Monitoraggio fiscale: le nuove regole

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 38/E del 23 dicembre 2013, fornisce alcuni chiarimenti sulla legge n. 97 del 6 agosto 2013. I capitali all'estero vanno dichiarati anche per importi inferiori a 10.000 euro.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 38/E del 23 dicembre 2013, fornisce chiarimenti sulle modifiche al decreto legge n. 167/1990 introdotte dalla Legge Europea 2013. Chiarimenti sul nuovo monitoraggio fiscale dei capitali all'estero dunque, al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti dei contribuenti con attività estere detenute in Paesi collaborativi e, viceversa, di rafforzare il contrasto alle frodi internazionali. Vediamo le principali novità Viene eliminato il limite di 10.000 euro superato il quale scattava l'obbligo dichiarativo. Il monitoraggio comprende dunque tutte le attività e gli investimenti detenuti all'estero, senza limiti d'importo. I Paesi collaborativi trovano una nuova definizione, più ampia del concetto di white list . Vengono infatti ricompresi anche i Paesi che, pur non rientrando nella white list , prevedono un opportuno scambio di informazioni con l'Amministrazione Finanziaria italiana, ad esempio con una convenzione contro le doppie imposizioni oppure con uno specifico accordo internazionale. Sono tenuti a compilare il quadro RW di Unico coloro che vengono considerati i titolari effettivi delle attività estere e non soltanto i possessori formali . Il concetto di titolare effettivo viene mutuato dalla normativa antiriciclaggio, quindi, esemplificando, per le società tenuti agli adempimenti sono la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, la possiedono o controllano. Sono esonerati dall'obbligo di monitoraggio gli enti commerciali, le società escluse quelle semplici , gli organismi di investimento collettivo del risparmio Oicr istituiti in Italia, i fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità e le forme pensionistiche complementari per cui vale il regime fiscale sostitutivo, le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano o per le organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. Diventano molto più leggere le sanzioni che, sulla base della Legge europea, si attestano tra il 3 e il 15% dell'ammontare degli importi dichiarati, mentre la misura originaria andava dal 10 al 50%. La sanzione si inasprisce nel caso in cui si sia in presenza di investimenti o attività estere di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in questo caso la sanzione sale e va dal 6 al 30%. fonte www.fiscopiu.it

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