L’INPS, con il messaggio numero 1500 del 24 gennaio 2013, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alla gestione degli esodati. In particolare, per quanto riguarda i professionisti, la contribuzione minima alla Cassa di previdenza non esclude lo stesso dal beneficio della salvaguardia.
Il diritto alla salvaguardia «I provvedimenti di reiezione adottati sino ad oggi –precisa il messaggio - dovranno essere riesaminati ed eventualmente annullati ove sussistano tutti i requisiti di legge per il diritto alla c.d. “salvaguardia”, con riconoscimento del diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda». L’INPS ha anche affermato che, qualora gli interessati dichiarano di esser stati rioccupati successivamente alla risoluzione del rapporto lavorativo o all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, le domande devono essere respinte. Il nodo delle Casse professionali ed enti privatizzati. Per quanto riguarda le Casse professionali e gli enti privatizzati, invece, l’INPS spiega che è previsto il versamento di una contribuzione legata al reddito professionale del soggetto iscritto o, per alcune Casse o Enti, è previsto il «versamento di una contribuzione minima non legata al reddito né all'esercizio della professione, ma alla sola iscrizione all’Albo o al Ruolo». Il versamento minimo alla Cassa non esclude la salvaguardia del professionista. Il professionista, secondo quanto disposto dall’Istituto di Previdenza, potrà presentare alla Cassa o all’Ente una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale sia attestata l’obbligatorietà del versamento di contribuzione minima alla gestione di appartenenza e la circostanza che la contribuzione versata non è collegata allo svolgimento di attività lavorativa. Il controllo, sulla veridicità di tali dichiarazioni, sarà effettuato con l’aiuto del Casellario dei Lavoratori Attivi.
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