Con la nuova Circolare 25/E pubblicata mercoledì 1° giugno, l’Agenzia delle Entrate definisce quali imprese possono far ricorso al nuovo istituto, oltre a indicare la tipologia di investimenti per i quali è possibile formulare l’istanza e quali contenuti essa deve avere.
Le imprese che possono far ricorso al nuovo istituto. Con la nuova Circolare 25/E pubblicata mercoledì 1° giugno, l’Agenzia delle Entrate definisce quali imprese possono far ricorso al nuovo istituto, oltre a indicare la tipologia di investimenti per i quali è possibile formulare l’istanza e quali contenuti essa deve avere. Imprenditori individuali, società di capitali e gli enti residenti, tra cui i trust, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato è una platea variegata quella dei soggetti ammessi all’interpello sui nuovi investimenti, introdotto dall'articolo 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, numero 147, il Decreto Internazionalizzazione. La Circolare chiarisce che “devono comprendersi fra le “imprese” ammesse alla presentazione dell’istanza anche i soggetti non esercenti attività commerciali nella misura in cui effettuino un investimento che determini la creazione di una nuova attività imprenditoriale oppure la partecipazione al patrimonio di un’impresa”. Dunque, anche quei soggetti che non si qualificano esattamente come imprenditori possono essere destinatari della disciplina, purché promuovano investimenti sia nella forma dell’asset deal che dello share deal che abbiano come “target” un’impresa localizzata nel territorio dello Stato. Importanti sono le caratteristiche che il progetto di investimento dovrà assumere in particolare, deve avere ricadute occupazionali significative e durature e deve essere di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro. Ciò può generare qualche problema per le imprese in crisi “l’impatto positivo sul piano dell’occupazione va inteso – specifica la Circolare – in particolare per le imprese in crisi, non solo come “incremento” dei livelli occupazionali, ma anche come mantenimento di quelli già esistenti, laddove il piano di risanamento eviti licenziamenti, mobilità, cassa integrazione o altri simili istituti che producano effetti negativi”. In tale ipotesi, l’impresa in crisi dovrà descrivere il proprio piano di risanamento e l’investimento programmato. La forma con la quale redigere l’istanza di interpello. Spazio viene anche lasciato alla forma con la quale redigere l’istanza di interpello, che fa redatta in carta libera, senza assoggettamento all’imposta di bollo. Sarà da presentare all’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, o con la consegna a mano, o tramite spedizione tramite servizio postale a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, o ancora per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata o tramite l’utilizzo di un servizio telematico ad hoc erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate. “L’interpello – illustra l’Agenzia – dovrà contenere la denominazione dell’impresa, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale o la partita IVA ovvero altro codice di identificazione dell’impresa, nonché l’indicazione dei recapiti, anche telematici, del domiciliatario per la procedura di interpello presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura”. Fonte www.fiscopiu
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