La pregressa cessione di un contratto di locazione finanziaria comporta, all’atto del fallimento, che il patrimonio a garanzia dei creditori risulti decurtato dei diritti e delle facoltà nascenti dal negozio. Soprattutto se l’acquirente ha indennizzato la società con una somma pari alla metà del valore del bene.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 4623, depositata il 30 gennaio 2013. La fattispecie. Un contratto di locazione finanziaria di una vettura nella disponibilità di una s.r.l. veniva ceduta alla moglie dell’amministratore della società, indagato per il delitto di bancarotta per distrazione in relazione al fallimento della stessa. La vettura, oggetto di distrazione in relazione al fallimento, veniva sottoposta a sequestro preventivo. Manca il fumus commissi delicti? L’imputato, con il ricorso presentato per cassazione, rileva che l’assenza del requisito del fumus commissi delicti «perché nel contratto di leasing proprietario rimane il concedente e non già il locatario». Per l’auto erano stati pagati 8mila euro Inoltre, aggiunge il ricorrente, non sono ravvisabili gli estremi della condotta distruttiva perché, con il versamento di 8mila euro da parte dell’acquirente, somma da ritenersi congrua al valore dell’auto, «non vi era stato nessun nocumento effettivo nei confronti dei creditori». ma non bastano. La S.C. afferma che il fumus commissi delicti è ravvisabile perché, come più volte ribadito dalla stessa Corte, «la pregressa cessione di un contratto di locazione finanziaria comporta, all’atto del fallimento, che il patrimonio a garanzia dei creditori risulti decurtato dei diritti e delle facoltà nascenti dal negozio». In più, conclude la Cassazione, l’indennizzo pari a 8mila euro, a fronte del valore accertato dell’auto di 18.700 euro, aveva recato effettivo nocumento ai creditori. Pertanto, il ricorso viene rigettato.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 novembre 2012 – 30 gennaio 2013, numero 4623 Presidente Ferrua – Relatore Marasca Osserva Il GIP presso il tribunale di Messina disponeva, con ordinanza in data 11 aprile 2012, il sequestro preventivo dell'autovettura BMW 320, tg. intestata a Ma.Ma.Le. perché oggetto di distrazione in relazione al fallimento della New Vigile Peloritano srl. La predetta vettura era nella disponibilità della Vigile Peloritano srl in virtù di un contratto di locazione finanziaria e da tale società venne dapprima ceduta alla New Vigile Peloritano srl e poi a Ma.Ma.Le. , moglie di M.S. , indagato per il delitto di bancarotta per distrazione in relazione al fallimento indicato, che versò alla New Vigile Peloritano la somma di Euro 8.000,00. Con il ricorso per cassazione S M. deduceva la violazione di legge in relazione agli articolo 216 e 223 RD 267/42 mancando il requisito del fumus commissi delicti perché nel contratto di leasing proprietario rimane il concedente e non già il locatario. In ogni caso non sono ravvisabili gli estremi della condotta distrattiva perché non vi era stato nessun nocumento effettivo nei confronti dei creditori, anche perché la somma versata alla venditrice appariva congrua rispetto al valore dell'auto. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da M.S. non sono fondati. Bisogna in primo luogo rilevare che nel caso di specie avrebbe diritto alla restituzione dell'auto in sequèstro la moglie dell'indagato Ma.Ma.Le. , titolare del bene ed alla quale lo stesso era stato sequestrato. Sotto tale profilo il ricorso sarebbe inammissibile non avendo l'indagato indicato il concreto interesse alla proposizione del gravame vedi Sez. I, 21 settembre – 5 ottobre 2005, numero 36038, CED 232254 . In ogni caso, pur volendo prescindere da tale considerazione, va detto che i motivi di ricorso sono infondati. Il fumus commissi delicti è, infatti, certamente ravvisabile perché la Suprema Corte ha più volte stabilito che la pregressa cessione di un contratto di locazione finanziaria comporta, all'atto del fallimento, che il patrimonio a garanzia dei creditori risulti decurtato dei diritti e delle facoltà nascenti dal negozio tra le tante, vedi Sez. V, numero 30492 del 23 aprile 2003 è, quindi, ravvisabile in tale operazione una ipotesi distrattiva. La ordinanza impugnata ha, altresì, posto in evidenza che la cessione del contratto di locazione finanziaria della BMW alla moglie dell'amministratore della società aveva recato effettivo nocumento ai creditori perché la acquirente Ma. aveva indennizzato la società con la somma di Euro 8.000,00 a fronte del valore accertato del mezzo di Euro 18.700,00. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.