologie d'investimento fossero state disposte ed autorizzate dagli interessati. La corte distrettuale non ha disconosciuto il fatto che nella citazione di primo grado parte attrice ha lamentato espressamente e diffusamente i danni derivati dall'operatività in futures ed opzioni nello specifico, come si ricava dalla c.t.u., si trattava di covered warrants , ma ha reputato che, essendo stata la domanda risarcitoria prospettata con riferimento alla perdita dell'intero capitale depositato sul conto corrente, in quanto utilizzato in operazioni di cui gli attori erano all'oscuro, la menzione nell'atto introduttivo dei futures e delle opzioni avesse carattere meramente esemplificativo, poiché i coniugi L. avevano comunque inteso rimettere in discussione tutte le operazioni d'investimento compiute dalla banca a loro insaputa e ciò anche in considerazione della circostanza che gli elementi documentali in base ai quali individuare con precisione tutte le suddette operazioni non erano a disposizione degli attori al momento della notifica della citazione. Nel giudicare di tale conclusione giova premettere che, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata in conseguenza del compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda Sez. unumero 22 maggio 2012, numero 8077 . Orbene, la lettura dell'atto di citazione senz'altro persuade della piena condivisibilità del giudizio espresso al riguardo dalla corte di merito, che questo collegio fa dunque senz'altro proprio. Se è vero, infatti, che in quell'atto ci si sofferma in modo particolare sull'acquisto, ad opera della banca, di strumenti finanziari denominati opzioni e futures , è altrettanto vero che ciò di cui gli attori si sono doluti è, più in generale, il fatto che la banca abbia compiuto atti di disposizione da loro non autorizzati, finendo così per far gravare sul loro patrimonio un rischio finanziario che mai avrebbero voluto assumere. Chiarissimo è, in tal senso, il riferimento all'addebito sul conto corrente di perdite per operazioni mai autorizzate, compiute in base ad ordini sui quali erano state falsificate le firme dei clienti addebiti definiti perciò arbitrari e dei quali gli attori affermano di non voler rispondere. Posto allora che, nell'individuare il contenuto delle domande, il giudice non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono espresse ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, cfr., ex multis, Cass. 14 novembre 2011, numero 23794, e Cass. 10 febbraio 2010, numero 3012 , non pare discutibile che la domanda di risarcimento dei danni proposta nella presente causa dai coniugi L. sia da riferire alla totalità delle operazioni finanziarie poste in essere a loro insaputa dalla banca ed il cui risultato negativo sia confluito nel conto corrente a loro intestato. È poi appena il caso di aggiungere che la verifica in concreto dell'esistenza o meno dell'ordine del cliente per ciascuna delle suaccennate operazioni addebitate in conto corrente e dell'entità delle perdite afferenti alle operazioni non autorizzate non si riflette sulla definizione dell'oggetto della domanda, e non rileva quindi ai fini dell'individuazione del denunciato vizio di extrapetizione del giudice di merito, ma investe le diverse questioni della fondatezza della domanda risarcitoria e del quantum debeatur, di cui si dirà dopo. 2. Il secondo motivo del ricorso principale è teso a denunciare, accanto a vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, la violazione degli articolo 214 e 215, numero 2, c.p.c Come già riferito in narrativa, si è a lungo discusso nel corso dei due gradi del giudizio di merito sull'idoneità del disconoscimento ad opera degli attori delle scritture prodotte dalla banca convenuta. La corte d'appello, dissentendo dal tribunale, ha reputato che quel disconoscimento fosse idoneo allo scopo ed ha addotto in tal senso due ragioni a il disconoscimento operato all'udienza del 18 aprile 2002 - la prima successiva al deposito della comparsa di costituzione della Banca Sella, cui erano allegati i documenti in discorso, in base ai quali detta banca aveva formulato istanza d'ingiunzione a norma dell'articolo 186-ter c.p.c. - era chiaramente riferibile a tutti i documenti posti a fondamento di quell'istanza, benché al momento prodotti solo in copia, ed era pertanto idoneo ad impedire il loro tacito riconoscimento b la pretesa tardività di detto disconoscimento non era stata eccepita dalla controparte nella fase immediatamente successiva del processo, avendo anzi la difesa della banca proposto istanza di verificazione della documentazione di cui si tratta, e ciò aveva precluso la possibilità di proporre la medesima eccezione in un momento successivo. La ricorrente ora insiste nel sostenere in primo luogo, che il disconoscimento di documenti operato all'udienza del 18 aprile 2002 era privo dell'indispensabile carattere di specificità e che la corte d'appello non ha motivato adeguatamente la propria contraria valutazione sul punte - in secondo luogo, che la legge non prevede alcun termine di decadenza per eccepire la tardività del disconoscimento di documenti e che, comunque, tale eccezione era stata sollevata dalla difesa della banca sin dalla memoria depositata il 20 gennaio 2003, in cui era stata sostenuta la non necessità di produzione dei medesimi documenti in originale, atteso appunto il mancato disconoscimento della conformità all'originale delle copie fino ad allora prodotte. La doglianza non appare accoglibile. È sufficiente a tal fine osservare che, essendo l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi dei citati articolo 214 e 215 c.p.c. rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura, essa è di conseguenza logicamente incompatibile con l'istanza di verificazione, che ne costituisce implicita rinuncia cfr., in tal senso Cass. 24 giugno 2003, numero 9994, Cass. 9 maggio 2011, numero 10147, e Cass. 2 marzo 2012, numero 3241 . Nel caso di specie, come si è già ricordato, la difesa della banca da cui proveniva la documentazione contestata ha proposto istanza di verificazione, a seguito del disconoscimento operato dalla controparte, ed il conseguente procedimento ha avuto corso. Il che assorbe ogni altra questione in proposito, ivi compresa la doglianza circa la pretesa genericità di detto riconoscimento. 3. Col terzo motivo di ricorso, denunciando la violazione dell'articolo 1712 c.c. e dell'articolo 53 degli usi della Borsa di Milano, nonché vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, la Banca Sella si duole dell'omesso esame, ad opera della corte d'appello, degli effetti che sarebbero scaturiti dalla mancata contestazione delle note e dei rendiconti a suo tempo inviati ai coniugi L. . Neppure tale motivo è però fondato. La corte d'appello ha infatti escluso che vi sia mai stato un contratto d'investimento c.d. contratto-quadro sottoscritto dai coniugi L. . Tanto basta a determinare la nullità delle operazioni d'investimento successivamente compiute dalla banca, stante la previsione dell'articolo 23 del tuf d. lgs. numero 58 del 1998 e se tali operazioni sono da considerarsi nulle, per difetto di un indispensabile requisito di forma richiesto dalla legge a protezione dell'investitore, è evidentemente da escludere che se ne possa predicare la ratifica tacita. Quando il legislatore richiede la forma scritta per meglio tutelare una delle parti del contratto, sarebbe manifestamente contraddittorio ammettere che quel difetto di forma sia rimediabile mediante atti privi anch'essi di forma scritta. 4. La banca ricorrente si duole poi, col quarto motivo, della quantificazione del danno operata dalla corte distrettuale. Anche questa doglianza è infondata. L'assunto secondo il quale il giudice di merito non avrebbe fatto buon governo delle regole sull'onere della prova del danno e del nesso causale, o non avrebbe fornito in proposito un'adeguata motivazione, si scontra col rilievo che, nella specie, il comportamento illegittimo della banca è stato ravvisato - come già ripetutamente notato - nel fatto stesso di aver compiuto operazioni non disposte dai clienti, o comunque non basate sull'indispensabile preventiva formazione di un contratto scritto. Posto, allora, che quelle operazioni non avrebbero dovuto essere affatto compiute, il danno che è dipeso dal loro compimento non può che identificarsi con le passività che ne sono derivate a carico dei correntisti questo è il filo logico seguito dalla corte d'appello nell'individuare e quantificare detto danno, e non v'è davvero ragione per dissentirne. Lo stabilire poi, in concreto, quali fossero le operazioni non autorizzate dai correntisti e quale il risultato di ciascuna di esse integra un accertamento di fatto come tale non demandabile al giudice di legittimità che la corte di merito ha operato sulla scorta della ricostruzione compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, dando atto che quest'ultimo ha puntualmente distinto i risultati economici prodotti sul conto corrente dalle operazioni autorizzate dai risultati di quelle non autorizzate e dai risultati riconducibili a fatti estranei alla vicenda in esame. Le critiche che la banca ricorrente formula al riguardo postulerebbero un diverso accertamento dei fatti, che non è evidentemente possibile in questa sede. Altrettanto è a dirsi per la tesi, invero soltanto accennata, secondo cui vi sarebbe stato un concorso di colpa dei clienti danneggiati concorso di colpa di cui però difetta l'accertamento dei presupposti di fatto. 5. L'ultimo motivo del ricorso proposto dalla Banca Sella riguarda il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento del saldo passivo del conto corrente intestato ai coniugi L. , rigetto che la ricorrente lamenta essere sfornito di motivazione. Di contro è agevole osservare che le argomentazioni in forza delle quali la corte d'appello ha stimato essere nulle e, perciò stesso, improduttive di effetti le operazioni finanziarie il cui negativo risultato ha provocato il saldo passivo del conto corrente appaiono, con tutta evidenza, più che sufficienti a spiegare perché neppure il debito apparentemente attestato da quel dato contabile può dirsi in realtà sussistente. 6. In definitiva, quindi, il ricorso principale dev'essere rigettato, il che esonera dall'esame del ricorso incidentale condizionato. 7. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, sono da porre a carico della ricorrente principale, rimasta soccombente. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso principale, con assorbimento dell'incidentale, e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.