RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 22 MAGGIO 2015, N. 10640 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE. Cartelloni o altri mezzi pubblicitari abusivamente installati - Rimozione - Recupero delle relative spese - Proprietà privata o pubblica dell’immobile sui cui insistano - Rispettivi procedimenti. In tema di abusiva installazione di cartelloni ed altri mezzi pubblicitari costituenti fonte di pericolo o di disordine del sistema stradale, l’art. 23, commi 13 bis e 13 quater, del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche , nell’attribuire agli enti proprietari delle strade o al concessionario il potere-dovere della loro rimozione, distingue a seconda che gli immobili su cui essi insistano siano di proprietà privata o pubblica demaniale o rientrante nel patrimonio dei proprietari delle strade , atteso che, nella prima ipotesi, l’ente deve diffidare l’autore della violazione ed il proprietario dell’area, ove risulti collocato il cartellone, alla sua rimozione entro dieci giorni dalla relativa notifica, e, in mancanza, può asportarlo in danno dei responsabili con recupero delle spese sostenute tramite le normali azioni civili, mentre, nella seconda, l’ente deve eseguire senza indugio la rimozione del cartellone e, per il recupero delle spese sopportate, deve trasmetterne la nota al prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza ingiunzione di pagamento. Mancano precedenti specifici. Si richiama Cass. Sez. 2, Sentenza 24130/2012 la collocazione di un cartello pubblicitario, su suolo privato, in prossimità di svincolo autostradale è soggetta, ex art. 23, quarto comma, del D.Lgs. 285/1992, a specifica autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, finalizzata a verificare che i mezzi pubblicitari non costituiscano un pericolo per la circolazione in relazione alla distrazione che possono determinare negli utenti della strada, insufficiente rivelandosi, pertanto, la sola concessione edilizia, rilasciata dal comune, avente la diversa finalità di accertamento della compatibilità con le norme urbanistiche dell’intervento edilizio per la suddetta collocazione. SEZIONE PRIMA 12 MAGGIO 2015, N. 9633 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI. Trasferimento di residenza del coniuge separato - Perdita dell’idoneità ad essere affidatario di figli minori - Esclusione - Ambito valutativo del giudice - Delimitazione. Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario. Mancano precedenti specifici.