Sviluppo del Mezzogiorno, le novità in G.U.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 recante disposizioni per la crescita economica del Mezzogiorno.

Nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 188 è stato pubblicato il testo della legge 3 agosto 2017, n. 123, legge di conversione del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 recante disposizioni per la crescita economica del Mezzogiorno. Il testo. Sono state confermate le misure di carattere fiscale che già nella versione originale del testo erano previste, apportando tuttavia alcune modifiche. Vengono confermate le Zes, le Zone economiche speciali che potranno godere di particolari benefici fiscali per le attività economiche ivi presenti o che intenderanno insediarvisi . Le regioni potranno proporre l’istituzione di una Zes per proporre il rilancio di un’area determinata del territorio. Una delle modifiche approvate e confluite nella conversione in legge del decreto è quella che prevede la possibilità di istituire delle Zes interregionali. I benefici fiscali. Tra i benefici fiscali a favore delle imprese, va segnalato che è stata prorogata l’agevolazione per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno fino al 31 dicembre 2020. Per poter fruire delle agevolazioni fiscali, le imprese dovranno mantenere la loro attività nella Zes per sette anni almeno, in origine erano previsti cinque anni e non devono essere né in liquidazione, né in scioglimento. Si legge nel testo In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta [] è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro art. 5 . Sono stati anche prorogati i termini per l’effettuazione degli investimenti legati all’iperammortamento. L’agevolazione si applicherà agli investimenti effettuati entro il 30 settembre 2018 precedentemente era previsto il 31 luglio dello stesso anno purché alla data del 31 dicembre 2017 l’ordine di acquisto dei beni sia stato accettato dal venditore e l’acconto sia stato pagato nella misura di almeno il 20%. Fonte www.fiscopiu.it

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