Alle Sezioni Unite l’ardua sentenza
In tal senso la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9553/16, depositata il 9 marzo. Il caso. L’imputato, sottoposto a custodia cautelare veniva condannato all’esito del procedimento di secondo grado, alla pena ritenuta congrua con motivazione riservata nel termine fissato dal Giudice. Detto termine non veniva rispettato poiché la sentenza veniva depositata in anticipo rispetto alla sua scadenza. Adito il Tribunale da parte dell’imputato ex articolo 310 c.p. per sentir dichiarare decorso il termine di fase relativo alla vigenza della misura cautelare, questi dichiarava inefficace la misura per intervenuto decorso del termine di fase, riconosciuta la sospensione del medesimo solo ed esclusivamente sino alla data dell’effettivo deposito della pronuncia giudiziaria. Avvero detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero di sede denunciando la violazione di legge per non essere stato considerato sospeso il termine per tutta la durata di quello dichiarato ex articolo 544, comma 3, c.p.p La Giurisprudenza della Suprema Corte. Dato atto di come la questione giuridica sia da inquadrarsi in relazione alla decorrenza del termine di fase e segnatamente alla durata della sua sospensione, connessa alla complessità della motivazione ed al termine all’uopo fissato dal giudice ex articolo 544, comma 3, c.p.p., nel caso di intervenuto deposito della pronuncia anticipatamente alla scadenza dei detto termine, la Corte ricorda come la Giurisprudenza di legittimità possa essere suddivisa sostanzialmente in due distinti filoni. L’indirizzo “restrittivo” un primo indirizzo interpretativo, per vero il più diffuso e conosciuto, riteneva il termine sospeso per un periodo di tempo identico a quello fissato dal giudice ex articolo 544, comma 3, del codice di rito non rilevando in alcun modo il deposito anticipato del provvedimento. Solo allo spirare di detto termine sarebbe, secondo l’indirizzo interpretativo in commento, ripreso il computo del termine di fase per il mantenimento dell’efficacia della misura cautelare. Il nuovo indirizzo interpretativo con un obiter dictum , contenuto nella pronuncia Ez Zyane 27361/2011 resa dalle Sezione Unite, nel sistema processuale cautelare, irruppe diversa e rivoluzionaria interpretazione. Le SS.UU infatti affermarono «in caso di deposito anticipato rispetto a prefissato termine differito della sentenza, la sospensione dei termini di custodia cautelare sarà temporalmente limitata al periodo effettivamente utilizzato per la redazione della motivazione la sottolineata necessità di correlazione tra la sospensione dei termini di custodia cautelare al corretto uso della facoltà di differimento del termine di deposito della sentenza e l’esigenza di contenere quanto più possibile l’incidenza di siffatta facoltà sulla limitazione della libertà personale impongono, infatti, di ricondurre temporalmente la detta sospensione al periodo di tempo effettivamente utilizzato e rivelatosi idoneo per la stesura della motivazione». Interpretazione costituzionalmente orientata? Per chi come il sottoscritto è cresciuto nel “mito” giuridico della interpretazione del diritto, sostanziale e processuale, al dettato della Carta Costituzionale, la pronuncia Ez Zyane, pur con i limiti costituiti dall’essere l’affermazione contenuta in un obiter dictum , costituisce la riprova che la speranza è davvero l’ultima dea. La Corte di legittimità ha riscritto una norma, interpretandola, alla luce del valore costituzionale attribuito al bene libertà ed al carattere definitivo che deve assumere la sentenza per costituire valido titolo ai fini di privare il cittadino della propria libertà personale, rendendola conforme a principi di civiltà giuridica. Certo, il contrasto permane, così forte e potente dall’obbligare la Sesta sezione a porlo all’attenzione delle stesse SS.UU. nella malcelata speranza che esse trasformino quell’ obiter dictum , in principio di diritto. Il quesito sottoposto alle SS.UU Alle SS.UU. viene dunque sottoposto il seguente quesito di diritto «se disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare in correlazione con il termine fissato per la redazione della motivazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 304, comma 1, lettera c e 544, comma 3, c.p.p. ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, ove la sentenza sia stata depositata anticipatamente rispetto alla scadenza prefissata, debba aversi riguardo a detto momento, ovvero alla scadenza del più ampio periodo di sospensione di cui sopra». Vedremo se una rondine farà primavera oppure se tornerà, come in questa pazza stagione, l’inverno dell’infinita custodia cautelare.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 25 febbraio – 8 marzo 2016, numero 9553 Presidente Citterio – Relatore Tronci Ritenuto in fatto 1. Il 09.12.2015, il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’articolo 310 cod. proc. penumero , in riforma del provvedimento emesso il 16.10.2015 dalla Corte distrettuale, premesso - che C.F. , già sottoposto a custodia cautelare in carcere in forza delle ordinanze emesse a suo carico dal locale g.i.p. l’11 giugno ed il 10 dicembre 2012, il 17.12.2013 era stato condannato, all’esito dell’unitario processo scaturito dalle due summenzionate ordinanze e celebrato con le forme del rito abbreviato, alla pena di anni dieci di reclusione, per violazione dell’articolo 416 bis cod. penumero ed altro - che il 18.05.2015 era stata emessa la sentenza di secondo grado, con cui era stata confermata la condanna per il più grave reato associativo e per parte dei reati satellite - che, giusta l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, tenuto conto della data di deposito della sentenza di primo grado, avvenuto il 07.02.2014 e perciò anticipatamente rispetto al termine di giorni 70 indicato all’atto della pronuncia del dispositivo, doveva ritenersi decorso il termine massimo di fase della custodia cautelare in carcere, nella fattispecie pari ad anni uno, pur doverosamente conteggiando i periodi di sospensione maturati nel corso della celebrazione del processo innanzi alla Corte d’appello, per complessivi 84 giorni tutto ciò premesso, dichiarava l’inefficacia della misura ancora in essere a carico del C. , di cui, per l’effetto, disponeva l’immediata rimessione in libertà. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il p.m. in sede, il quale denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Napoli per essersi discostato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, costante nell’affermare l’irrilevanza dell’eventuale deposito anticipato della sentenza ai fini della decorrenza del termine di fase, se si fa eccezione di un obiter dictum contenuto nella sentenza numero 27361 del 13.07.2011 delle Sezioni Unite ric. EZ ZYANE , nell’occasione chiamate a pronunciarsi sulla diversa problematica attinente alla necessità o meno del rispetto del principio del contraddittorio ai fini della declaratoria di sospensione dei termini della custodia cautelare durante il periodo stabilito ai sensi dell’articolo 544 co. 3 cod proc. penumero per la redazione della motivazione connotata da peculiare complessità giurisprudenza - prosegue il ricorrente - da ultimo e significativamente ribadita con sentenza numero 22584 del 24.03.2015 della Sezione 1 Rv. 263786 , con cui sono state ribadite le argomentazioni, di carattere letterale e sistematico, che depongono per l’anzidetto orientamento. 3. Con memoria depositata il 09.02.2016, il difensore del C. ha riaffermato la correttezza dell’esegesi seguita dal Tribunale di Napoli, concludendo per il rigetto del ricorso, ovvero per la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Considerato in diritto 1. La questione che la presente vicenda pone è se, disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare in correlazione con il termine fissato per la redazione della motivazione della sentenza, ex articolo 304 co. 1 lett. c e 544 co. 2 e 3 cod. proc. penumero , la ripresa della decorrenza del termine di fase, ove la sentenza sia stata depositata anticipatamente rispetto alla scadenza prefissata, abbia luogo a partire da detto concreto momento, ovvero debba comunque aversi riguardo alla formale scadenza del più ampio periodo di sospensione di cui sopra. 2. In proposito la giurisprudenza di questa Corte non è univoca. 2.1 Secondo un primo indirizzo interpretativo, a lungo univocamente seguito, la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta per il periodo di cui all’articolo 544 co. 3 cod. proc. penumero , indicato come necessario per la stesura della motivazione particolarmente complessa, viene meno solo con il decorso del periodo risultante dal dispositivo, di talché è solo da tale momento che i termini custodiali di fase riprendono a decorrere, senza che abbia alcuna incidenza il fatto che il deposito della motivazione sia in concreto avvenuto in un tempo più breve. Detto indirizzo, cui si è appunto richiamata la Pubblica Accusa ricorrente, risulta affermato, innanzi tutto, da Cass. Sez. 6, ord. numero 29873 del 29.04.2004, Rv. 229675 Sez. 4, sent. numero 6695 del 30.11.2004 - dep. 22.02.2005, Rv. 230947 Sez. 1, sent. numero 26005 del 21.06.2005, Rv. 231870 e numero 38596 del 30.09.2005, Rv. 232604. Due sono gli argomenti sviluppati a sostegno di siffatta soluzione ermeneutica il primo di essi poggia sul tenore letterale dell’articolo 304 co. 1 lett. c cod. proc. penumero , a mente del quale I termini previsti dall’articolo 303 sono sospesi 1 nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3 , di talché il riferimento esplicito al termine fissato a mente del succitato articolo 544 del codice di rito e non anche al tempo effettivo risultato necessario per la redazione della motivazione, varrebbe ad escludere ogni rilevanza di quest’ultimo, anche nell’ipotesi in cui, in concreto, esso sia risultato più breve di quello stabilito all’atto della pronuncia della sentenza il secondo riveste carattere sistematico, all’uopo sostenendosi che solo la soluzione in esame vale ad assicurare il necessario coordinamento con i termini previsti per l’impugnazione, atteso che l’indicazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado dà avvio a una fattispecie procedimentale che, in relazione al tempo indicato a tal fine nel dispositivo e indipendentemente da ulteriori e irrilevanti evenienze, comporta, mediante l’individuazione dello specifico spazio temporale per la celebrazione del giudizio di appello, l’immodificabile decorrenza sia del termine per impugnare che del termine di fase della custodia cautelare così, in particolare, la parte motiva di Cass. Sez. 1, sent. numero 38596/2005 cit. . A significare - come è stato autorevolmente sostenuto - che, trovando la sospensione la propria ragion d’essere nel fatto che la progressione del procedimento è, per così dire, bloccata dalla esistenza di un impedimento, qui costituito dalla redazione di una motivazione particolarmente complessa, solo la cessazione di detto impedimento, per effetto del decorso del termine all’uopo fissato, ovvero di quello previsto dal legislatore, può consentire il venir meno della sospensione donde la conclusione per cui, iniziando a correre i termini per l’impugnazione dalla maturazione di quello fissato, esplicitamente o implicitamente, all’atto della pubblicazione del dispositivo, con conseguente indifferenza dell’eventuale deposito anticipato della motivazione, risulta razionalmente giustificato, appunto, che ad essi sia correlata la ripresa del decorso dei termini di fase della custodia cautelare. 2.2 Il secondo indirizzo ermeneutico - enunciato per la prima volta dalla isolata sentenza numero 47803 del 17.11.2003 di questa sezione della Suprema Corte, Rv. 228445, senza essere però supportato da alcuna motivazione in proposito, ragionevolmente perché non rilevante ai fini della decisione adottata - trova circostanziata esplicazione, quale obiter dictum , all’interno della sentenza EZ ZYANE delle Sezioni Unite numero 27361 del 13.07.2011, Rv. 249969 . Nell’occasione il massimo organo del giudice di legittimità, nel rispondere affermativamente al quesito sottopostogli, circa la legittimità del provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza dei termini per la redazione della sentenza, ex articolo 304, comma primo, lett. c , cod. proc. penumero , assunto d’ufficio, senza il previo contraddittorio delle parti , ebbe altresì a rappresentare che, in caso di deposito anticipato rispetto al prefissato termine differito della sentenza, la sospensione dei termini di custodia cautelare sarà temporalmente limitata al periodo effettivamente utilizzato per la redazione della motivazione la sottolineata necessità di correlazione della sospensione dei termini di custodia cautelare al corretto uso della facoltà di differimento del termine di deposito della sentenza e l’esigenza di contenere quanto più possibile l’incidenza di siffatta facoltà sulla limitazione della libertà personale impongono, infatti, di ricondurre temporalmente la detta sospensione al periodo di tempo effettivamente utilizzato e rivelatosi idoneo per la stesura della motivazione . Con la puntualizzazione finale della non condivisibilità del ragionamento sviluppato dalla già citata pronuncia numero 38596 del 30/09/2005 - ossia dalla sentenza più rappresentativa dell’opposto indirizzo interpretativo atteso che, ferma restando la rilevanza della indicazione del termine differito di redazione della motivazione della sentenza complessa in funzione della immodificabile decorrenza del termine per impugnare e, quindi, della individuazione dello specifico spazio temporale per la celebrazione del giudizio di appello , da ciò non può, tuttavia, trarsi la conclusione per la quale siffatta immodificabilità debba valere anche ai fini della sospensione della custodia cautelare, diversi essendo presupposti ed ambito dei due istituti da un lato il regime delle impugnazioni esige la certa ed immediata individuazione sia in punto di iniziale decorrenza, sia in punto di durata - del termine di cui si può avvalere l’impugnante dall’altro lato le sopra enunciate esigenze di contenimento di ogni limitazione della libertà personale, così da essere la limitazione sempre rispondente ai principi del giusto processo, impongono la soluzione ermeneutica sopra prospettata . 2.3 Successivamente alla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, si sono conformate al principio da essa affermato Cass. Sez. 6, sent. numero 1186 dell’08.03.2012, Rv. 252176 e numero 31353 dell’11.06.2015 quest’ultima non massimata peraltro, in entrambi i casi il principio anzidetto ha costituito la premessa del discorso sviluppato dalla Corte, pervenuta, rispettivamente, al rigetto ed alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso il mancato accoglimento delle istanze di scarcerazione per decorrenza termini avanzate innanzi ai competenti giudici di merito. Al contrario, Cass. Sez. 1, sent. numero 22584 del 24.03.2015, Rv. 263786, aderisce al primo dei due orientamenti illustrati, peraltro riproponendo le medesime argomentazioni, di ordine letterale e sistematico, già svolte da Cass. Sez. 1, sent. numero 38596/2005 cit., senza confrontarsi con l’impostazione seguita dalle Sezioni Unite. 3. Tale essendo il quadro fin qui affermatosi, è di tutta evidenza la obiettiva ed assoluta rilevanza della questione di diritto tratteggiata nel paragrafo 1., avente immediata ricaduta sul bene fondamentale della libertà personale dell’individuo. Di qui la necessità di sollecitare un definitivo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, investendole - questa volta direttamente - della soluzione da adottarsi, così da fissare gli esatti confini del dato normativo, onde stabilire se la sua portata letterale abbia carattere inequivoco, ovvero se il corretto significato debba essere fissato alla luce di un’interpretazione adeguatrice di ordine sistematico, sui cui contorni non v’è del pari convergenza di vedute eventualmente anche rivisitando l’orientamento giurisprudenziale sul punto dell’irrilevanza della notifica dell’avviso di deposito anticipato della sentenza rispetto alla scadenza prefissata, così da assicurare comunque l’organico collegamento con la disciplina dei termini d’impugnazione . Ciò che consentirà altresì di delineare le inevitabili ricadute sul piano della prescrizione, in forza della correlazione esistente fra l’articolo 159 c.p., e l’articolo 304 c.p.p., per effetto del rinvio operato dalla prima disposizione ai casi di sospensione ex lege dei termini di custodia cautelare. Il ricorso va dunque rimesso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione di diritto se, disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare in correlazione con il termine fissato per la redazione della motivazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli articolo 304 co. 1 lett. c e 544 co. 2 e 3 cod. proc. penumero , ai fini della ripresa della decorrenza del termine di fase, ove la sentenza sia stata depositata anticipatamente rispetto alla scadenza prefissata, debba aversi riguardo a detto momento, ovvero alla scadenza del più ampio periodo di sospensione di cui sopra . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.