Con la circolare numero 3/E del 4 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate offre una panoramica della maggiorazione Ires nelle società di comodo, passando in rassegna i soggetti passivi, il calcolo della base imponibili e il trattamento di ipotesi particolari quali l’opzione per la trasparenza e l’adesione al consolidato fiscale.
Soggetti passivi. L’articolo 2, comma 36-quinquies, D.L. 13 agosto 2011, numero 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, numero 148, ha introdotto per le società di capitali s.p.a, s.r.l., s.a.p.a. ed i soggetti assimilati società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato di comodo, una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota ordinaria Ires. In particolare vengono qualificate di comodo le società non operative e le società in perdita sistematica circolare numero 23/E/2012 . Sono invece escluse dalla maggiorazione le società che, pur ricomprese nell’ambito soggettivo dell’articolo 30, L. numero 724/1994 società non operative o dell’articolo 2, commi 36-decies e seguenti, D.L. numero 138/2011 società in perdita sistematica , non sono annoverate tra i soggetti passivi Ires ex articolo 73 TUIR. Base imponibile a cui applicare la maggiorazione. Di norma è il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui il soggetto interessato risulta di comodo e può essere costituita dal reddito minimo presunto determinato in base all’articolo 30, comma 3, legge 23 dicembre 1994, numero 724, ovvero da quello ordinariamente determinato laddove risulti superiore al reddito minimo presunto . Solo in quest’ultimo caso il contribuente può tener conto delle perdite concernenti i periodi d’imposta precedenti. Il secondo periodo del comma 36-quinquies prevede che la maggiorazione Ires trovi applicazione anche sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 TUIR dai soggetti di comodo, a società o enti soggetti passivi Ires ex articolo 73 TUIR. Due fattispecie speculari. Inoltre nel caso in cui una società di persone di comodo imputi parte del proprio reddito imponibile ad un soggetto passivo Ires che, di per sé, non si qualifica di comodo per il medesimo periodo d’imposta, la maggiorazione deve essere applicata limitatamente al reddito imputato per trasparenza. Quando invece il soggetto passivo Ires si qualifichi di comodo, questi dovrà provvedere alla liquidazione e al versamento della maggiorazione Ires sul proprio reddito imponibile complessivo comprensivo del reddito imputato dal soggetto trasparente . Opzione per la trasparenza e per il consolidato nazionale, cosa avviene. Nell’ambito del regime della trasparenza fiscale, ai sensi degli articolo 115 e 116 TUIR, il legislatore afferma il principio secondo cui l’applicazione della maggiorazione Ires avviene autonomamente in capo ad ogni singola società di capitali che si qualifichi di comodo. In sostanza, le s.p.a., le s.r.l. o le s.a.p.a. dotate della qualifica suddetta e che hanno abbracciato l’opzione del regime di trasparenza, in qualità di partecipate, provvedono separatamente ed autonomamente ad applicare la maggiorazione proprio come previsto in materia di consolidato nazionale . Nell’ipotesi che la società di comodo partecipi al regime della trasparenza in qualità di partecipante, determina e versa l’imposta corrispondente alla maggiorazione sempre in via autonoma il legislatore ha previsto che la liquidazione della maggiorazione da parte della partecipante avvenga «senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata». La ratio è di evitare ogni possibilità di duplicazione nell’applicazione della maggiorazione Ires. Infine nell’ambito del c.d. perimetro di consolidamento la società di comodo qui partecipa alla determinazione del reddito globale della fiscal unit , la stessa è tenuta a liquidare ed a versare autonomamente la maggiorazione Ires. I soggetti interessati, aderenti al consolidato, determinano la base imponibile della maggiorazione Ires secondo le ordinarie disposizioni in materia di determinazione del reddito articolo 117 e ss. TUIR , considerando le proprie eventuali perdite pregresse al consolidato stesso.
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