Qualora venga accertata la mancanza del requisito della motivazione della sentenza per indecifrabilità della grafia, il Giudice d’Appello, investito del gravame, non potrà che dichiarare la nullità della sentenza e dovrà provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza numero 12768/19 depositata il 22 marzo. Sentenza «indecifrabile». Ritenuto responsabile dal Tribunale di Ancona della commissione del delitto di cui all’articolo 13, comma 13, d.lgs. numero 286/1998, l’imputato appellava la sentenza, deducendone la nullità, poiché redatta con «grafia totalmente illeggibile». Stante la ritenuta genericità dei motivi, la Corte d’Appello rigettava il gravame dichiarandolo inammissibile. Avverso quest’ultima decisione, l’imputato propone ricorso per cassazione. Assenza di motivazione. Al contrario di quanto sostenuto dai Giudici territoriali, gli Ermellini affermano che il motivo di appello, pur nella sua semplicità, è tutt’altro che generico. Infatti, il ricorrente, sostenendo l’indecifrabilità della sentenza per grafia totalmente illeggibile, con conseguente sostanziale assenza di motivazione, ha dedotto la nullità per violazione dell’articolo 125, comma 3, c.p.p., il quale sanziona con la nullità la sentenza priva della relativa motivazione. L’indecifrabilità della motivazione manoscritta della sentenza, afferma la Cassazione, qualora non sia superabile senza uno sforzo eccessivo, si traduce nell’impossibilità per la parte di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione, e quindi nella mancanza del requisito della motivazione della sentenza previsto all’articolo 546, comma 1, lett. e c.p.p Tale deficit comporta l’ulteriore violazione del diritto al contraddittorio e, qualora venga accertato dal giudice d’appello, egli non potrà che dichiarare la nullità della sentenza sostanzialmente mancante di motivazione e dovrà provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. Nel caso di specie, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza della Corte d’Appello e ne dispone la trasmissione degli atti per il giudizio.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 febbraio – 22 marzo 2019, numero 12768 Presidente Mazzei – Relatore Vannucci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 17 maggio 2017 il Tribunale di Ancona condannò P.O. alla pena di un anno di reclusione perché responsabile della commissione del delitto previsto dal D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 13, comma 13. Con atto depositato il 11 settembre 2017 l’imputato appellò tale sentenza deducendone la nullità ex articolo 180 c.p.p. in quanto redatta con grafia totalmente illeggibile con conseguente non possibilità di conoscere i motivi che hanno determinato il convincimento del giudice . 2. Con ordinanza emessa il 27 novembre 2017 la Corte di appello di Ancona dichiarò inammissibile l’appello in ragione della sua genericità, essendosi l’appellante limitato a sostenere l’illeggibilità della motivazione della sentenza di primo grado tale doglianza, oltre a contrastare con la realtà, non può costituire di per sé motivo di gravame, atteso che il giudice dl appello, in ipotesi, dovrebbe scrivere nuovamente la motivazione, ma non potrebbe adottare decisioni rescindenti annullamento con rinvio . 3. Per la cassazione di tale ordinanza P. ha presentato ricorso atto redatto dall’avvocato Maila Catani contenente quattro motivi di impugnazione, deducendo, alla luce della giurisprudenza di legittimità anche a sezioni unite , che la relativa motivazione contiene plurime violazioni di norme processuali articolo 591 c.p.p., comma 1, lett. c , articolo 581 c.p.p., comma 1, lett. c , articolo 125 e 546 e 568 c.p.p. articolo 24 e 111 Cost., con riferimento agli articolo 6 e 13 della CEDU ed all’articolo 2 del Protocollo numero 7 a tale Convenzione per le ragioni nell’atto diffusamente illustrate primo, secondo e quarto motivo la motivazione manca terzo motivo in risposta all’eccezione di nullità da esso ricorrente con chiarezza sollevata con l’unico motivo di appello. 4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui condivide i motivi di impugnazione, alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di specificità dei motivi di impugnazione e di nullità della sentenza di merito per assoluta indecifrabilità della relativa motivazione evidenziando, in particolare, che l’unico motivo di appello dal ricorrente proposto per la riforma per ragioni di rito della sentenza di primo grado era affatto specifico, con la conseguenza che la Corte di appello di Ancona avrebbe dovuto decidere con sentenza della fondatezza nel merito di tale motivo. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente fondato. Il motivo di appello della sentenza di primo grado sopra citata è affatto specifico nella sua semplicità l’odierno ricorrente affermò che la motivazione di tale sentenza è affatto indecifrabile perché redatta con grafia totalmente illeggibile, con conseguente nullità della sentenza per sostanziale assenza di motivazione. È dunque evidente che, ancorché non esplicitamente, il ricorrente dedusse che la sentenza sarebbe nulla per violazione del precetto recato dall’articolo 125 c.p.p., comma 3, che sanziona con la nullità la sentenza mancante della relativa motivazione. Nessuna violazione del precetto contenuto, per quanto qui interessa, nell’articolo 581 c.p.p., lett. c , specificità dei motivi di impugnazione , è quindi ravvisabile nel caso di specie con la conseguenza che l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile con ordinanza in applicazione dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lett. d , e comma 2. La ragione della decisione impugnata risiede in realtà nel rilievo secondo cui l’affermazione relativa alla indecifrabilità grafica della sentenza di primo grado non può costituire motivo di impugnazione atteso che il giudice di appello, in ipotesi, dovrebbe scrivere nuovamente la motivazione, ma non potrebbe adottare decisioni rescindenti annullamento con rinvio . L’affermazione è erronea in diritto. Invero a l’indecifrabilità della motivazione manoscritta di una sentenza, qualora non sia limitata ad alcune parole e non consista in semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, si traduce nella impossibilità per la parte di individuare l’motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione che, in applicazione dell’articolo 546 c.p.p., comma 1, lett. e , debbono essere, sia pur concisamente, esposti - ossia resi visibili - con le modalità dalla disposizione indicate b il requisito della motivazione della sentenza richiesto dall’articolo 125 c.p.p. a pena di nullità è da escludersi sia in caso di omessa esposizione dei dati e delle valutazioni che devono giustificare il dispositivo, sia, e soprattutto, in caso di esposizione non intelligibile della motivazione la violazione del precetto posto dal citato articolo 546 dei codice di rito, relativo alla manifestazione delle ragioni del provvedimento conclusivo del procedimento, comporta, inoltre, violazione del diritto al contraddittorio, ex articolo 178 c.p.p., lett. b e c , articolo 180 c.p.p. e quindi una nullità a regime intermedio , in quanto viene così pregiudicata per la parte la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di qualunque efficace difesa c nel caso in cui il vizio indecifrabilità assoluta della motivazione, non limitata pertanto ad alcune parole e non consistente nella semplice difficoltà di lettura dei segni grafici che la costituiscono sia accertato dal giudice di appello, questi non potrà che dichiarare la nullità della sentenza sostanzialmente mancante di motivazione e, non rientrando l’ipotesi fra quelle tassativamente previste dall’articolo 604 c.p.p., provvedere egli stesso, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante in questo senso, cfr., in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza, Cass. S.U., numero 42363 del 28 novembre 2006, Giuffrida, Rv. 234916 in senso conforme, Cass. Sez. 5, numero 46124 del 26 settembre 2014, Dominioni, Rv. 261685 per le conseguenze della nullità per mancanza di motivazione della sentenza di primo grado accertata dal giudice di appello, cfr., del pari in sede di risoluzione di contrasto, Cass. S.U., numero 3287 del 27 novembre 2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 . È infine vero che l’ordinanza impugnata afferma, di sfuggita e senza ulteriore specificazione, non essere vera l’affermazione del ricorrente relativa alla assoluta indecifrabilità della motivazione della sentenza appellata, ma è altrettanto vero che la possibilità di leggere senza sforzo eccessivo i segni grafici costituenti la motivazione manoscritta della sentenza e, dunque, di comprenderne il senso determinerebbe, in tesi, la manifesta infondatezza dello specifico, unico, motivo di appello non certo la sua inammissibilità per violazione, per quanto qui interessa, dell’articolo 581 c.p.p., lett. c . Nel giudizio di appello, però, la manifesta infondatezza dei motivi contenenti critica dei contenuti della sentenza di primo grado non determina inammissibilità dell’impugnazione, essendo tale esito del giudizio di impugnazione previsto dal codice di rito solo per il caso di manifesta infondatezza dei motivi del ricorso per cassazione articolo 606 c.p.p., comma 3 . L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con rimessione degli atti alla Corte di appello di Ancona per la celebrazione del giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.