Il quadro indiziario non lascia dubbi: l’estradando va consegnato all’autorità tedesca

Il controllo giurisdizionale da parte dell’autorità giudiziaria italiana non è finalizzato a decidere sulla colpevolezza dell’estradando, ma solo a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per affidarlo allo Stato richiedente. Si può pertanto procedere alla consegna quando le informazioni in ordine ai fatti addebitati fondino un quadro indiziario complessivo tale da giustificare la legalità del provvedimento adottato.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12835/13, depositata il 19 marzo. Il caso. La Corte di Appello di Lecce dichiara la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo Mae disposto dalla Procura di Amburgo nei confronti di un cittadino italiano accusato di omessa dichiarazione di redditi e condotta fraudolenta diretta a ottenere l’autorizzazione per aprire un magazzino generale destinato alla commercializzazione di birra. Secondo le autorità tedesche sussistono gravi indizi di colpevolezza. I giudici ritengono che la documentazione pervenuta contenga una compiuta descrizione dell’accusa e consenta la verifica dei fatti ascritti i gravi indizi di colpevolezza - ricavati dalla documentazione informatica esistente presso la Dogana Centrale di Amburgo e l’amministrazione finanziaria, nonché dalle dichiarazioni di due testi - fondano infatti le condizioni per l’accoglimento della domanda presentata dall’autorità giudiziaria tedesca. Il controllo non riguarda la colpevolezza dell’estradando. Il destinatario del mandato ricorre allora per cassazione, ma, a giudizio degli Ermellini, le sue doglianze non hanno fondamento l’autorità emittente ha dato ragione del provvedimento adottato, e la Corte di Appello ha puntualmente esaminato le evidenze fattuali poste a carico del ricorrente. A tal proposito, la S.C. ricorda che l’autorità giudiziaria italiana non può sindacare la gravità indiziaria secondo le regole stabilite dal nostro ordinamento, ma deve limitarsi a verificare che siano state esposte le dinamiche dei fatti come emerse dalle prime indagini di polizia e dalle acquisizioni documentali il controllo giurisdizionale, infatti, non è finalizzato a decidere sulla colpevolezza dell’estradando, ma solo a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per affidarlo allo Stato richiedente. Il quadro indiziario complessivo fonda la consegna. In conclusione, si può procedere alla consegna quando tutte le informazioni in ordine ai fatti addebitati fondano un quadro indiziario complessivo tale da giustificare la legalità del provvedimento adottato per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 19 marzo 2013, n. 12835 Presidente De Roberto Relatore Carcano Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto Europeo emesso il 15 gennaio 2012, nei confronti di P.R.N. dalla Pretura di Amburgo per sottoporlo a procedimento penale per i reati di omessa presentazione nei termini della dichiarazioni di redditi per complessivi Euro 5.082.223,38 relativi e di condotta fraudolenta diretta a ottenere l'autorizzazione per apertura di un magazzino a cauzione con accesso del sistema EMCS exercie movement and control sistem alla commercializzazione di birra in Amburgo La Cotte d'appello premette che - è stato trasmesso il mandato di arresto contenente una compiuta descrizione dei fatti per i quali è stato emesso il provvedimento di custodia, posto a fondamento della richiesta - che l'identità dell'arrestato risulta dal verbale di identificazione effettuata al momento dell'arresto, nonché da specifici elementi trasmessi dall'autorità richiedente - l'interessato ha dichiarato di non acconsentire alla consegnatiti sede di audizione. Ad avviso della Corte d'appello, la documentazione pervenuta è tale da consentire la verifica dei fatti ascritti a P.R.N. . La Corte d'appello precisa che, nei limiti della verifica da compiere in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di consegna presentata dall'autorità giudiziaria tedesca. I gravi indizi di colpevolezza sono stati riassunti in termini coerenti dal provvedimento restrittivo, posto poi a base del mandato d'arresto Europeo, nella parte in cui sono evocati gli elementi tratti dalla documentazione informatica esistente presso la Dogana Centrale di Amburgo nonché dalla documentazione acquisita dal procedimento EMCS informatizzato e dalle dichiarazioni dei testi B. e T. pertinenti ai fatti oggetto dell'imputazione. In particolare, risulta che P. ha ottenuto con frode l'autorizzazione all'apertura di un magazzino generale a cauzione con accesso al sistema EMCS, supportato dall'elaborazione elettronica di dati presso la dogana centrale di Amburgo con il pretesto di acquistare annualmente circa hl. 10.000 di birra. Tale punto vendita non è stato mai attivato, nonostante tra il 9 marzo ed il 18 giugno 2012 P. abbia ricevuto 2473 forniture di birra per un valore complessivo di litri 60.509 671, 80 dai magazzini generali su cauzione. P. non ha inoltre provveduto a presentare nei termini la dichiarazione dei redditi nel termine di legge né a versare l'imposta tedesca sulla birra dovuta per un ammontare di Euro 5.082.223,38. 2. Il difensore di P.N. deduce -violazione falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 6 comma 1 lett. e e comma 4 lett a art. 17,comma 4 art. 18 comma 1, lett.t della legge numero 69 del 2005 e vizio assoluto di motivazione. Per il ricorrente, la corte d'appello di Lecce, in assenza di qualsivoglia indicazione nel provvedimento del giudice tedesco sugli elementi concreti richiesti dalla legge italiana per la consegna, si è limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di verifica dei gravi indizi. Nel provvedimento emesso dall'autorità tedesca non vi è alcuna indicazione circa il contenuto della documentazione acquisita e non mi è neanche la indicazione delle circostanze oggetto delle dichiarazioni dei testi. In altri termini, il provvedimento non contiene una sufficiente determinazione dei comportamenti in ipotesi ascrivibili a P. . Vi è, ad avviso del ricorrente, una mancata indicazione delle fonti di prova relativi alla colpevolezza della persona nei confronti della quale è stato messo il mandato di cattura Europeo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La Corte d'appello ha ricostruito, in base alla documentazione trasmessa in relazione alla richiesta di consegna formulata con il mandato d'arresto, le precise modalità esecutive dei fatti e gli elementi che dalla stessa emergono sulla base dei primi accertamenti di polizia posti a fondamento delle ipotesi di accusa accertamenti consistenti, in relazione alla tipologia dei reati contestati, da documentazione informativa esistente presso la dogana di Amburgo e dai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria. In tal modo, è stata svolta la doverosa verifica volta ad accertare se l'autorità giudiziaria emittente abbia dato ragione del provvedimento adottato che può realizzare anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna. Ne discende che la gravità indiziaria non può essere sindacata in applicazione delle regole stabilite dal nostro ordinamento. L'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che siano state esposte le dinamiche dei fatti come emerse dalle prime indagini di polizia e dalle acquisizioni documentali di riferimento in ragione del fatto che la garanzia del controllo giurisdizionale non è finalizzata a decidere della colpevolezza dell'estradando, ma semplicemente in merito alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per affidarlo alla giurisdizione dello Stato richiedente, ove si svolgerà il relativo procedimento cautelare e il processo di cognizione. Tale è la ratio della scelta interpretativa della giurisprudenza di legittimità secondo cui vi deve essere un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna . In conclusione, va riaffermato il principio secondo cui può essere dato corso in ogni caso alla consegna qualora tutte le informazioni in ordine ai fatti addebitati alla persona richiesta - con riferimento al luogo dei commessi reati nonché alla qualificazione giuridica degli stessi - contenute nel mandato d'arresto, nel provvedimento interno adottato dall'autorità richiedente e negli atti allegati diano conto di un quadro indiziario complessivo, anche emerso dalle attività investigativa e dalla documentazione specificamente indicata, tale da giustificare la legalità del provvedimento adottato dalle autorità dello Stato richiedente. 2. A norma dell'articolo c.p.p., il ricorrente va condannato, al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.