Rifiuta l’automobile nuova, perché ha già 45 chilometri. Venditore stizzito: «Lei è fuori di testa!». Critica, e non offesa, verso il compratore

Piccata reazione del titolare di una concessionaria di fronte alle rimostranze di un professionista, un avvocato, che dice ‘no’ alla permuta della propria vettura con un’altra nuova, perché quest’ultima ha già 45 chilometri alle spalle. Ma le parole dell’imprenditore vanno collocate all’interno del contesto della vicenda esse sono valutabili come semplice critica alle ‘competenze’ commerciali del professionista.

Lei è fuori di testa! . Espressione non proprio rispondente alle caratteristiche del ‘Galateo’ di Giovanni Della Casa, ma, si sa, i tempi e le società cambiano, spesso in maniera radicale Così, l’espressione, potenzialmente offensiva, può essere valutata come legittima, se funzionale a contestare – alla persona destinataria delle parole ‘incriminate’ – una non adeguata capacità valutativa. Cass., sent. n. 7594/2014, Quinta Sezione Penale, depositata oggi Quattro ruote. Scenario dello scontro – culminato con l’espressione Lei è fuori di testa! – è una serrata trattativa per l’acquisto di una nuova automobile protagonisti il titolare di una rivendita di automobili e il potenziale compratore, un avvocato. A scatenare la bagarre è il rifiuto del professionista – che aveva raggiunto un accordo con la società titolare della concessionaria per la permuta della propria vettura con un’altra nuova – di prendere possesso del veicolo predisposto dalla società, rifiuto poggiato sulla affermazione che quel veicolo è non qualificabile come nuovo, avendo percorso 45 chilometri . Piccata la reazione del titolare della concessionaria, il quale, a fronte della pretesa del professionista di risolvere il contratto e a chiusura della discussione sulla qualificabilità dell’autovettura come nuova , si rivolge malamente verso il professionista Lei, avvocato, è fuori fuori di testa! . Per il professionista, però, quelle parole non sono frutto della tensione, ma rappresentano una sorta di ‘atto di lesa maestà’, meritevole di ‘riparazione’ in ambito giudiziario. E questa prospettiva viene ritenuta corretta sia dal Giudice di pace che dai giudici del Tribunale ecco spiegata la condanna – alla pena di 800 euro di multa e al risarcimento dei danni – del titolare della concessionaria per avere offeso l’ onore del professionista. Contesto. Ma, secondo il legale dell’imprenditore, è completamente erronea l’ottica adottata nei giudizi di merito, perché non hanno tenuto presente che l’espressione Lei è fuori di testa! era finalizzata a sottolineare l’estraneità del professionista rispetto alle logiche commerciali . Ebbene, questa contestualizzazione è ritenuta saggia, e quindi condivisa, dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, ribaltando completamente il decisum di secondo grado, sanciscono che il fatto non costituisce reato , liberando il titolare della concessionaria da ogni addebito. Decisiva, per i giudici, è la cornice storica in cui sono maturati il dissenso tra venditore e compratore e l’ espressione critica utilizzata all’indirizzo dell’avvocato, ossia la diversità di opinione sulla precisa lettura tecnica del limite di percorrenza di un’auto per poterla catalogare come nuova . All’interno di tale quadro, l’espressione ‘incriminata’ è stata utilizzata per definire l’assenza di equilibrio e di adeguata capacità valutativa dell’avvocato nel settore del mercato delle automobili, ‘lacuna’ che è identificata, dal titolare della concessionaria, come ostacolo insormontabile alla conclusione del contratto . Per i giudici, quindi, le parole rivolte al professionista, seppur ‘forti’, sono da valutare come valutazione critica , non come lesione dell’onore .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 settembre 2013 – 18 febbraio 2014, n. 7594 Presidente Zecca – Relatore Bevere Fatto e diritto Con sentenza 16.9.2010 il tribunale di Perugia, sezione di Foligno, ha confermato la sentenza 20.6.08 emessa dal giudice di pace di Foligno, con la quale B.A. era stato condannato alla pena di € 800 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, perché ritenuto colpevole del reato di ingiuria in danno di R.P., per aver pronunciato in sua presenza le parole lei avvocato è fuori è fuori di testa . Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi 1. vizio di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla non corretta valutazione delle prove il tribunale ha confermato la condanna del B. pur in presenza di testimonianze discordanti quanto al contesto storico, al contenuto e al significato delle sue parole il R., a seguito di un accordo con la società B. Automobili srl, per la permuta della propria auto con altra nuova, aveva rifiutato il veicolo predisposto dall'imputato, poiché lo aveva ritenuto non qualificabile come nuovo, avendo percorso 45 km. A fronte della pretesa del R. di risolvere il contratto, all'esito della discussione sulla qualificabilità o meno dell'autovettura come nuova, il B. ha pronunciato la frase incriminata. , limitatamente alle parole Lei è fuori , nel senso di affermare l'estraneità dell'interlocutore, di professione avvocato, rispetto alle logiche commerciali. Questa ricostruzione dei fatti è confermata dal teste G., secondo cui l'imputato non pronunciò le parole di testa 2. violazione di legge in riferimento all'art. 594 c.p. la frase pronunciata dal B., dando per ammesso che corrisponda a quella indicata nel capo di imputazione, equivalente a dare del matto non integra il reato di ingiuria, in quanto tale espressione, pur inelegante e rozza, è entrata nel linguaggio comune e non è idonea a ledere l'onore e il decoro del destinatario e comunque è stata pronunciata nell'ambito di contrapposte opinioni su uno specifico tema commerciale. Il ricorso merita accoglimento, in quanto è da escludere che il B. abbia consapevolmente fatto uso di espressione socialmente interpretabile come offensiva, cioè adoperata in base al significato che essa venga oggettivamente ad assumere. Va infatti tenuta presente la non contestata cornice storica in cui sono maturati il dissenso tra imputato e persona offesa e l'espressione critica del primo essi hanno come origine e come oggetto la diversità di opinione tra venditore ed acquirente sulla precisa lettura tecnica del limite di percorrenza di un'auto, al di là del quale il bene mobile non sia più funzionalmente, economicamente e commercialmente meritevole della qualifica di nuovo, presentando quindi una flessione del suo valore commerciale. L'assenza di equilibrio e di adeguata capacità valutativa attribuita con la sintetica espressione oggettivamente offensiva fuori di testa dal commerciante all'avvocato è da inquadrare, nella suindicata cornice storica, come presa d'atto, da parte del primo, dell'insormontabile ostacolo alla conclusione del contratto di vendita e come identificazione di tale ostacolo nella carenza di preparazione ed esperienza, da parte dell'avvocato R., nel campo del mercato veicolare. Non è quindi ravvisabile, nel caso in esame, l'elemento psicologico del dolo generico, non essendo emerso che il B. abbia espresso la suindicata valutazione critica con la volontà di usare espressioni globalmente lesive dell'onore e del decoro dell'interlocutore e con consapevolezza della sua generale valenza lesiva. La sentenza va quindi annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.