La moglie non può aprire la corrispondenza dell’ex marito

Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza art. 616 c.p. la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all’art. 616, comma 2, c.p., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte.

Ribadendo questo pacifico orientamento, la Quinta sezione Penale di Cassazione, con sentenza n. 585, del 9 gennaio 2014, ha rigettato il ricorso proposto da una moglie separata che aveva, incautamente, aperto la corrispondenza del compagno, non più convivente. Il caso. Con ricorso articolato in quattro motivi, una coniuge, condannata in primo grado, anche al risarcimento dei danni, per violazione dell’art. 615 c.p., secondo la seguente contestazione perché, pur non essendo destinataria, apriva e prendeva cognizione della corrispondenza – contratto editoriale omissis – destinata a omissis , suo marito non convivente, dal quale è legalmente separata, utilizzandola nella causa di separazione pendente innanzi al Tribunale di Napoli - I sezione civile , proponeva ricorso per cassazione, contestando 1 erronea applicazione dell’art. 615 c.p. e travisamento del fatto, rilevandosi a che il destinatario aveva già preso visione e cognizione della corrispondenza incriminata b che la busta contenente il contratto di edizione era già aperta a destinazione, come confermato dalla teste omissis c che nella condotta [] era ricorrente una giusta causa di rivelazione del contenuto dell’atto 2 vizi motivazionali, in ordine all’omessa valutazione della rilevanza della pregressa conoscenza, da parte del destinatario, del contenuto della corrispondenza 3 vizi motivazionali, in ordine all’elemento soggettivo del reato, poiché la ricorrente aveva rinvenuto suddetto plico sulla propria ignoranza, ignorando, così, che il marito non ne avesse preso contezza 4 mancata assunzione di una prova decisiva, stante la non escussione, prima concessa e poi non effettuata, di alcuni testi. Legge la posta dell’ex marito c’è violazione di corrispondenza . La Quinta sezione Penale di Cassazione, con sentenza n. 585, depositata il 9 gennaio 2014, rilevata l’intervenuta prescrizione nelle more tra il secondo e l’ultimo grado di giudizio, ma, ritenuto che la presenza della domanda risarcitoria di parte civile imponesse, comunque, l’esame del ricorso, ha esaminato il ricorso e annullato la sentenza per essere il reato, appunto, estinto, e ha rigettato il ricorso, per le ragioni che seguono, agli effetti civili. Premessa l’assoluta irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato contestato, della pregressa conoscenza del contenuto della corrispondenza da parte del destinatario, che ha reso inammissibili per manifesta infondatezza i motivi di ricorso dal due al quattro, gli ermellini si soffermano sulla prima censura, ritenendola anch’essa infondata integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza art. 616 c.p. la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all’art. 616, comma 2, c.p., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 novembre - 9 gennaio 2014, n. 585 Presidente Bevere – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29/02/2012, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato M.F. alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 616 cod. pen., contestato nei seguenti termini perché, pur non essendone destinataria, apriva e prendeva cognizione della corrispondenza - contratto editoriale Società Guida datato 17.3.2005 - destinata a C.M. , suo marito non convivente, dal quale è legalmente separata, utilizzandola nella causa di separazione pendente innanzi al Tribunale di Napoli - I sezione civile . 2. Nell'interesse della M. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta erronea applicazione dell'art. 616 cod. pen. e travisamento del fatto. Al riguardo, si rileva che all'imputata era contestato di avere aperto e preso cognizione della corrispondenza chiusa indirizzata al C. e si aggiunge a che il destinatario aveva già preso visione e cognizione della corrispondenza incriminata b che la busta contenente il contratto di edizione era giunta già aperta a destinazione, come confermato dalla teste C.S. c che nella condotta della M. non è neppure ravvisabile l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 616 cod. pen. - peraltro mai contestata -, in quanto, nella specie, era ricorrente una giusta causa di rivelazione del contenuto dell'atto. 2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di valutare la rilevanza della pregressa conoscenza, da parte del destinatario, del contenuto della corrispondenza. 2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine all'elemento soggettivo del reato, dal momento che la ricorrente aveva rinvenuto il plico già aperto sulla sua scrivania, talché, non avendolo ricevuto personalmente, non aveva conoscenza del fatto che il marito non ne avesse preso cognizione. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, per non avere la Corte territoriale proceduto alla rinnovazione dibattimentale, in merito ai testi, prima ammessi e poi non sentiti dal giudice di primo grado, i quali avrebbero potuto confermare che il contenuto del contratto inviato al C. era ben noto a quest'ultimo, giacché l'invio del documento, per la formale accettazione, segue alla definizione dell'accordo. Considerato in diritto 1. In assenza di cause evidenti di inammissibilità, occorre rilevare che, per effetto della sospensione registrata in appello, è maturato, in data 23/01/2013, successivamente alla sentenza di secondo grado 29/02/2012 , il termine di prescrizione. 2. Ciò posto, la presenza della domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile impone comunque l'esame del ricorso. 2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, giacché, come emerge dalla sentenza impugnata e dalla lettura complessiva e sostanziale del fatto storico ascritto all'imputata, la condotta contestata si è tradotta nella indebita utilizzazione di corrispondenza sottratta al destinatario e distratta a fini diversi. Ne discende l'irrilevanza del fatto che il plico fosse chiuso o aperto, essendo evidente che la corrispondenza era destinata ad altri, come pure del fatto che il destinatario ne conoscesse il contenuto, giacché la norma tutela la libertà individuale e la riservatezza. Va, in conclusione, ribadito che integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza art. 616 cod. pen. , la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all'art. 616, comma secondo, cod. pen., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 cod. proc. civ., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all'altra parte o ad un terzo, l'esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo Sez. 5, n. 35383 del 29/03/2011, Solla, Rv. 250925 . 2.2. L'assoluta irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato contesto, della pregressa conoscenza del contenuto della corrispondenza da parte del destintario, rende inammissibili per manifesta infondatezza i restanti motivi di ricorso. 3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, mentre il ricorso va rigettato agli effetti civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.