Fissato l’interrogatorio di garanzia, il giudice non è tenuto a sospenderlo per comunicare al difensore di fiducia la sopraggiunta nomina

Se il GiP che procede all’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. non ha avuto conoscenza – per qualsiasi ragione - della nomina fiduciaria effettuata dall’indagato con dichiarazione all’ufficio matricola, una volta che poi raccolga a verbale la nuova nomina non è tenuto alla sospensione dell’interrogatorio per avvisare il nominato difensore, dal momento che l’obbligo dell’avviso sussiste solamente ove la nomina sia intervenuta in tempo utile e non ove essa sia contestuale al compimento dell’atto.

Questo è quanto deciso, con la sentenza n. 9585 depositata il 28 febbraio 2013, dalla Suprema Corte di Cassazione, che si è pronunciata su un ricorso de libertate proposto dall’indagato. I fatti. L’uomo era stato attinto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e, a seguito dell’arresto, era stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 294 c.p.p In seguito la difesa aveva presentato al G.i.P. istanza per far dichiarare la perdita di efficacia della misura carceraria per nullità dello stesso interrogatorio, lamentando come non fosse stato dato avviso al difensore nominato fiduciariamente dall’indagato in vinculis . Il G.i.P. rigettava l’istanza e la difesa, quindi, proponeva appello, che il Tribunale del Riesame respingeva. Contro tale ultima decisione presentava ricorso per cassazione l’indagato, deducendo il vizio di violazione di legge nello specifico degli artt. 179 c.p.p. e 24 Cost. . La versione dell’indagato interrogatorio nullo. Ad avviso del ricorrente, l’interrogatorio espletato sarebbe afflitto da nullità assoluta ed insanabile, in quanto la nomina di difensore di fiducia effettuata dallo stesso all’Ufficio matricola del carcere sarebbe avvenuta alle ore 10 del medesimo giorno in cui il GiP ha avvisato il PM della fissazione dell’interrogatorio avviso che sarebbe avvenuto, secondo l’orario del fax della cancelleria del Tribunale, appena 35 minuti prima. Si rileva come tale minimo scarto non possa essere idoneo – soprattutto non conoscendo la precisione dell’apparecchio – a fare fede sugli orari effettivi di trasmissione. Inoltre, si puntualizza che l’indagato, all’inizio dell’espletamento dell’atto, ha dichiarato di non voler rispondere se non dopo aver conferito con il difensore fiduciario, esplicitando, quindi, la disapprovazione dell’avvocato officioso e avanzando tempestivamente l’eccezione. Ricorso respinto la nomina è un atto non ricettizio. La Suprema Corte respinge il ricorso, giacché le doglianze sono prive di pregio. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, infatti, le notificazioni e gli avvisi vanno indirizzati al difensore – fiduciario o officioso - che risulti nominato al momento in cui vengono disposti, senza che ci sia obbligo di rinnovarli al difensore successivamente nominato. Nel caso di specie, non par dubbio che il fax con cui il GiP ha dato avviso al PM della fissazione dell’interrogatorio sia stato ricevuto in orario antecedente alla dichiarazione di nomina fiduciaria rilasciata dall’indagato in vinculis all’ufficio matricola non può, in proposito, accogliersi la lagnanza circa l’obiettività dell’ora riportata sullo statino di trasmissione né sulla circostanza per cui l’indagato, già il giorno precedente, avrebbe effettuato una prenotazione in carcere per effettuare la dichiarazione di nomina. Ciò che conta, infatti, è il dato formale del momento in cui la stessa viene rilasciata e registrata in matricola tanto è vero che, ai sensi dell’art. 123, commi 1 e 3, c.p.p., la nomina si reputa atto non ricettizio, presuntivamente conosciuto dal giudice nell’istante in cui viene formalizzata. E’ irrilevante la ragione del silenzio. La manifestazione dell’indagato, nel corso dell’interrogatorio, di non voler rispondere ad alcuna domanda se non dopo aver conferito con l’avvocato fiduciario, può ritenersi solo esplicazione della sua volontà, della quale ha voluto fornire una spiegazione, cui non era tenuto infatti è irrilevante, ai fini di legge, quale sia la ragione che induce il soggetto ad avvalersi del diritto al silenzio. Infine, non può opinarsi che questa sua dichiarazione valga come eccezione, seppur implicita, per far valere la supposta nullità. L’interrogatorio è in regola. L’interrogatorio di garanzia, nei fatti, si è svolto nel pieno rispetto delle regole procedurali, dal momento che, per orientamento granitico, il giudice che procede all’atto, che non abbia avuto conoscenza della nomina effettuata dall’indagato in vinculis e che la raccolga direttamente a verbale , non ha l’obbligo di sospendere l’interrogatorio stesso al fine di avvisare il nuovo difensore tale obbligo, infatti, sussiste soltanto quando la nomina sia intervenuta in tempo utile, ma non quando sia contestuale al compimento dell’atto. Rileva, infine, che l’indagato era assistito, nel corso dell’interrogatorio, da un legale – seppur sostituto di quello officioso. Per tutte queste ragioni gli Ermellini hanno respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 gennaio – 28 febbraio 2013, n. 9585 Presidente Teresi – Relatore Mulliri Ritenuto in fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Va premesso che l'indagato ricorrente è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e che, in seguito all'arresto, egli è stato sottoposto al previsto interrogatorio di garanzia in data 29.8.12. Successivamente, la sua difesa ha avanzato al G.i.p. una istanza volta ad ottenere una declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare per nullità dell'interrogatorio ex art. 294 in quanto svolto senza che fosse stato dato avviso al difensore nominato di fiducia dall'indagato. La reiezione di tale istanza da parte del G.i.p. è stata oggetto di appello che il Tribunale per il Riesame ha, con la presente ordinanza, respinto. 2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, l'indagato ha proposto ricorso personalmente deducendo, come motivo unico, violazione dj legge in particolare, degli artt. 179 c.p.p., e 24 Cost. A detta del ricorrente, infatti, ci si troverebbe al cospetto di una nullità assoluta ed insanabile in quanto è irrilevante l'obiezione del Tribunale secondo cui la nomina del difensore sarebbe intervenuta successivamente alla fissazione dell'interrogatorio come risulta dal fax con cui il G.i.p. ha avvisato l'ufficio di procura dell'avvenuta fissazione dell'interrogatorio . Dagli atti, infatti, risulta che la dichiarazione di nomina, dell'avv. Arianna Leonardi, quale difensore di fiducia, a mod. IP 1, da parte dell'indagato, è avvenuta alle ore 10 del giorno 28.8.12 mentre il fax con cui l'ufficio G.i.p. ha avvisato il P.M. della fissazione dell'interrogatorio di garanzia reca l'ora delle 9.25 dello stesso giorno. Si obietta che la differenza è minima e non può certo farsi affidamento su un apparecchio fax di una cancelleria di Tribunale della cui precisione nulla si sa. Si fa, comunque, osservare che anche nel corso dell'esame l'indagato ha dichiarato di non voler rispondere se non dopo aver parlato con il proprio difensore di fiducia mostrando quindi, chiaramente di non approvare la presenza in loco di un difensore di ufficio peraltro, m sostituzione di quello nominato . Non ha, quindi, pregio l'ulteriore obiezione del Tribunale secondo cui l'eccezione non è stata avanzata tempestivamente in occasione dell'espletamento dell'atto. Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato. È orientamento pacifico di questa giurisprudenza di legittimità che le notificazioni, così come le comunicazioni e gli avvisi, devono essere indirizzate al difensore della parte che risulti nominato, d'ufficio o di fiducia, si momento m cui sono disposte, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato”, sez. III, 11.3.09, Fanin, rv. 243864 Sez. VI, 27.5.08, Skuqi, Rv. 240582 Sez. IV, 5.5.00, Ferri Vici, Rv. 217377 . Nella specie non vi è dubbio che il fax con cui il G.i.p. ha avvisato il P.M. dell'avvenuta fissazione dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., sia avvenuta in orario antecedente la dichiarazione a mod. IP1 fatta dal'indagato. I dubbi che il ricorrente avanza circa la perfetta funzionalità dell'orologio del fax sono -e restano - tali né non possono essere in alcun modo idonei a discutere la obiettività dell'orario segnato sul fax. Al contempo è irrilevante ogni discorso circa la prenotazione fatta dal detenuto, sin dal giorno precedente, presso l'ufficio matricola per rilasciare dichiarazioni rivolte all'A.G Ciò che fa testo è, infatti, il dato formale del momento in cui tale dichiarazione è stata rilasciata e registrata in matricola. Diversamente, si darebbe spazio ad un regime di totale incertezza circa il momento in cui il detenuto ha fatto la propria dichiarazione tanto rilevante ai fini del procedimento che la norma - art. 123 comma, ult. pt. - la considera non ricettizia, vale a dire, presuntivamente conosciuta ipso facto dal giudice, nel momento stesso in cui essa viene rilasciata . Per quel che attiene, poi, alle considerazioni svolte dal detenuto circa il comportamento da lui tenuto nel corso dell'udienza camerale deputata all'interrogatorio, deve osservarsi che il fatto di avere egli dichiarato di non voler rispondere se non dopo aver parlato con il proprio avvocato di fiducia ha costituito semplicemente esplicazione di una sua precisa facoltà della quale egli ha ritenuto opportuno dare una spiegazione che però non era dovuta risultando dei tutto irrilevante la ragione per la quale l'indagato/imputato decida, in qualsiasi momento del procedimento, di avvalersi della facoltà di non rispondere . Né si può sostenere, come tenta di fare il ricorrente, che la esplicitazione della ragione per la quale egli non ha risposto possa essere intesa come una implicita eccezione di una inesistente nullità. Quand'anche essa fosse stata da intendere come tale, Infatti, non avrebbe meritato accoglimento essendo già stato affermato sez. II, 16.1.96, Archesso, rv, 204037 che, qualora il giudice che procede all'Interrogatorio al sensi dell'art. 294 c.p.p. non abbia avuto conoscenza della nomina del difensore di fiducia effettuata dall'indagato in vinculis con dichiarazione resa all'ufficio matricola dell'istituto carcerario, qualunque sia la causa di ciò, una volta raccolta a verbale la nomina, non è tenuto a sospendere l'interrogatorio per dare avviso al difensore nominato, essendo l'obbligo dell'avviso configurabile ove la nomina Intervenga In tempo utile, e non anche ove essa sia contestuale al compimento dell'atto”. Non essendovi, perdo, alcuna irregolarità, è ultroneo e superfluo anche il discorso del Tribunale circa la intempestività dell'eccezione non formulata neppure dal difensore. Ed infatti, ai fini della regolarità dell'espletando interrogatorio di garanzia, ciò che rilevava era che l'indagato fosse assistito da un difensore. In difetto di nomina di quello di fiducia - non esistente, come visto, al momento della fissazione dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. - all'indagato ne era stato nominato uno di ufficio e, di certo, di nulla deve dolersi l'Indagato se, in concreto, all'interrogatorio si è presentato un suo sostituto processuale che ha presenziato all'atto. Nel respingere il ricorso, seguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comunicazione, ex art. 94, co. 1 ter, disp. att. c.p.p. alle autorità penitenziarie. P.Q.M. Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p Ordina che, a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui al l'art. 94 co. 1 bis disp. att. c.p.p