CNF: approvato il nuovo Codice deontologico forense

Illeciti tipizzati in via tendenziale, previsione delle sanzioni, nuovi ambiti rilevanti sotto il profilo deontologico. È questa l’estrema sintesi di quanto disciplina il nuovo Codice deontologico forense, che ha come scopo quello di tutelare l’affidamento dei cittadini al corretto esercizio della professione.

Approvato il nuovo Codice deontologico forense. Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa straordinaria dello scorso venerdì 31 gennaio, ha approvato il nuovo Codice deontologico forense in attuazione delle previsioni contenute nella legge di riforma dell’ordinamento forense e nei termini temporali previsti dalla legge. Il testo, predisposto dalla commissione deontologica coordinata da Stefano Borsacchi, è stato approvato in via definitiva tenendo conto delle osservazioni pervenute da Ordini e associazioni in sede di consultazione. La presentazione del nuovo Codice ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine è prevista per il prossimo 19 febbraio. Tutela dell’interesse pubblico e corretto esercizio della professione forense. Per queste ragioni la legge forense n. 247/2012 dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice. Infatti, la stessa legge ha previsto la tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari e l’espressa indicazioni delle sanzioni, che nel codice corredano ogni fattispecie con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato . 73 articoli in 7 titoli. Il nuovo codice – si legge sul sito del CNF - si compone di 73 articoli raccolti in 7 titoli il primo artt. 1-22 individua i principi generali il secondo artt. 23-37 è riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita il terzo artt. 38-45 si occupa dei rapporti tra colleghi il quarto artt. 46-62 attiene ai doveri dell’avvocato nel processo il quinto artt. 63-68 concerne i rapporti con terzi e controparti il sesto artt. 69-72 concerne i rapporti con le Istituzioni forensi il settimo art. 73 contiene la disposizione finale . Principi generali. Tra i principi generali si annoverano l’indipendenza e autonomia e di leale concorrenza di diligenza qualità della prestazione e di competenza, di aggiornamento e formazione continua il dovere di adempimento di ogni onere fiscale, previdenziale, assicurativo, contributivo. Le informazioni sull’attività professionale dovranno essere coerenti con lo scopo di tutelare l’affidamento della collettività. Inversione, rispetto all’attuale codice, tra il titolo II ed il III. Nei Rapporti con i clienti e parte assistita titolo II – afferma il CNF nel proprio comunicato - viene scandito il momento della nascita del rapporto professionale, con gli obblighi informativi che ne conseguono prevedibile durata causa, oneri, preventivo scritto se richiesto, estremi della polizza assicurativa, possibilità di avvalersi della mediazione , e della libera pattuizione del compenso . L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose e deve emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto. Inoltre, viene ribadito il divieto di accaparramento di clientela e il dovere dell’avvocato di fornire informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale . Informazione con ogni mezzo, ma sul sito web non sono ammessi banner pubblicitari. L’informazione è ammessa con ogni mezzo, ma il sito web deve avere dominio proprio senza re-indirizzamento, direttamente riconducibile all’avvocato, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso . Titolo III Rapporti con i colleghi. L’avvocato, nel proprio studio, dovrà favorire la crescita formativa dei propri collaboratori, compensandone adeguatamente la collaborazione. Per quanto riguarda i praticanti, poi, è previsto che il legale assicuri l’effettività e la proficuità della pratica forense e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese , riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato. Doveri dell’avvocato nel processo. Per quanto riguarda il IV titolo, è stata inserita una norma dedicata all’ascolto del minore per assicurare la maggior correttezza in un ambito particolarmente delicato. Importante anche il titolo VI sui Rapporti con le Istituzioni forensi. Infatti, vige l’obbligo di collaborazione dell’avvocato iscritto e, soprattutto, viene sanzionata pesantemente le attività volte a favorire candidati durante l’esame di abilitazione, soprattutto da parte dell’avvocato-commissario d’esame. Il nuovo Codice deontologico – fa sapere infine il CNF - entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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