Situazione economica migliorata: gratuito patrocinio addio, ma non retroattivamente

L’acquisizioni di disponibilità economiche incompatibili con la fruizione del patrocinio a spese dello Stato, portano alla revoca del beneficio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 10661/2013, depositata il 7 marzo scorso, precisando che, tuttavia, la revoca non può riguardare l’attività difensiva svolta nel periodo in cui esisteva una situazione reddituale utile alla fruizione del gratuito patrocinio. Il caso. Su istanza dell’amministrazione finanziaria, il Giudice di Pace di Ancona revocava il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di una persona, parte offesa del reato. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata nel 2008. L’interessato ricorre dunque per cassazione, affermando che la revoca del beneficio aveva erroneamente avuto luogo sulla base della valutazione dei redditi fruiti nell’anno 2009, anche se il procedimento era stato definito, con decreto di archiviazione, nel febbraio 2009. Secondo il ricorrente, insomma, risulterebbe violato l’articolo 76 d.p.r. numero 115/2003, «che impone di tener conto dei redditi fruiti nell’ultima dichiarazione dei redditi». È possibile revocare il beneficio. La S.C., preliminarmente, sottolinea che nel 2005 è stata introdotta la previsione del potere di revoca officiosa per la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti reddituali articolo legge numero 168/2005 . La Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso dell’interessato, fa alcune precisazioni in materia di gratuito patrocinio. Prima di tutto, rimarca che il ricorso diretto per cassazione è previsto solo in caso di decreto adottato – come nella fattispecie – su “richiesta di revoca” da parte dell’amministrazione finanziaria e non, invece, quando la revoca avviene d’ufficio da parte del giudice. Inoltre, aggiunge la Corte, ai fini della determinazione reddituale occorre far riferimento a tutti i redditi, compresi quelli derivanti da attività illecite. La revoca del beneficio attiene alla mancanza dei requisiti, sia originaria che sopravvenuta. È dunque possibile che, pur sussistendo in origine i requisiti reddituali, «la situazione sia successivamente mutata nel corso del tempo» con l’acquisizioni di disponibilità economiche incompatibili con la fruizione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. «Naturalmente» – precisano gli Ermellini - in tal caso la revoca non potrà riguardare «l’attività difensiva svolta nel periodo in cui esisteva una situazione reddituale utile alla fruizione del patrocinio a spese dello Stato». Il giudice, infatti, deve individuare il momento in cui si è determinata la nuova situazione, che esclude la possibilità di fruire del beneficio, e disporre la revoca «a far tempo da tale ultima epoca». La palla, ora, passa al giudice di merito.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 dicembre 2012 – 7 marzo 2013, numero 10661 Presidente Sirena – Relatore Blaiotta Motivi della decisione 1. Il Giudice di pace di Ancona, con atto in data 2 marzo 2012, su istanza dell'Amministrazione finanziaria, ha revocato il provvedimento del 3 febbraio 2009 col quale A.A. è stato ammesso, nella veste di persona offesa, al patrocinio a spese dello Stato. 2. Ricorre per cassazione l'interessato deducendo violazione di legge. La domanda di ammissione è stata presentata nell'ottobre 2008 e, come prescritto dalla legge, ha fatto riferimento ai redditi fruiti nel precedente anno 2007. Dunque, erroneamente la revoca ha avuto luogo sulla base della valutazione dei redditi fruiti nell'anno 2009, tanto più che il procedimento è stato definito con decreto d'archiviazione del febbraio 2009. Si configura, in conclusione, violazione dell'articolo 76 del d.P.R. numero 115 del 2002 che impone di tener conto dei redditi fruiti nell'ultima dichiarazione dei redditi. 3. Il ricorso è fondato nei termini che saranno esposti in appresso. Occorre preliminarmente rammentare che, nell'anno 2005, l'articolo 112 del d.P.R. numero 115 del 2002 è stato novellato ed è stata introdotta la previsione del potere di revoca officiosa per la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti reddituali. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della L. 17 agosto 2005, numero 168 di conversione del D.L. 30 giugno 2005, numero 115, è stato sostituito l'articolo 112, lett. d , prevedendo esplicitamente la possibilità della revoca di ufficio da parte del magistrato nonché l'articolo 113, comma 1, disponendo che Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell'articolo 112, lett. d , comma 1, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97 . Da una lettura coordinata di tali norme emerge, dunque, che il ricorso diretto per cassazione è previsto solo in caso di decreto adottato su richiesta di revoca e dunque, come nel caso in esame, sulla richiesta formulata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 112, lett. D e non, invece, quando la revoca avviene d' ufficio da parte del giudice. In tale ultimo caso, l'atto di revoca deve essere gravato col ricorso in opposizione. Per quel che qui maggiormente interesse, occorre rimarcare che, come questa Corte suprema ha già avuto modo di chiarire, la novella del 2005 ha introdotto un generale potere di revoca dell'atto di ammissione al patrocinio, sia d'ufficio che su richiesta dell'amministrazione finanziaria. Occorre inoltre aggiungere che il tenore letterale dell'articolo 112 lettera d non lascia adito a dubbi sull'autonomo potere di revoca del giudice quando risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito. Va pure considerato che, ai fini della determinazione reddituale, occorre fare riferimento a tutti i redditi, compresi quelli derivanti da attività illecite. L'articolo 96 del ridetto d.P.R. numero 115 prevede che il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte. Tale ponderazione indiziaria della capacità reddituale prevista al momento della valutazione dell'istanza deve ritenersi senz'altro possibile nell'ambito della procedura di revoca, attesa la chiara simmetria tra i provvedimenti di cui si parla. Occorre infine aggiungere che, come si è già accennato, la valutazione afferente all'atto di revoca attiene alla mancanza dei requisiti, sia originaria che sopravvenuta. Da tutto quanto sopra esposto discende che il giudice chiamato nella sede di merito a decidere circa la revoca in discussione è chiamato ad una valutazione che riguarda tutto il periodo in cui l'atto di ammissione ha operato, essendo ben possibile che, sussistendo in origine i requisiti reddituali, la situazione sia successivamente mutata nel corso del tempo con l'acquisizioni di disponibilità economiche incompatibili con la fruizione del beneficio in questione. In tal caso la revoca non potrà riguardare, naturalmente, l'attività difensiva svolta nel periodo in cui esisteva una situazione reddituale utile alla fruizione del patrocinio a spese dello Stato dovrà invece individuare il momento in cui si è determinata la nuova situazione che determina l'esclusione dal beneficio e dovrà disporre la revoca a far tempo da tale ultima epoca. Il giudice di merito non si è attenuto a tali principi. La revoca infatti ha avuto luogo su richiesta dell'amministrazione finanziaria essendo emerso che l'Anselmo ha fruito, nell'anno 2009, di un reddito superiore a quello di legge. Essa è stata disposta, implicitamente, ma erroneamente, con effetto radicalmente retroattivo. In tale situazione, infatti, alla stregua di quanto sopra esposto, si sarebbe dovuta verificare se, nel periodo anteriore al 2009, sussistesse una situazione reddituale che consentisse la fruizione del beneficio ridetto, atteso che la carenza dei requisiti reddituali può configurarsi ab origine o essere, per contro, sopravvenuta. A tale ponderazione è nel caso di specie chiamato il giudice. L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio ai fini di una nuova valutazione del caso alla luce dei principi sopra espressi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Ancona.