Il dipendente non può lavorare fino a 70 anni senza il consenso del datore

Maturate le condizioni previste per la pensione, il lavoratore non ha il diritto potestativo di proseguire automaticamente nel rapporto contrattuale fino al compimento del settantesimo anno di età, ma necessita del consenso dello stesso datore.

Così si è espressa la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza numero 1850/16, depositata il 1° febbraio. Il fatto. Il ricorrente adisce la Cassazione avverso al sentenza della Corte d’appello di Cagliari, che rigettava la domanda per licenziamento illegittimo dalla RAI per raggiungimento dei 65 anni e della maturazione dei contributi assicurativi e previdenziali. Il ricorso si fonda su un unico motivo, secondo cui è errata la classificazione del giudice relativamente all’INPGI Istituto Nazionale per la Previdenza dei Giornalisti Italiani al di fuori delle forme di Assicurazione Generale Obbligatoria e che quindi il rapporto lavorativo possa continuare fino al compimento del settantesimo anno di età. Sistemi previdenziali. Prima di iniziare l’analisi del ricorso, la Corte Suprema ritiene utile fare un richiamo all’articolo 24 del d.l. numero 201/2011, riguardante le norme per il contenimento della spesa previdenziale, che delinea due specie di previdenza la prima dell’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO e la seconda quella delle Casse degli enti privati. I due sistemi previdenziali sono fondati su principi organizzativi diversi, essendo le contribuzioni, i requisiti soggettivi e le modalità di godimento delle prestazioni fissati direttamente dalla legge per l'AGO, mentre sono rimessi ai rispettivi statuti e regolamenti quelli per gli enti privatizzati. Applicazione del trattamento pensionistico ex lege. La Cassazione, richiamando l’orientamento delle S.U. in materia Cass. numero 17589/2015 , afferma che «nelle forme esclusive dell’AGO rientrano alcuni Enti privatizzati» che prevedono una disciplina speciale rispetto a quella del sistema generale. Quindi, essendo l’INPGI un ente privatizzato gestore di forma obbligatoria di previdenza e assistenza, rientra pienamente nelle forme dell’AGO dato che viene previsto dalla stessa legge. Accordo consensuale tra le parti. Conseguentemente, nei confronti dei lavoratori dipendenti è consentito ritenere che, se maturate le condizioni previste per la pensione, il lavoratore possa prolungare il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età. Questo assunto non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire automaticamente nel rapporto contrattuale, ma necessita del consenso dello stesso datore. Per questi motivi la Cassazione ha respinto il ricorso e compensato le spese del giudizio, a causa della difficoltà delle questioni trattate, tra le due parti.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 25 novembre 2015 – 1 febbraio 2016, numero 1850 Presidente Venuti – Relatore Tria Svolgimento del processo I.- La sentenza attualmente impugnata depositata il 25 giugno 2014 accoglie il reclamo proposto dalla RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a. d'ora in poi RAI avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari numero 201/2014 e, in riforma di tale sentenza, rigetta la domanda con la quale P.M. ha impugnato il licenziamento comminatogli il 28 febbraio 2013 per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dalla conseguente maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi della pensione di vecchiaia previsti per gli iscritti all'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani INPGI . La Corte d'appello di Cagliari, per quel che qui interessa, precisa che a come sostiene la RAI, nel primo motivo d'appello, è errata l'interpretazione data dal Tribunale ai commi 4 e 24 dell'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, numero 201, articolo 24, commi 4 e 24, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, numero 214, anche se va precisato che nessuna delle due tesi interpretative rispettivamente sostenute dalle parti ha un chiaro appiglio letterale b si deve, pertanto, ricorrere alla interpretazione sistematica, che porta a sottolineare come la pensione erogata dall'INPGI sia tuttora calcolata con il regime retributivo, sicché non avrebbe senso applicare ai suoi iscritti l'incentivo di cui al comma 4, che si fonda su meccanismi di rivalutazione dei contributi versati, tipici del sistema contributivo c ne deriva che è da escludere che le norme applicabili all'AGO e alle forme sostitutive siano direttamente applicabile all'INPGI, anche se occorrerebbe un disposto legislativo più chiaro e univoco in tal senso d in sintesi, gli iscritti all'INPGI non possono avvalersi del diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età e se hanno compiuto l'età pensionabile e maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia sono licenziabili liberamente ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 108 del 1990 e dell'articolo 33 del CCNL RAI. 2.- Il ricorso di P.M. domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato motivo resiste, con controricorso, la RAI, che deposita anche memoria ex articolo 378 cod. proc. civ., nella quale richiama la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 4 settembre 2015, numero 17589, che ha esaminato e risolto le questioni che sono dibattute nel presente giudizio. Motivi della decisione I - Sintesi dei motivi di ricorso I.- Con l'unico motivo di ricorso è dedotta, in riferimento all'articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., violazione del D.L. 6 dicembre 2011, numero 201, articolo 24, commi 4 e 24, convertito dalla L. 22 dicembre 20I 1, numero 214. Si rileva che le misure adottate dal legislatore con il D.L. numero 201 del 2011, articolo 24, per contenere la spesa previdenziale sono di due specie per la previdenza che incide sul bilancio dello Stato il contenimento della spesa è attuato mediante il rinvio ex lege dei pensionamenti lavoratori la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive , e per la previdenza gravante sulle casse degli enti privati e delle forme gestorie di cui al D.Lgs. numero 509 del 1994, il contenimento è rimesso alle misure adottate dagli enti in questione con proprie delibere adottate direttamente nell'ambito della loro autonomia gestionale _ comma 24 . Nel caso di specie l' INPGI Istituto di previdenza cui è iscritto il ricorrente appartiene alla prima delle suddette categorie, ha una disciplina speciale rispetto a quella del sistema generale dell'AGO ed è una forma sostitutiva di tale assicurazione, anche se è un Ente privatizzato ex d.lgs. numero 509 del 1994. Del resto, se si seguisse la tesi della RAI - accolta dalla Corte cagliaritana - il comma 4 del citato articolo 24 non solo non si riferirebbe all'INPGI, ma non riguarderebbe nessuna forma sostitutiva dell'AGO, visto che l'INPGI è l'unica forma sostitutiva rimasta. D'altra parte, ritenere, come ha fatto la Corte territoriale, che il disposto del comma 4 cit. non sia univoco nell'indicare il proprio ambito di applicazione nell'AGO e nelle forme sostitutive sarebbe una una inaccettabile forzatura . Ne consegue che non può essere negato al ricorrente il diritto di beneficiare dell'opzione per proseguire l'attività di lavoro fino al compimento del 70 anno di età, che è prevista solo nel regime previsto dal comma 4. II - Esame delle censure 2.- Il ricorso non è da accogliere. 3.- Come ricordato anche dalla controricorrente, nella memoria ex articolo 378 cod. proc. civ., le questioni che sono dibattute nel presente giudizio sono state esaminate e risolte dalla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 4 settembre 2015, numero 17589. Nell'articolata motivazione di tale sentenza è stato, per quanto qui interessa, escluso che tra le forme esclusive e sostitutive dell'AGO, cui è riferita la disciplina del comma 4 dell'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, numero 201, cony. dalla L. 22 dicembre 2011, numero 214, rientri alcuno degli Enti privatizzati a seguito del D.Lgs. numero 509, e ricompresi nella tabella ad esso allegata. 4.- Le Sezioni Unite hanno, al riguardo, precisato che la circostanza che per indicare le disposizioni dirette ad attuare il contenimento della spesa pensionistica riservate agli iscritti dagli enti privatizzati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza il legislatore abbia indicato una sede specifica il comma 24 , diversa da quella riservata alle misure concernenti coloro che sono iscritti all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima comma 4 e seguenti , è chiaro indice della volontà di adottare due diversi schemi di intervento. Di modo che deve escludersi che, nonostante l'ambiguità dell'espressione normativa, le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 4, possano avere una estensione così ampia da abbracciare anche posizioni assicurative ricomprese nell'ambito del successivo comma 24. Tale convinzione nasce innanzitutto da una fondamentale esigenza di logicità dell'intervento legislativo, in quanto sarebbe incomprensibile la ragione per cui il legislatore dopo aver affermato la rilevata divaricazione, coerente con i principi generali dell'ordinamento previdenziale, al punto da prevedere due differenti sedes materiae, consenta allo stesso tempo una commistione tra i diversi sistemi. Tale commistione sarebbe tanto più grave ove si consideri che i due sistemi previdenziali sono fondati su principi organizzativi diversi, essendo le contribuzioni, i requisiti soggettivi e le modalità di godimento delle prestazioni per l'AGO fissati direttamente dalla legge, e per gli enti privatizzati rimessi ai rispettivi statuti e regolamenti, seppure sotto la vigilanza dell'Autorità centrale. Nulla ovviamente avrebbe impedito al legislatore di procedere ad una determinazione autoritativa anche per gli iscritti agli enti privatizzati, ma non è questo il caso, atteso che, in considerazione delle rilevate diversità dei sistemi, sarebbe stata necessaria una espressa disposizione derogatoria. In altre parole, nella struttura del D.L. numero 201, ferma restando la natura e l'estensione del regime previdenziale dell'INPGI, le misure di contenimento della spesa debbono derivare dalle disposizioni dell'articolo 24, comma 24, e cioè dalle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni , adottate dagli enti e dalle forme gestorie di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, numero 509 nell'esercizio della loro autonomia gestionale . Non può, pertanto, affermarsi che all'INPGI, ente privatizzato gestore di forma obbligatoria di t` previdenza e assistenza, come tale indicato nella tabella allegata al D.Lgs. numero 509 del 1994, sia applicabile la disciplina del D.L. numero 201 del 2011, articolo 24, comma 4 . 5.- Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 24, comma 4 - secondo cui nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui alla L. 20 maggio 1970, numero 300, articolo 18, e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità -consente di ritenere che, ove siano maturate le condizioni previste dalla prima parte del comma e quindi siano intervenuti i coefficienti di trasformazione ed il rapporto di lavoro sia consensualmente proseguito la tutela prevista dall'articolo 18, dello Statuto dei lavoratori continua ad applicarsi entro il predetto limite di flessibilità , ovvero entro il periodo massimo consentito per il prolungamento del rapporto di lavoro, costituito dal raggiungimento del settantesimo anno di età. Conseguentemente, si è affermata l'infondatezza della tesi secondo cui la norma attribuirebbe la tutela dell'articolo 18 dello Statuto solo nel caso venga raggiunto il limite massimo di flessibilità settanta anni , di modo che ne deriverebbe una sorta di automatismo, nel senso che il riconoscimento della maggior tutela si trascinerebbe il diritto a rimanere in servizio per poter godere della tutela stessa . Si è, intatti, specificato che tale costruzione è estranea al testo di legge, il quale, si ripete consente l'estensione della tutela dell'articolo 18, solo nel caso che le parti abbiano consensualmente ritenuto di procrastinare la durata del rapporto, in presenza delle condizioni di adeguamento pensionistico fissate dallo stesso comma 4 . 6.- In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto a ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia pensionistica previste dal D.L. 6 dicembre 2011, numero 201, articolo 24, cony. dalla L. 22 dicembre 2011, numero 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, la disciplina applicabile agli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 1NPGI è quella assicurata dalle misure adottate dall'Istituto stesso ai sensi dello stesso D.L. numero 201, articolo 24, comma 24, al pari di quanto previsto per gli iscritti agli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, numero 509, come tali indicati nella tabella a quest'ultimo allegata b la disposizione dello stesso D.L. 6 dicembre 2011, numero 201, articolo 24, comma 4, conv. dalla L. 22 dicembre 2011, numero 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo ma solo prefigura la formulazione di condizioni previdenziali che costituiscano incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino a settanta anni . III - Conclusioni 7.- In applicazione dei suindicati principi il presente ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo la soluzione giurisprudenziale delle complesse questioni trattate nel presente giudizio intervenuta solo di recente e successivamente alla proposizione del ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso eri e a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.