Niente e nessuno può impedire la visita dei nonni ai nipoti: il loro legame è uguale a quello dei minori con i genitori

Lo sancisce la CEDU in una storica sentenza di cui non mi risultano precedenti. Il legame tra genitori e figlio è forte ed indissolubile come quello tra nonni e nipote. Il padre è stato assolto con formula piena dall’accusa di abusi sessuali sulla figlia nell’ambito di una difficile separazione. Per i giudici e per i servizi sociali ciò è un elemento sufficiente per negare il diritto di visita ai nonni, perché avevano sempre supportato il figlio e perché la minore, improvvisamente, non voleva più vederli. Per la CEDU, invece, ciò viola l’articolo 8 Cedu. Risarciti con euro 21mila oltre interessi ed oneri di legge.

È quanto deciso dalla CEDU sez. II nel caso Manuello e Nevi c. Italia del 20 gennaio 2015. Il caso. I ricorrenti hanno sempre avuto uno stretto rapporto col figlio e la nipote M.C. vivevano in case vicine, avevano acquistato loro un secondo appartamento ed una cameretta nella loro casa era stata approntata per la bimba, che trascorreva lunghi periodi estivi presso i nonni. Nel maggio 2002 la coppia si separò e la donna chiese l’addebito al marito che fu denunciato dal preside della scuola frequentata dalla bimba per sospetti abusi sessuali. Seguì un processo penale dal quale fu assolto con formula piena, ma questa accusa si è ripercossa nei rapporti con i nonni paterni. Infatti, contestualmente, la madre denunciò il padre al Tribunale dei minori chiedendone la revoca della potestà genitoriale il caso delicato fu passato ai servizi sociali ed ad uno psicologo che doveva seguire la minore favorendone la riconciliazione col padre ed i nonni, ma ciò asseritamente non avvenne. La sentenza del 16/2/06 concesse visite ogni 15 giorni, ma, nel frattempo, nonni e bimba erano restati in contatto scambiandosi lettere e doni. Una relazione dello psicologo, poi, rilevava, contraddicendo i precedenti pareri e perizie favorevoli, come «la mancanza d’indipendenza della posizione dei nonni da quella del figlio potesse causare grandi sofferenze alla nipote, sì che queste visite non erano più compatibili col suo benessere» e ne chiedeva la sospensione, ottenuta il 14/6/06. Dopo uno scambio di accuse reciproche, la decisione fu confermata dalla CdA di Torino il fatto che il padre fosse stato assolto circostanza non apprezzata in prime cure non era un elemento sufficiente ad escludere il malessere della minore, visto che c’erano stati sospetti abusi. Il rifiuto di M.C. d’incontrare i nonni era, poi, un valido ostacolo. Anche la S.C. con una sentenza del 17/6/09 respinse le loro istanze. Tutto ciò, per i nonni, è un’aperta violazione degli artt.8 e 6§ .1 Cedu, non solo per l’eccessiva durata del processo innanzi al Tribunale minorile, ritenuto iniquo ed ingiusto, ma anche per il mancato intervento delle autorità italiane contro la condotta ostativa dei servizi sociali, derogando all’equo bilanciamento tra il benessere della bimba ed il loro diritto di visita. Si rinvia al testo per ogni eventuale approfondimento. Violazione della serenità familiare e diritto ad un legame con i nonni. La CEDU concorda con loro. Infatti spetta alle autorità interne e non al giudice predisporre tutte le misure necessarie per tutelare il benessere del minore e favorire il percorso di conciliazione con i nonni l’adozione di un’opportuna legislazione che tuteli i diritti legittimi delle parti anche tramite il rispetto delle decisioni giudiziarie e/o di misure specifiche. Sinora la giurisprudenza ha preso sempre in considerazione il rapporto tra genitori per lo più il padre e figli, ma questo stesso legame è estensibile ai nonni e quindi sono applicabili gli stessi principi. Più precisamente questi obblighi positivi che gravano sullo Sato non si limitano alla riconciliazione padre-figlia, ma anche a tutte le fasi prodromiche al conseguimento di questo fine e quindi anche alla ricostruzione del rapporto con i nonni Zhou c. Italia del 21/1/14, Nicolò Santilli c.Italia del 17/12/13, Lombardo c. Italia del 29/1/13 e Nistor c.Romania del 2/11/10 . La coercizione ed/od il divieto di visite devono essere limitati ed esercitati con cautela, tenendo sempre conto del benessere del minore e dell’equo bilanciamento degli interessi, perché si rischierebbe di adottare misure dannose per la sua salute e per il suo sviluppo psico-fisico, né parimenti si può rischiare che il contatto con i genitori danneggi i figli. La falsa accusa di abusi sessuali giustifica l’interruzione delle visite? No. In primis il rapporto nonni-nipote rientra nei legami familiari tutelati dall’articolo 8 Cedu. Se da un lato è un dovere dello Stato interromperli in caso di abusi sessuali Covezzi e Morselli c. Italia del 9/5/03 , nella fattispecie non ha fatto alcuno sforzo, anzi ha rovinato irrimediabilmente questi rapporti, danneggiando tutta la famiglia, visto che l’assoluzione non è stata debitamente presa in considerazione dallo psicologo, dai servizi sociali e dai giudici hanno commesso l’errore fatale di associare l’amore tra genitori e figlio alla falsa accusa, «con scomposizione totale di ogni relazione familiare» e, quindi, con gravi conseguenze per M.C. che da 12 anni circa si è vista privata dei legami col padre e con i nonni. Dovevano valutare positivamente l’assoluzione e non dedurre, sbagliando, che legittimasse questa interruzione degli affetti. Dal testo si desume infine che questa trasgressione assorbe anche quella lamentata circa l’articolo 6 § .1., pur non essendo specificatamente affrontata.

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