Con Comunicato diffuso lo scorso 9 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, anche a seguito di segnalazioni relative a società che offrono il servizio a pagamento, l’inclusione nell’archivio VIES Vat information exchange system , che consente ai soggetti IVA di effettuare operazioni intracomunitarie, è gratuita, e che dunque nessuna somma viene richiesta agli operatori da parte dell’Agenzia ai fini della registrazione.
La nota dell’Agenzia. Nessuna somma viene richiesta dall’Agenzia dell’Entrate ai fini dell’inclusione nella banca dati VIES Vat information exchange system , che consente ai soggetti IVA di effettuare operazioni intracomunitarie la registrazione nella banca dati e la pubblicazione del numero di partita IVA, infatti, sono totalmente gratuite. La precisazione è giunta in una nota dello scorso 9 gennaio, diffusa dalla stessa Agenzia «anche alla luce di segnalazioni relative a società che offrono il servizio a pagamento». L’inclusione automatica nell’archivio. L’Agenzia ricorda che, a seguito delle novità introdotte dal Decreto sulle Semplificazioni fiscali d.lgs. numero 175/2014 , l'opzione relativa all’effettuazione di operazioni intracomunitarie, che determina l’inclusione automatica nell’archivio, può essere espressa nella dichiarazione di inizio attività oppure in qualsiasi momento successivo, in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati. L’articolo 22 del citato Decreto, infatti, modificando l'articolo 35, comma 7-bis, del D.P.R. numero 633/1972, stabilisce che il soggetto passivo IVA che in sede di dichiarazione di inizio attività - o successivamente - esprima l’opzione per effettuare operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 17 del Regolamento UE numero 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ottiene l’inclusione nella banca dati già al momento dell’attribuzione della partita IVA o al momento in cui esprime l'opzione, senza dover attendere 30 giorni, come in precedenza. I controlli dell’Agenzia. Dopo l'iscrizione - e non in via propedeutica, come avveniva in precedenza - l’Agenzia effettua i relativi controlli, verificando anche la regolare presentazione degli elenchi riepilogativi ed escludendo dalla banca dati i soggetti passivi che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi. Come espressamente precisato nella Circolare numero 31/E del 30 dicembre 2014, «la verifica sui quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi Intra operi dal momento di entrata in vigore della disposizione in argomento, essendo ininfluenti i trimestri antecedenti». L’esclusione dalla banca dati. L’esclusione dalla banca dati è effettuata dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, previo invio di una comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La citata Circolare numero 31/E precisa che i soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l’esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, potranno comunque nuovamente richiedere l’inclusione nella Banca dati VIES. fonte www.fiscopiu.it