L’omessa comunicazione alle parti della data di trattazione determina la nullità della sentenza impugnata.
L’avviso della data di udienza risponde ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio la cui omissione determina la nullità della decisione Corte di Cassazione, ordinanza numero 1590/18, depositata il 23 gennaio . Contesto normativo. Nell'ambito del giudizio tributario, l'obbligo di comunicazione del predetto avviso di trattazione è contenuto nell’articolo 31 d.lgs. numero 546/1992, il quale prevede che la segreteria della Commissione tributaria dia comunicazione alle parti ritualmente costituite della data fissata per la trattazione della controversia almeno 30 giorni liberi prima della data stabilita tale disposizione, prevista per il giudizio di primo grado, è applicabile anche al procedimento di appello ex articolo 61 del medesimo decreto. Tale termine viene ridotto a 10 giorni liberi nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2, d.l. numero 59/2018 sospensione fondata su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero . La segreteria della Commissione tributaria deve dare comunicazione alle sole parti ritualmente costituite in giudizio della data fissata per la trattazione della controversia, che di solito avviene in camera di consiglio senza le parti e almeno 30 giorni liberi prima del giorno stabilita. L'avviso di trattazione deve contenere, a pena di nullità, la data anno, mese, giorno e ora di trattazione necessaria udienza pubblica o camera di consiglio per la produzione eventuale in tempo utile di documenti e memorie. Nel termine di 30 giorni liberi, diversamente dai termini normali, non si computano il giorno iniziale della ricevuta comunicazione dies a quo né quello finale della data di trattazione dies a quem , considerato che tra la ricezione della comunicazione e l'udienza di trattazione devono intercorrere trenta giorni interi. La comunicazione della data fissata per la trattazione dell'udienza costituisce una fase importante nel giudizio tributario, attesa la centralità della posizione attribuita all'udienza di trattazione. La vicenda. Nel caso di specie il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione eccependo la nullità della medesima attesa la mancata comunicazione della data di trattazione dell’udienza, in violazione dell’articolo 31 d.lgs. numero 546/1992. La Corte ha ritenuto che nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell’articolo 31 d.lgs. numero 546/92, applicabile anche al giudizio di appello ai sensi dell’articolo 61 del medesimo decreto, risponde ad una mera funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Pertanto l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata cfr. Cass numero 27701/17 numero 2429/17 CTR Lazio numero 2564/17 . Nell’assenza di prova di rituale e tempestiva comunicazione della data fissata per la data di trattazione, come nella specie, ne consegue la nullità della sentenza impugnata con conseguente cassazione e rinvio alla competente Commissione tributaria. Si chiarisce che l'omissione di cui trattasi non costituisce, quindi, una mera irregolarità priva di effetti invalidanti, ma produce la nullità dei successivi atti processuali e della sentenza di appello, a norma degli articoli 101 principio del contraddittorio e 156, comma 2 rilevanza della nullità , c.p.c., disposizioni applicabili in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 2, d.lgs. numero 546/1992, assurgendo tale comunicazione a condizione essenziale per assicurare il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa nella fase del giudizio di appello.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 29 novembre 2017 – 23 gennaio 2018, numero 1590 Presidente Iacobellis – Relatore La Torre Fatti di causa La Commissione tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione, ex articolo 395 numero 4 c.p.c., proposto da Renata Zaccaria, per mancanza di decisività del dedotto errore di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di appello ai fini di una diversa soluzione della controversia Avverso detta sentenza la parte privata ha proposto ricorso per cassazione su due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso — con il quale si denunzia la nullità della sentenza impugnata per non avere comunicato, come espressamente richiesto, la data di trattazione del giudizio - è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo. 1.1. La censura è fondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, di recente ribadito con ord. numero 27701/2017 e numero 1786/2016, secondo cui «nel contenzioso tributario, la comunicazione Ricomma 2016 numero 18871 sez. MT - ud. 29-11-2017 -2- della data di udienza, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs numero 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'articolo 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata». 1.2. Nell'assenza di prova di rituale e tempestiva comunicazione della data fissata per l'udienza di trattazione, ne consegue, pertanto la nullità della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio. 2. Va conseguentemente accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo, col quale si deduce nullità della sentenza per avere ritenuto sanati i vizi di notifica del'avviso di accertamento in ragione delle istanze di accesso e autotutela proposte dalla contribuente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.